Trattazione Orale: Annullata la Sentenza se il Giudice la Nega
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9615 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del diritto di difesa: la richiesta di trattazione orale nel giudizio di appello, anche durante il regime emergenziale pandemico, non può essere ignorata. La sua omissione comporta la nullità della sentenza, un monito chiaro sull’intangibilità delle garanzie processuali.
Il Fatto: La Richiesta di Discussione Ignorata
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di una città del Sud Italia. Durante il periodo in cui vigeva la disciplina emergenziale per il Covid-19, che prevedeva la trattazione dei processi d’appello prevalentemente con rito cartolare (ovvero basato solo su atti scritti), la difesa dell’imputato aveva tempestivamente presentato un’istanza per discutere oralmente la causa.
Nonostante questa esplicita richiesta, la Corte d’appello procedeva comunque con le forme del rito scritto, decidendo la causa senza fissare un’udienza di discussione. L’imputato, ritenendo leso il suo diritto di difesa, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la nullità del giudizio di secondo grado.
Il Diritto alla Trattazione Orale e la Nullità
Il cuore della questione giuridica risiede nel conflitto tra le esigenze di celerità e sicurezza imposte dalla normativa emergenziale e il diritto fondamentale dell’imputato a un contraddittorio pieno ed effettivo. La legislazione speciale, pur introducendo il rito cartolare come regola, aveva conservato per le parti la facoltà di richiedere la discussione orale.
L’omessa comunicazione da parte della Corte d’appello del provvedimento che disponeva la trattazione ordinaria, a seguito della richiesta, ha integrato una violazione procedurale non di poco conto. Secondo l’imputato, tale mancanza configurava una nullità del giudizio per violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 178 lett. c) del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione: Il Diritto di Difesa Prevale
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo di ricorso come “fondato”, richiamando propri precedenti consolidati sul punto. La sentenza chiarisce che quando una delle parti formula una richiesta di discussione orale, il giudice è obbligato a passare dal rito cartolare al rito ordinario, dandone comunicazione a tutte le parti.
La mancata osservanza di questo adempimento procedurale non è una mera irregolarità, ma determina una “nullità generale a regime intermedio”, che vizia insanabilmente la sentenza emessa.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine: le norme emergenziali, per quanto necessarie, non possono sopprimere le garanzie fondamentali del giusto processo. Il diritto a un’udienza pubblica e a una discussione orale è una componente essenziale del diritto di difesa. Il legislatore, nel bilanciare i diversi interessi in gioco, aveva previsto la possibilità di “tornare” al rito ordinario su semplice richiesta di parte, proprio per salvaguardare questo nucleo incomprimibile di diritti.
Di conseguenza, l’errore della Corte d’appello non è stato nel merito della decisione, ma nel procedimento seguito per arrivarci. La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato il “carattere assorbente” di questo primo motivo di ricorso: la sua fondatezza era talmente evidente e grave da rendere superfluo l’esame degli altri motivi, che riguardavano la valutazione della responsabilità e delle prove. Per questo motivo, la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte d’appello per un nuovo giudizio, questa volta da celebrarsi nel rispetto delle corrette forme procedurali.
Conclusioni
Questa pronuncia rappresenta un’importante conferma della centralità del contraddittorio e del diritto di difesa nel processo penale. Essa insegna che le deroghe procedurali, anche se giustificate da circostanze eccezionali, devono sempre essere interpretate in modo da salvaguardare i diritti fondamentali delle parti. Per gli avvocati, è un promemoria dell’importanza di formalizzare tempestivamente le proprie richieste procedurali; per i giudici, è un richiamo alla necessità di garantire scrupolosamente il rispetto delle regole del contraddittorio, pena l’invalidazione dei propri provvedimenti.
Durante il periodo di emergenza Covid-19, era possibile chiedere la discussione orale di un appello penale?
Sì. La sentenza chiarisce che, nonostante la regola generale del rito scritto (cartolare), la parte aveva il diritto di richiedere la trattazione orale e il giudice era tenuto a concederla, ripristinando il rito ordinario.
Cosa succede se un giudice nega o ignora la richiesta di trattazione orale?
Secondo la Corte di Cassazione, l’omessa concessione della discussione orale, a fronte di una tempestiva richiesta, determina una nullità generale a regime intermedio della sentenza per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza esaminare gli altri motivi del ricorso?
La Corte ha ritenuto che il primo motivo, relativo alla nullità del procedimento per mancata trattazione orale, avesse un “carattere assorbente”. Ciò significa che la sua fondatezza era così grave e decisiva da rendere superfluo l’esame degli altri motivi, imponendo l’immediato annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in data 16/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale COGNOME NOME eccepisce la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost. relazione all’art. 178 lett. c.) c.p.p., dovuto al fatto che, nonostante la richies
di trattazione orale tempestivamente proposta in data 3/11/2022 per l’udienza del 16/12/2022, la Corte di appello ha proceduto con le forme del rito cartolare, è fondato dovendosi in proposito richiamare il principio statuito da questa Corte secondo il quale ” nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021,Rv. 282172);
considerato che il carattere assorbente del primo motivo esonera la Corte dal vaglio dei due motivi successivi, relativi alla asserita mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ed alla mancata assunzione di prova decisiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso .
Sentenza a motivazione semplificata.
Roma, 2 febbraio 2024