Trattamento sanzionatorio: la Cassazione conferma la pena per spaccio
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il fulcro della risposta statale al reato e deve essere sempre proporzionato alla gravità del fatto e alla personalità del reo. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per la determinazione della pena in materia di stupefacenti, focalizzandosi sulla legittimità della recidiva e sulla coerenza della motivazione giudiziale.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contestando esclusivamente il rigore del trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente lamentava un’eccessiva determinazione della pena base e l’ingiustificata applicazione della recidiva, sostenendo che tali elementi non fossero stati adeguatamente valutati nel corso del giudizio di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure mosse dalla difesa erano manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata conteneva un’analisi dettagliata e priva di vizi logici riguardo alla quantificazione della sanzione. La Cassazione ha chiarito che, quando il giudice di merito esamina correttamente le deduzioni difensive e giustifica la pena in base ai criteri di legge, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla completezza del percorso logico seguito dai giudici territoriali. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la pena base è stata determinata in modo congruo rispetto alla gravità oggettiva del fatto. Un punto cruciale riguarda l’applicazione della recidiva: la Corte ha confermato che essa non è stata applicata in modo automatico, ma come espressione di una valutazione concreta sulla maggiore colpevolezza del reo. Il nuovo reato, commesso nonostante i precedenti, è stato interpretato come un segnale inequivocabile di pericolosità sociale, giustificando così l’inasprimento della sanzione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il trattamento sanzionatorio non può essere oggetto di una nuova valutazione di merito in Cassazione se la motivazione della sentenza d’appello è solida e coerente. Il ricorrente, oltre a vedere confermata la condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità, specialmente quando si contesta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Quando la Cassazione può intervenire sul calcolo della pena?
La Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è illogica, contraddittoria o totalmente assente, non potendo rifare il calcolo nel merito.
Perché la recidiva aumenta la sanzione penale?
La recidiva indica che il soggetto ha scelto di delinquere nuovamente nonostante precedenti condanne, dimostrando una maggiore resistenza alla legge e una pericolosità sociale superiore.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50990 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 27770/23 Di COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, sia quanto alla determinazione della pena base per il reato di cui al capo 1) – essendo intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo 2) – sia per quanto riguarda la recidiva, essendo stato il reato ritenuto espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023