Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1570 Anno 2026
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1570 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza gravata con trasmissione degli atti alla Corte del merito per nuovo giudizio udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona h parzialmente confermato quella appellata resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, assolvendo NOME COGNOME per una delle condotte contestate al capo al) della rubrica, confermandone nel resto la responsabilità per gli altri fatti a giudizio descritti al capo a), uniti dal Vincolo della continuazione e tutti puniti ai sensi de comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo in coerenza il trattamento sanzionatorio irrogato.
Propone ricorso la difesa dell’imputato e lamenta, con due diverse censure suscettibili di trattazione unitaria, violazione dell’art. 598-bis, comma 2, ee20ter cod. proc. pen.
Pur avendo la difesa tempestivamente chiesto la trattazione orale dell’appel e sollecitato il differimento dell’udienza per l’impedimento dell’appellan presenziare all’udienza (impedimento rappresentato tempestivamente con allegazione della relativa certificazione medica), la Corte del merito ha tratt via cartolare il processo, rigettando, in ragione delle forme processuali segui richiesta di rinvio dell’udienza, essendo indifferente al fine la pre dell’imputato.
Da qui le ragioni di nullità prospettate ai sensi degli artt. 178, comm lettera C) e 179 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRMO
1.La riscontrata fondatezza del primo motivo di censura porta all’annullamento della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo segue.
La disamina degli atti trasmessi, favorita dalla natura del vizio prospett permette di affermare che, nel caso, la difesa dell’appellante, nel pieno rispetto del termine di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., fece istan trattazione orale del giudizio, inviando telematicamente apposita richiesta i senso all’indirizzo della Corte di riferimento.
Ciò malgrado, la Corte del merito ebbe a trattare e definire in modali cartolare il processo, rigettando altresì la richiesta di differimento dell’u all’uopo fissata con il decreto di citazione – richiesta determinata dall’impedim dell’appellante prospettato dalla difesa con altra separata istanza- in linea forme processuali seguite.
Tanto premesso, va ribadito che l in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. pen., ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva ric di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecip ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la prese così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art comma GLYPH 1, GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH (da GLYPH ultimo, GLYPH ex GLYPH plurimis, Sez. 6 n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439).
Da qui l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli att alla Corte di appello di Ancona per un nuovo giudizio di appello, ar05Mtign1= con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così è deciso, 03/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME