Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza in data 8/7/2022 del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse in data 27/6/2024 dal Procuratore generale n persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8/7/2022, il Tribunale di Napoli Nord ritenne COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06 per aver eff attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti ferrosi non pericolosi in della prescritta autorizzazione, accertato a Caivano il 12/2/2021 e lo cond alla pena di € 5000,00 di ammenda. Fu anche disposta la confisca e la distruzi del veicolo in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso p Cassazione, COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo denunciato la violazione dell’art. 256 d. Igs. 152/06 e il vizio di motiv assumendo che “la tipologia del veicolo usato per il trasporto (…), il quan irrisorio, la mancata effettuazione di operazioni preliminari al trasporto, la m esistenza anche di un minimo di organizzazione” deponevano nel senso di
un’attività caratterizzata da una “assoluta occasionalità” non rientrante nell’ambito di applicazione della norma incriminatrice. In particolare, ha dedotto che: l’autocarro era stato immatricolato quarantasei anni prima; il materiale trasportato era omogeneo, “sicuramente di provenienza domestica” e si trovava collocato sul cassone senza alcuna copertura; l’imputato era incensurato, svolgeva l’attività di contadino e non disponeva di alcun mezzo per gestire un’attività di trasporto dei rifiuti.
Con il secondo motivo, ha contestato il trattamento sanzionatorio rilevando che non era stata fatta alcuna “misurazione” del materiale trasportato, che l’imputato era incensurato e che si era sottoposto ad esame tenendo anche un comportamento collaborativo al momento del controllo, tutte circostanze che avrebbero imposto, per rendere la pena adeguata all’effettiva gravità della violazione, la concessione delle attenuanti generiche.
Con ulteriore motivo, ha contestato l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando che non era stata fornita alcuna giustificazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento al primo motivo.
Il Tribunale, dopo aver illustrato le risultanze istruttorie, dette atto che difesa, richiamando quando dichiarato in sede di esame dall’imputato, che aveva sostenuto che, al momento del controllo, stava provvedendo allo smaltimento di rifiuti ingombranti di sua proprietà, aveva richiesto l’assoluzione dell’imputato eccependo l’occasionalità del trasporto. L’argomento, in linea teorica, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità che ha più volte precisato che “se è vero che è sufficiente, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. :152, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento, occorre ciò nondimeno che si tratti di un’attività di gestione di rifiuti, dalla quale è avulsa l’assoluta occasionalità. In tal sen risulta essersi già pronunciata questa Corte affermando che ai fini della configurabilità del reato in contestazione, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (così Sez. 3, Sentenza n. 5716 del 07/01/2016, PM in proc. Isoardi, Rv. 265836)” ( Sez. 3, n.24(576, del 10/5/2023, COGNOME).
Ebbene, la sentenza, all’eccezione difensiva non ha dato risposta alcuna. Ha difatti sostenuto che il reato può essere commesso da chiunque, ha espresso dubbi sulla possibilità che il trasporto contestato potesse essere ricondotto all’illecit amministrativo dell’abbandono dei rifiuti e ha, infine, escluso che il veicolo potesse
essere ritenuto tecnicamente idoneo a permettere l’attività illecita contestata, senza cogliere la contraddizione di tale ultima conclusione con il giudizio di responsabilità espresso. In altri termini, quindi, a fronte di un unico episodio, d un quantitativo non ingente di rifiuti di natura omogenea che si trovavano caricati su un camion che il Tribunale aveva ritenuto tecnicamente inidoneo al trasporto di quel tipo di materiale e di una versione difensiva che riconduceva la condotta allo smaltimento di beni appartenenti all’imputato, la sentenza non indica alcun elemento dal quale desumere l’esistenza di una sia pur rudimentale organizzazione o, quanto meno, l’abitualità del trasporto così da permettere la configurazione di un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Non viene, infatti, chiari quantità dei rifiuti ferrosi trasportata né si fa menzione ad accertamenti effettuat presso la ditta cui l’imputato di apprestava a scaricare i rifiuti per verificare se, precedenza, COGNOME COGNOME effettuato il conferimento di altro materiale.
Il rilevato deficit motivazionale impone conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica, che dovrà svolgere le necessarie e adeguate verifiche in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa persona fisica.
Roma, 3/7/2024