Trattamento punitivo: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare il trattamento punitivo stabilito da un giudice di merito. La decisione sottolinea che, in presenza di una motivazione logica e sufficiente, la valutazione sulla congruità della pena non è sindacabile in sede di legittimità. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere quando un ricorso ha concrete possibilità di successo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la determinazione del trattamento punitivo, ritenuto eccessivo o ingiusto. L’appellante lamentava, in sostanza, una errata valutazione da parte dei giudici di merito nella quantificazione della pena da scontare.
La Decisione della Corte e il Trattamento Punitivo
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di annullamento proposto era infondato, poiché la sentenza impugnata presentava una motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici. Secondo la Corte, i giudici d’appello avevano esaminato in modo corretto le argomentazioni difensive, giungendo a una conclusione sul trattamento punitivo che, essendo ben motivata, non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della decisione della Cassazione si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse a ottenere un nuovo esame del merito sulla quantificazione della pena, un’attività che è di esclusiva competenza del giudice di primo e secondo grado. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, ogni ulteriore discussione sulla congruità della pena è stata preclusa. La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende ricorrere in Cassazione per contestare il trattamento punitivo non può limitarsi a sostenere che la pena sia troppo severa. È invece necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi specifici, come l’illogicità manifesta, la contraddittorietà o la carenza argomentativa. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa decisione rafforza la discrezionalità dei giudici di merito nella determinazione della pena, purché tale discrezionalità sia esercitata attraverso un percorso argomentativo coerente e completo.
Quando un ricorso in Cassazione che contesta la pena è considerato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è ritenuto inammissibile quando la sentenza impugnata è supportata da una motivazione sufficiente, non illogica e ha adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. La Corte di Cassazione non può riesaminare la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena se questa è ben motivata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘trattamento punitivo’ nel contesto di questa ordinanza?
Per ‘trattamento punitivo’ si intende la decisione del giudice riguardo alla specie e alla quantità della pena da infliggere all’imputato. Questa decisione è basata sulla valutazione di tutti gli elementi del caso e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO RG
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso, con cui si articola un unico motivo di annullamento, è inammissibil perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sed (cfr. pagina 4);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.