Trattazione Cartolare e Rinvii: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta importanti questioni procedurali, in particolare riguardo alla trattazione cartolare nel processo penale d’appello e ai requisiti di ammissibilità del ricorso. La vicenda chiarisce quando la mancata notifica di un rinvio non costituisce una violazione del diritto di difesa e quali sono le conseguenze di un ricorso basato su motivi generici. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Due soggetti erano stati condannati in primo grado per il reato di violenza privata, con l’obbligo di risarcire i danni alla parte civile. La Corte d’Appello, pur dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili, ovvero l’obbligo di risarcimento del danno.
Contro questa sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. La mancata notifica dei rinvii dell’udienza d’appello, svoltasi con la procedura di trattazione cartolare prevista dalla normativa emergenziale.
2. L’illegittimità della condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte civile, ritenuta generica.
L’Analisi della Corte di Cassazione e la trattazione cartolare
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, fornendo chiarimenti fondamentali sulle regole procedurali applicabili.
Primo Motivo: La Gestione dei Rinvii nella Trattazione Cartolare
I ricorrenti, pur ammettendo di aver ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza con trattazione cartolare, lamentavano la mancata comunicazione dei successivi rinvii della deliberazione. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, specialmente nel contesto della disciplina emergenziale pandemica: quando un’udienza è fissata con rito camerale non partecipato (o trattazione cartolare), l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti. Questo perché le parti hanno già esercitato il loro diritto di difesa depositando le conclusioni scritte. La fase successiva è meramente interna all’organo giudicante. Di conseguenza, nessuna violazione procedurale era stata commessa.
Secondo Motivo: La Genericità delle Doglianze
Il secondo motivo, relativo alla condanna al pagamento delle spese civili, è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. I ricorrenti si erano limitati a contestare la decisione senza fornire specifiche ragioni di diritto o dati di fatto a supporto della loro richiesta. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, non mere lamentele.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, il principio di autosufficienza del contraddittorio nella trattazione cartolare: una volta che le parti hanno depositato i propri scritti, il contraddittorio si considera pienamente realizzato e i successivi adempimenti interni del collegio, come il rinvio della camera di consiglio, non richiedono nuove comunicazioni. Tale meccanismo è volto a garantire l’efficienza processuale senza ledere i diritti delle parti.
In secondo luogo, la Corte riafferma il requisito di specificità dei motivi di ricorso. L’inammissibilità scatta quando le argomentazioni sono vaghe, astratte o non si confrontano puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questo serve a evitare ricorsi dilatori o esplorativi, concentrando il giudizio di legittimità sulle reali questioni di diritto.
Di conseguenza, l’inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti pratici rilevanti per gli operatori del diritto. Conferma che nel contesto della trattazione cartolare, la difesa deve essere concentrata nel deposito tempestivo di memorie e conclusioni scritte, poiché non vi saranno ulteriori opportunità di interlocuzione o avvisi su rinvii interni. Inoltre, sottolinea l’importanza cruciale di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche. La sentenza chiarisce infine che anche con l’estinzione del reato per prescrizione, le responsabilità civili accertate restano pienamente valide.
Durante una trattazione cartolare, un rinvio della decisione deve essere sempre comunicato alle parti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel regime emergenziale per le udienze non partecipate, l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, le quali hanno già formulato le loro conclusioni per iscritto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Se il reato si estingue per prescrizione, la vittima perde il diritto al risarcimento?
No, come confermato in questo caso, le statuizioni civili (cioè le decisioni sul risarcimento del danno) possono rimanere valide anche se il reato è dichiarato prescritto, a condizione che la responsabilità civile dell’imputato sia stata accertata nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MORRA DE SANCTIS il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di violenza privata e li aveva condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili;
che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale gli stes ricorrenti ammettono che il decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione cartolare del giudizio di appello del 28 aprile 2023 è stato ritualmente notificato, ma si dolgono dell’omessa notificazione dei successivi rinvii del processo sino all’udienza del 4 febbraio 2025, in cui veniva emesso e notificato ai ricorrenti il dispositivo della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che, nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, dep. 07/04/2022, COGNOME, Rv. 282870) ed il medesimo principio è operante nel caso di specie, in cui era stata fissata l’udienza per la trattazione cartolare e non vi è stata richiesta d trattazione orale;
che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, è da ritenersi inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
che nel caso di specie la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con
vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 08/10/2025.