Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9546 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 18 febbraio 2025, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e di euro 20.000,00 di multa, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione, a fini di spaccio, di grammi 367,773 di eroina;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente motivazione, oltre a essere fondata sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di “doppia conforme”, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218);
che la Corte ha evidenziato come il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure risulti congruo e proporzionato alla gravità del fatto contestato, avendo quest’ultimo già chiarito che lo scostamento dal minimo edittale trovava giustificazione nelle concrete modalità della condotta, nonché nella qualità e nel quantitativo della sostanza stupefacente, elementi che escludono l’applicazione di una pena ancorata al minimo edittale (pagg. 3 e 6 del provvedimento);
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.