Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Napoli;
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato l sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 23 aprile 2024, con la quale NOME, all’esito del giudizio abbreviato, veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione e euro 20.000 di multa, essendo stata ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall’articolo 73, comma 1, DPR 309/90.
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La ricorrente lamenta violazione della legge processuale per essersi proceduto alla celebrazione del giudizio nella forma non partecipata, nonostante la tempestiva richiesta d trattazione orale formulata ai sensi dell’art. 598 bis co. 2 c.p.p. (art. 23 bis D.L. 137 conv. in L. 176/2020 vigente in epoca emergenziale), con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p..
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in forza del principio per cui: “In tema di giudizio di appe nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione oral svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agl effetti dell’art. 179 co. 1 c.p.p.” (Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024, rv. 286619).
4. Il ricorso è fondato.
Il secondo comma dell’art. 598 bis cod.proc.pen. dispone che “L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello d pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore general La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici gior dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissa giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicat al procuratore generale e notificato ai difensori”.
Nel caso in esame, dall’esame degli atti – consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta – emerge che il decreto di citazione è stato notificato il 16 dicembr 2024, mentre la richiesta è stata avanzata il 20 dicembre 2024, e perciò nei termini di legg Ciononostante, la Corte non ne ha disposto la partecipazione, procedendo con trattazione scritta.
Si è dunque verificata, ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., la nullità assol e insanabile della sentenza impugnata in quanto la celebrazione dell’udienza, in assenza del
difensore dell’imputato che aveva fatto legittimo affidamento sulla trattazione orale del giudi di appello, ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio.
5. Da quanto precede, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, perché proceda al giudizio di appel
tenendo conto dell’istanza di trattazione orale già presentata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così è deciso, 29/04/2025