Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della d ha ritenuto di ridurre non significativamente il trattamento sanzionatorio risulta r analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale nella parte in cui, pena da sei anni a cinque anni e sei mesi di reclusione, quale pena base per il delitt 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, ha dato conto dei profili connessi al rilevante dat dello stupefacente detenuto e dell’idoneità della condotta, al cospetto di assenza credibili in merito, ad essere significativa di rapporti strutturati con ambienti c profilo; che il trattamento sanzionatorio individuato al di sotto del massimo editt comunque significativa risulta argomentato in maniera logica e completa, pert sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che manifestamente infondata risulta la parte della censura che deduce la vi di legge in ordine agli argomenti, ritenuti erronei, della Corte di appello allorché h la pena apprezzando profili correttamente individuati ex art. 133 cod. pen.; che il ricorren tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze probatorie in fatto sment di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022