Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51127 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51127 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca di condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete Falsificate;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicend che sorreggono la scelta sanzionatoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discos significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale s impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Pa Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.