Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Letta la requisitoria scritta ex rt. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 28/11/2023, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 08/09/2022 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 601 e 178 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 Cedu, nonché vizi di motivazione. Il processo, dopo una prima udienza del 27/06/2023 in cui era stata rilevata la mancanza di prova della conoscenza dell’imputato dalla data dell’udienza stessa, era stato rinviato all’udienza del 08/09/2023, mentre in data 24/08/2023 l’imputato nominò un difensore di fiducia, che, con PEC del 04/09/2023, chiese un rinvio concesso dalla Corte di appello. Con PEC del 18/09/2023, il difensore chiese la trattazione in forma orale, ma la richiesta fu rigettata ritenendo non tempestiva l’istanza (peraltro già avanzata con l’istanza del 04/09/2023), non essendo stata disposta alcuna rimessione in termini (trattandosi di mero rinvio di cortesia), il che ha precluso anche la possibilità di proporre motivi nuovi, mentre il difensore non ha ricevuto alcuna comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero. La difesa deve avere il diritto di chiedere di intervenire quanto meno fino al giorno prima dell’udienza, sicché si sollecita la rimessione alla Corte costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui non attribuisce detta facoltà. La richiesta era finalizzata al recupero di termini per presenziare all’udienza e proporre motivi nuovi, mentre la nomina del difensore di fiducia è intervenuta in periodo feriale, sicché, rispetto alla notifica che pervenne il 22/08/2023 per l’udienza in data 08/09/2023 con violazione del termine a comparire di 20 giorni, l’eccezione non poteva essere sollevata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, anche in relazione all’art. 131-bis cod. pen., non avendo la sentenza impugnata risposto alla deduzione secondo cui il cavo principale di proprietà dell’ente danneggiato non era esposto alla pubblica fede, bensì murato, trovandosi all’interno di un club privé, laddove il presunto furto è durato solo tre mesi, risultando pertanto la pena irrogata del tutto sproporzionata, sicché si chiede l’esclusione della circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod.
pen. e/o l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.
Con requisitoria scritta ex rt. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato – e assorbente – il primo motivo
In premessa, va ribadito il principio di diritto in forza del quale, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev’essere formulata la richiesta di discussione orale dell’appello, ai sensi dell’art. 23-bis, d l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quin dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285696 – 01).
Ora, nel caso di specie, il decreto di citazione in appello del 28/02/2023 in vista dell’udienza del 27/06/2023 è stato ritualmente notificato al difensore d’ufficio AVV_NOTAIO in proprio e quale domiciliatario ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 02/0:3/2023, mentre le conclusioni del PG erano comunicate all’AVV_NOTAIO il 14/06/2023, il quale comunicava le proprie conclusioni il 22/06/2023. Dunque, mentre la citazione del difensore e la comunicazione delle conclusioni del PG si erano correttamente perfezionate, la Corte rilevò, all’udienza del 27/06/2023, la necessità di una rinnovazione della citazione dell’imputato, rinviando il processo all’udienza del 08/09/2023: in relazione alla fissazione di tale udienza, si verte nell’ipotesi di non corretta instaurazione del contraddittorio, sicché la richiesta di trattazione orale poteva essere reiterata in vista dell’udienza di rinvio. La notifica all’imputato del verbale dell’udienza del 27/06/2023, con il rinvio all’udienza del 08/09/2023, è intervenuta solo il 22/08/2023 e il 24/08/2023 COGNOME nominò il difensore di fiducia. La denunciata violazione del termine a comparire è infondata, perché, trattandosi di nullità a regime intermedio, la stessa doveva essere eccepita all’udienza del 04/09/2023. Quanto alla richiesta di trattazione orale, è vero che
la stessa non è stata avanzata dal difensore d’ufficio, ma, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte di appello, la notificazione della vocatio in iudicium può dirsi perfezionata nei confronti dell’imputato solo il 22/08/2023, sicché l’esercizio della facoltà di nomina del difensore di fiducia esercitata dopo tale data impone di ritenere che quello disposto all’udienza del 04/09/2023 fu un rinvio che restituì alla difesa il termine per chiedere la trattazione orale, richiesta tempestivamente avanzata il 18/09/2023 in vista dell’udienza del 28/11/2023. Pertanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento de processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 – 01). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 09/05/2024.