Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44832 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44832 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/03/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa, in data, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza, lo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.330,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza dell’art. 178, lett. C), cod. proc. pen. conseguente alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di trattazione orale del giudizio di appello e RAGIONE_SOCIALE successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell’imputato.
La Corte territoriale avrebbe ignorato l’istanza di trattazione orale del giudizio di appello fissato per l’udienza del 22 marzo 2023 tempestivamente depositata
s
dal difensore del ricorrente in data 27 febbraio 2023 mediante invio di EMAIL all’indirizzo EMAIL.
I giudici di appello non avrebbero, inoltre, valutato l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato depositata in data 20 marzo 2023 mediante invio di PEC all’indirizzo EMAIL(EMAIL con conseguente GLYPH violazione dell’art. 178, lett. C), cod. proc. pen. e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Dall’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge che la richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l’udienza del 22 marzo 2023 dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, è stata inviata tempestivamente, in data 27 febbraio 2023 (e dunque prima dei 15 giorni dalla data di udienza, così come previsto dall’art. 23 d.l. n. 149 del 2020) a mezzo pec, utilizzando uno degli indirizzi a ciò deputati formalmente nel provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione RAGIONE_SOCIALE natur processuale del vizio, la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi; peraltro, la sentenza d’appello risulta essere stata emessa, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23 citato e, dunque, senza l’intervento delle parti.
Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi che si sia verificata un’ipotesi d lesione dei diritti di difesa dell’imputato, al cui difensore è stato impedito, definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza, ritenendo di dover attendere comunicazione RAGIONE_SOCIALE fissazione dell’udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta.
Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e dall’art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694).
Alla rilevata sussistenza RAGIONE_SOCIALE nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perché proceda a nuovo giudizio nonché l’assorbimento dell’ulteriore ragione di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 ottobre 2023
Il C GLYPH estensoré
La …esidente