Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5712 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 12 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le richieste del difensore, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria greca di NOME in esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso dal AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Atene per il reato di duplice omicidio volontario, porto abusivo di arma e uso di arma commessi in data 13 settembre 2020.
L’avvocato NOME AVV_NOTAIO, difensore del RAGIONE_SOCIALE, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento.
Con unico e articolato motivo di ricorso il difensore deduce la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. h), della legge n. 22 aprile 2005, n. 69 e degli artt e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione al rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna a non subire trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di detenzione nelle carceri greche.
Deduce il difensore che la Corte di appello, dopo aver richiesto, con ordinanza emessa in data 4 dicembre 2022, all’autorità giudiziaria greca informazioni in ordine alle condizioni di carcerazione della persona richiesta in consegna, si è attestata su una risposta solo parziale dall’autorità estera e ha disposto la consegna del NOME, considerando generiche le censure formulate dalla difesa in ordine alle condizioni penitenziarie nello stato richiedente.
Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello in tal modo avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova e avrebbe erroneamente considerato generica l’eccezione formulata dalla difesa, che, invece, era fondata sulle risultanze del Report del Comitato per la prevenzione della tortura del 2 settembre 2022 sulla situazione carceraria in Grecia e sulla recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza resa nel caso COGNOME (Corte EDU, Sez., I, 14 gennaio 2021, NOME contro Grecia).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. h), della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la sentenza impugnata ha motivato in modo meramente apparente in ordine all’insussistenza del rischio per la persona richiesta in consegna di subire, in caso di trasferimento nella casa di reclusione di Korydallos, trattamenti inumani e degradanti.
La censura relativa all’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rischio di trattamenti inumani e degradanti in relazioni alle condizioni di sovraffollamento delle carceri greche è fondata.
3.1. La Gran Camera della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C404/15, COGNOME, e C-659/15, COGNOME) ha affermato che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante.
Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 4 dell Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a sua volta corrispondente all’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.
E’, pertanto, onere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell’art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente.
Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione».
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che «tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Cort EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite».
3.2. Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il seri pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, COGNOME, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, NOME, Rv. 269211).
Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 – 01).
Va svolta, quindi, un’indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni “individualizzate” che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con
riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costi situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, COGNOME, in motivazione).
Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa “allo stato degli atti”, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).
4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte di appello non abbia escluso adeguatamente la sussistenza di un concreto rischio di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna a non subire trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di sovraffollamento nei penitenziari greci.
La Corte di appello di Milano, infatti, si è limitata a rilevare che «la situazion asseritamente degradante delle carceri greche è stata espressa in termini di genericità. La documentazione depositata dalla difesa non è recente e si riferisce al dicembre 2021».
La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che «l’Autorità greca ha comunicato il luogo di detenzione (Korydallos), in relazione al quale non sono state mosse specifiche doglianze dalla difesa per quanto concerne le condizioni sanitarie o il trattamento penitenziario, sicché non è necessario richiedere ulteriori informazioni»
A fronte delle specifiche censure formulate dalla difesa e della dimostrazione, sulla base del Report del Comitato per la prevenzione della tortura del 2 settembre 2022 e della recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza resa nel caso COGNOME, di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti (Corte EDU, Sez., I, 14 gennaio 2021, COGNOME contro Grecia), dunque, la Corte di appello ha motivato in modo meramente apparente su questo punto decisivo ai fini dell’accoglimento della richiesta di consegna formulata dall’autorità giudiziaria estera e non ha svolto gli accertamenti individualizzanti richiesti dall Corte di giustizia dell’Unione europea e dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e dev disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appe di Milano per nuovo giudizio sul punto al fine di acquisire informazioni preci aggiornate in merito alle condizioni di detenzione cui sarebbe sottopos persona richiesta in consegna, ove venisse disposta la sua consegna, e verif se le stesse concretino o meno un serio pericolo di trattamenti inuma degradanti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appel di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comm della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 08/02/2023.