Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29068 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME,, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza del 16 gennaio 2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la sentenza del 14 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che, a seguito di giudizio abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Fiumicino 1’8 ottobre 2021, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore del solo NOME COGNOME, aveva condannato lo COGNOME, il COGNOME e l’COGNOME alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, e il COGNOME alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa.
Secondo la prospettazione accusatoria, validata in entrambi i gradi di giudizio di merito, i quattro imputati avevano concorso nel delitto loro ascritto per aver detenuto, in un villino in loro esclusiva disponibilità e cla essi prenotato, 279 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana parte RAGIONE_SOCIALE quale rinvenuta sulla persona del COGNOME.
2.NOME COGNOME articola un solo motivo con il quale deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza perché pronunciata con rito cartolare (e dunque in assenza di contraddittorio) nonostante il difensore avesse fatto tempestiva richiesta di trattazione orale a mezzo pec del 19 dicembre 2022.
3.NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso congiunto con il quale articolano due motivi.
3.1.Con il primo rinnovano l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (eccezione rigettata in appello) in considerazione del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanza di rinvio dell’udienza di discussione del 14 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore.
3.2.Con il secondo motivo lamentano il malgoverno delle prove utilizzate ai fini RAGIONE_SOCIALE condanna e da loro giudicate insufficienti
4.E’ fondato e assorbente il ricorso di NOME COGNOME.
5.E’ documentalmente provato che il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, aveva tempestivamente chiesto la trattazione orale dell’appello fissato per l’udienza del 16 gennaio 2023.
La richiesta, in particolare, era stata inoltrata il 19 dicembre 2022 ai sensi del quarto comma dell’art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, norma oggi applicabile per tutte le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 (art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come definitivamente modificato dall’art. 11, comma 7, d.l. n 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2024), all’epoca a tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 5 duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.
La richiesta era stata ritualmente trasmessa a mezzo pec all’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma, “EMAIL“, indicato nel provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE adottato ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020.
5.1.La tempestività RAGIONE_SOCIALE richiesta imponeva la trattazione orale dell’intero processo, anche a favore di chi non aveva avanzato analoga richiesta (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 – 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282172 – 01).
5.2.Sulle conseguenze RAGIONE_SOCIALE trattazione in forma cartolare dell’appello pur a fronte RAGIONE_SOCIALE tempestiva richiesta dell’imputato, la giurisprudenza di legittimità è divisa.
Per un primo orientamento si tratta di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez 3, n. 38164 del 2022, cit.; Sez. 5, COGNOME, cit.).
Secondo un diverso orientamento, invece, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286336 – 01).
A prescindere dalla fondatezza dell’uno o dell’altro indirizzo ermeneutico, è un dato di fatto che NOME COGNOME ha comunque dedotto la nullità con il ricorso per cassazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello perché proceda “in presenza” nei confronti di tutti gli imputati.
L’annullamento senza rinvio rende superfluo l’esame dei ricorsi degli altri imputati.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 02/04/2024.