Trattamento sanzionatorio: i criteri di scelta della pena nelle contravvenzioni
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il fulcro della decisione giudiziale, poiché determina l’impatto concreto della legge sulla libertà o sul patrimonio del condannato. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini della discrezionalità del giudice nella scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, specialmente quando si tratta di reati minori.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per una contravvenzione. La difesa lamentava una presunta carenza di motivazione riguardo alla quantificazione della pena e alla scelta della tipologia sanzionatoria applicata.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse operato una corretta ponderazione degli elementi di prova, giustificando la scelta della pena pecuniaria in base alla consistenza oggettiva del reato contestato. Quando la motivazione è logica e coerente con i fatti, il sindacato della Cassazione si ferma, non potendo quest’ultima sostituirsi alle valutazioni di merito.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Il giudice di merito ha il compito di scegliere il trattamento sanzionatorio più adeguato analizzando la gravità del reato e la capacità a delinquere del soggetto, come previsto dai criteri generali del codice penale. Nel caso specifico, la Corte territoriale ha dato pienamente conto del percorso logico seguito per preferire la sanzione pecuniaria a quella detentiva. Tale scelta è risultata proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, rendendo la censura difensiva priva di pregio giuridico. La mancanza di nuovi elementi critici o di vizi logici evidenti ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che il trattamento sanzionatorio non può essere oggetto di una nuova valutazione nel merito in sede di legittimità se la motivazione del giudice precedente è solida e ben strutturata. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata infatti irrogata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui la Suprema Corte valuta i ricorsi ritenuti pretestuosi o manifestamente infondati.
Come viene deciso il trattamento sanzionatorio per un reato?
Il giudice stabilisce la pena valutando la gravità del fatto e la personalità del reo, scegliendo tra le opzioni previste dalla legge per quel reato specifico.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
La Cassazione può cambiare l’entità della pena?
No, la Cassazione verifica solo che il giudice di merito abbia motivato in modo logico e corretto la scelta della pena, senza entrare nel merito della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45027 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio merito alla pena individuata in concreto per la contestata contravvenzione, unico aspetto che competeva alla Corte territoriale in sede di rinvio, risulta manifestamente infondato, avendo decisione dato conto della scelta tra la pena detentiva e pecuniaria, con conseguente ponderazione della irrogata e quantificata pena pecuniaria anche in ragione della consistenza del reato contestato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023