Trattamento sanzionatorio: i limiti del sindacato in Cassazione
La determinazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Spesso il condannato tenta di impugnare la sentenza contestando il trattamento sanzionatorio, sperando in una riduzione della pena in sede di legittimità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito confini molto netti su ciò che può essere oggetto di ricorso.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato. Dopo la sentenza di primo grado, la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, pur rideterminando la pena a seguito della prescrizione di un altro reato contestato. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione proprio in merito alla misura della pena inflitta, ritenendola eccessiva o non correttamente giustificata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze relative alla misura della pena non possono trovare ingresso in sede di legittimità se si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito. La graduazione della sanzione è infatti un potere riservato esclusivamente al giudice che procede all’accertamento dei fatti.
Il trattamento sanzionatorio e la discrezionalità del giudice
Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Secondo l’orientamento consolidato, la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti non sono sindacabili se esercitati in aderenza ai principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
In questo contesto, l’onere motivazionale del giudice è proporzionato all’entità della pena. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sanzione era stata determinata in misura particolarmente mite, rendendo sufficiente un riferimento sintetico ma logico agli elementi decisivi del caso. Quando la motivazione è presente e non manifestamente illogica, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito. La Corte ha evidenziato che il giudice di appello ha assolto correttamente l’onere argomentativo, indicando i criteri seguiti per la determinazione della pena. La scelta di attestarsi su livelli minimi di sanzione riduce l’obbligo di una motivazione analitica, essendo sufficiente richiamare i parametri di gravità del fatto e capacità a delinquere previsti dal codice.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguenze pecuniarie per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che contestare il trattamento sanzionatorio in Cassazione è una strategia fallimentare se non si dimostra una reale violazione di legge o una totale assenza di logica nella motivazione del giudice di merito.
Si può ricorrere in Cassazione solo per ridurre la pena?
Il ricorso è possibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o assente.
Quali criteri usa il giudice per stabilire la pena?
Il giudice valuta la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente una sanzione pecuniaria proporzionata in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Bologna, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha conferma la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsa del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine a determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in se di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurispruden graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previ per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giu tenuto conto della notevole mitezza della pena comminata, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rileva veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
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