Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48420 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48420 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che censura la valorizzazione, da parte del giudice di appello, di uno stesso elemento di fatto per due differenti profili relativi al trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza ch ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 – dep. 2019, M., Rv. 275904 – 03);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere COGNOME tensore COGNOME