Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma cosa succede quando un imputato ritiene la condanna eccessiva? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti stringenti per contestare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere la discrezionalità del giudice e i requisiti di specificità del ricorso.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio applicato. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la quantificazione della pena, incorrendo in vizi motivazionali che ne giustificavano l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Trattamento Sanzionatorio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso e il rispetto per la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.
La Corte ha stabilito che la gradazione della pena non può essere oggetto di ricorso per cassazione se la determinazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza sviluppa il suo ragionamento attraverso una chiara analisi dei principi procedurali.
Il Principio della Specificità del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 del codice di procedura penale. Un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela sulla severità della pena, ma deve indicare in modo preciso le ragioni di diritto o le palesi illogicità che avrebbero viziato la decisione del giudice precedente.
La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Pertanto, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e le circostanze del caso.
Motivazione Sufficiente: Quando ‘Pena Congrua’ Basta
La Corte ha sottolineato che l’onere argomentativo del giudice di merito è stato pienamente assolto. Il richiamo agli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.) è stato considerato sufficiente. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Espressioni sintetiche come ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’ sono ritenute adeguate a giustificare la decisione, purché non emerga un’irragionevolezza manifesta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare il trattamento sanzionatorio in Cassazione è estremamente stretta. Non è sufficiente ritenere la pena ingiusta o sproporzionata. È necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto o ha seguito un percorso logico palesemente viziato. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice nel ‘pesare’ la pena e pone un onere significativo sulla difesa, che deve formulare un ricorso tecnicamente impeccabile e specifico per avere una possibilità di successo.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo in casi molto limitati. Il ricorso non può basarsi su un semplice disaccordo con la pena, ma deve dimostrare che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o basata su un errore di diritto. La Cassazione non può riesaminare i fatti per decidere una pena diversa.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo dei requisiti di specificità’?
Significa che il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali sono gli errori di legge o le palesi illogicità commesse dal giudice precedente, limitandosi a una critica generica. Secondo l’art. 581 c.p.p., questa mancanza rende il ricorso inammissibile.
L’uso di espressioni come ‘pena congrua’ è una motivazione sufficiente per una sentenza?
Secondo la Corte di Cassazione, sì. In particolare, se la pena inflitta è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, espressioni generiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ sono considerate una motivazione adeguata, a meno che la decisione non appaia palesemente irragionevole o arbitraria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudi del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenu decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.