Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 07/07/1964
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato COGNOME COGNOME colpevole del reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002 e lo ha condannato alla pena in anni 1 e giorni 10 reclusione e euro 350,00 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con un unico motivo, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare censura la violazione degli articoli 598 bis c.p.p comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all’omessa notifica al difensore della ordinanza con la q si disponeva che la trattazione dell’udienza del 31.10.2024 avvenisse in presenza.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il difensore, in data 4 giugno 2025, ha depositato memoria.
Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base dell decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha fornito un’adeguata e logica motivazione (foglio 4 e 5 laddove ha affermato che per l’udienza del 16.05.2024 il difensore dell’imputato avesse eccepito la tardività della notifica del decreto di citazione e dell’avviso di partecip all’udienza, riservando, in caso di accoglimento dell’eccezione, di depositare richiesta trattazione in presenza al fine di escludere la teste.
In accoglimento dell’eccezione sono stati disposti il rinvio all’udienza del 12.07.2024 rinnovazione della notifica, tempestivamente eseguita, ma per tale udienza la difesa si limitata a comunicare la propria adesione all’astensione dalle attività giudiziarie in dall’UCPI, senza altre istanze o eccezioni.
Pertanto la Corte di Appello ha disposto il rinvio, con sospensione del termine di prescrizio per l’udienza camerale non partecipata del 31.10.2024 e, rilevando la mancata formalizzazione della richiesta di trattazione orale, ha assunto la decisione basandosi sulle conclusi presentate dalle parti per l’udienza del 16.05.2024.
Si rileva ancora che la Corte, a foglio 5, evidenzia come le originarie notifiche del decre citazione per il giudizio di appello per l’imputato e l’avviso per il difensore, rispetto all del 16.05.2024, erano da considerarsi tempestive tanto che nemmeno la riserva di richiesta di trattazione orale poteva ritenersi tempestiva, risultando già preclusa al momento della su formulazione.
Infine, si osserva che, dall’esame degli atti consentito in ragione del vizio in procedendo eccepito in ricorso, risulta che, in data 31 ottobre 2024, la Corte distrettuale dava atto ch mero errore era stata disposta la trattazione orale, avendo il difensore, nell’eccepire alla sc udienza la tardività della notifica, si era solo riservato eventuale richiesta di trattazione mai più formalizzata, disponendo perciò procedersi con modalità di trattazione scritta.
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo4)
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
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