Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 216 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 216 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1997/2025 CC – 13/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 29 maggio 2025 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa il 17 maggio 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole dei delitti di tentata rapina impropria e furto aggravato e condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando i seguenti motivi di doglianza.
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione per avvenuta trattazione del procedimento con rito cartolare piuttosto che con discussione orale: si assumeva, in particolare, che l’appello era stato proposto in data anteriore al 30 giugno 2024 e che le disposizioni di cui al d. lgs. n. 150 del 2022 trovavano applicazione a decorrere dal 30 giugno 2024, così che fino a tale data continuava a trovare applicazione il disposto di cui all’art. 23bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con la conseguenza che in relazione al caso di specie la trattazione orale del giudizio di appello poteva essere richiesta entro quindici giorni prima dell’udienza, e non entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. Rassegnava che: in data 29 gennaio 2025 il decreto di citazione per l’udienza in appello era stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO; che il giorno successivo, il 30 gennaio 2025, il detto difensore aveva rinunciato al mandato; che il NOME era rimasto privo di difensore dal 30 gennaio 2025 al 27 febbraio 2025, data in cui l’imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO; che la nomina era stata notificata a quest’ultimo il successivo 1 marzo 2025; che in data 4 marzo 2025 l’AVV_NOTAIO aveva avanzato istanza di trattazione orale che era stata rigettata perché tardiva; che nell’istanza il difensore aveva rappresentato che si era trovato nell’impossibilità di depositare l’istanza tempestivamente in quanto aveva ricevuto il mandato difensivo solo in data 1 marzo 2025; che la suddetta scansione processuale si era svolta in violazione del diritto di difesa dell’imputato; che, alla data di scadenza del termine per proporre istanza di trattazione orale alla Corte d’Appello, l’imputato si trovava privo di difensore.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame di atti difensivi: assumeva che la difesa aveva depositato all’attenzione della Corte d’Appello una memoria difensiva contenente, tra l’altro, una doglianza con la quale veniva prospettata una dinamica dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di primo grado, memoria difensiva alla quale Corte di merito, nel provvedimento impugnato, non aveva fatto alcun cenno.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per ingiustificato diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente deduceva che
la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche adottando una motivazione contraddittoria e illogica, atteso che non aveva considerato né il comportamento processuale del COGNOME, il quale aveva ammesso il fatto manifestando in tal modo sintomi di resipiscenza, né le modalità degli accadimenti.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’operato trattamento sanzionatorio: assumeva, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata risultava insufficiente anche in relazione alla dosimetria della pena, considerato che la Corte di merito si era limitata a condividere le conclusioni espresse sul punto dal primo giudice, che si era limitato a richiamare in maniera semplicistica l’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto alla dedotta violazione della legge processuale di cui al primo motivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.
Ed invero, a mente dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, che prevedono che l’istanza di discussione orale possa essere proposta alla Corte d’Appello entro il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza.
Nel caso di specie, per l’appunto, l’appello è stato proposto in data anteriore al 30 giugno 2024 (precisamente il 29 maggio 2024) e l’istanza di trattazione orale è stata avanzata dalla difesa in data 4 marzo 2025, dunque entro quindici giorni liberi prima dell’udienza – che era stata fissata per la data del 29 maggio 2025 – e pertanto tempestivamente, considerato che, per quanto sopra esposto, rispetto all’appello proposto, deve trovare applicazione l’art. 23bis , comma 4, sopra richiamato, che prevede che la richiesta di discussione orale debba essere ‘formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ‘.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania che procederà con il rito della trattazione orale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso il 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME