Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48805 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sale delle Langhe il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Torre Bormida il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza n. 51/2022 del 14/01/2022 del Tribunale di Cuneo, pronunciat procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Sale delle Langhe il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Ceva il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Torre Bormida il DATA_NASCITA;
RAGIONE_SOCIALE, corrente in Sale delle LangheINDIRIZZO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/01/2022 il Tribunale di Cuneo condannava COGNOME NOME alla pena di euro 1.800,00 di ammenda e COGNOME NOME alla pena di 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), 152/2006, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento della som
euo 1.500 in riferimento all’illecito amministrativo di cui all’articolo 25-undecies, comma 2, n. 2), lettera b), n. 1), del d. lgs. n. 231/2001.
Avverso tale sentenza gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevan tramite il proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, separate dichiarazioni di convertiti in ricorso per cassazione.
Le due impugnazioni, sovrapponibili non solo contenutisticamente ma anch graficamente, possono essere illustrati congiuntamente.
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la omessa valutazione da part sentenza impugnata delle risultanze dibattimentali, con riferimento in particolare all estromissione, di fatto, dalla qualifica di socio/amministratore della RAGIONE_SOCIALE sin d da parte del COGNOME NOMENOME che aveva di fatto impedito loro di occuparsi dell’attività
3.2. Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della erronea valutazione delle ri dibattimentali in ordine alla asserita completa autonomia della condotta del dipendente COGNOME rispetto alle istruzioni impartite dagli amministratori.
3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione da parte del della occasionalità della condotta, che escluderebbe la sussistenza del reato contestat
3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione dell’art. cod. pen..
3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della mancata concessione del benefic non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di p avrebbero avuto diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, i cui motivi sono sovrapponibili, sono inammissibili, ad eccezione dell’ul motivo.
I primi tre motivi sono inammissibili per genericità.
Quanto al primo motivo, la sentenza, motiva (pag. 4) in modo non manifestamente illog sul fatto che i due ricorrenti fossero, alla data del commesso reato, ancora amministra società (fino al 21/11/2018), e che, in tale veste, «avevano l’obbligo giuridi disinteressarsi della gestione della società e di vigilare sull’osservanza delle norme ambientale». Non di responsabilità oggettiva si tratta, come sostengono i ricorrenti, violazione degli obblighi di diligenza che incombono sugli amministratori, la cui vio costituisce culpa in vigilando, motivazione con cui i ricorsi non si confrontano.
3.2. Del pari, la asserita autonomia della condotta del concorrente nel re escluderebbe la responsabilità degli odierni ricorrenti, costituisce motivo inammissibile volto a conseguire una rivisitazione sul piano del merito degli elementi di prova, consi modo logico dal Tribunale, esclusa nel giudizio di legittimità.
3.3. Il motivo di ricorso relativo alla occasionalità della condotta non risulta costituito oggetto di esplicita deduzione nelle conclusioni delle parti, ragion per cu neppure ipotizzarsi un vizio di motivazione.
cte.
Per altro è z ej:sr1tier GLYPH che, in ragione della natura istantanea del reato di trasporto di senza autorizzazione, che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola cond sufficiente anche un solo trasporto per integrare il reato contestato (v., ex multis, Sez. 3, n. 4189 del 04/10/2017, dep. 2018, Bidini; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Rv. 270947).
Da ultimo, la Corte ha escluso la natura «assolutamente occasionale» del trasporto abu nei casi in cui, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, foss elementi da cui desumere lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione (Sez. 3, n. 13105 del 21/01/2020, COGNOME; Sez. 3, n. 8193 dell’11/02 Revello, Rv. 266305-01).
Ancora, si è ritenuto (Sez. 3, n. 2213 del 17/12/202, dep. 2022, Mendolia; conforme 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom) che «ai fini della valutazione di una minimale organizza che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere uti indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la n veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti nell’attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, n. m), come pure la p del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusi la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifi precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995)».
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha chiarito con motivazione non manifestame illogica (pag. 3) come nello stesso oggetto sociale della ditta fosse compresa l’esec opere edili, per cui essa si è servita del mezzo per lo svolgimento dell’ordinaria impresa, circostanza che esclude l’occasionalità.
Con tale motivazione, che comunque impinge sul merito, il ricorrente non si confr risultando il motivo comunque inammissibile per genericità.
La doglianza dei ricorrenti verte sul mancato riconoscimento della causa di esc della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile per gen essendo stato illustrato dai ricorrenti il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza, generico rinvio al motivo (analizzato al par. 3.3) concernente l’«occasionalità» della (che è cosa diversa rispetto alla «non abitualità» della stessa), ciò che preclude al
rilievo di tale causa di non punibilità, che non emerge con evidenza dagli atti e di cu stati illustrati gli aspetti di fatto per poterne valutare l’astratta riconoscibilità.
Il motivo relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione condanna, è invece fondato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di tale be posto che dal certificato del casellario giudiziario relativo agli imputati non risult abbiano riportato altre condanne.
In materia, il Collegio ribadisce (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Portanome) beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul dell’«emenda», e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicc concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo re tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 – dep. 20 Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998 – dep. 10/06/1998, Pennisi S, Rv. 21
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale di Cuneo si limita ad un generico rich precedente valutazione di responsabilità per i reati contestati e alle considerazioni i quali ha ritenuto insussistenti i presupposti di applicazione dell’istituto di cui all’a cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata), senza tuttavia andare oltre una moti meramente apparente, non potendo certo essere la natura ambientale della violazione, non occasionalità della condotta, elementi sufficienti per il diniego del beneficio.
La fondatezza del motivo di ricorso impone alla Corte di dichiarare l’estinzione de essendo maturata la prescrizione dello stesso tra la data della sentenza impugnata e que odierna udienza.
Sul punto il Collegio si riporta a Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 2 01, secondo cui la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione dell menzione della condanna, in quanto afferente ad un punto della decisione, comporta la instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si ri consente, pertanto, di rilevare l’eventuale estinzione del reato per prescrizione.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso il 20/09/2023.