Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7466 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7466 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
53/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza che ne confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del com dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per si è discostato dai minimi, che non costituiscono un diritto dell’imputato, a partire personalità dell’imputato dedito all’attività di spaccio come dimostrato dai tre arresti nell pochi mesi.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026