Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
COGNOME NOME, nato a Comiso il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 28/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto AVV_NOTAIO, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità dei rico udito, per l’imputato COGNOME, l’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che si è riportato a ricorso chiedendone l’accoglimento; udito, per l’imputato COGNOME, l’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del Foro di Ragusa, che si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/06/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 16/11/2022, che, in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1 lettere a) e b), d. Igs. 152/2006, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 4 di arresto ed C 1.800,00 di ammenda ed NOME COGNOME alla pena di mesi 6 di arresto ed C 2.200,00 di ammenda, oltre alla confisca dell’autocarro Fiat Iveco TARGA_VEICOLO. Pena sospesa per il solo COGNOME.
Avverso il provvedimento ricorrono, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 530 cod. proc. pen., essendo il ricorrente stato condannato in assenza di motivazione
Evidenzia come la partecipazione al fatto da parte del COGNOME sia minimale se non inesistente.
In punto di dolo, la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche, riprese dalla sentenza primo grado che a sua volta non motiva.
Aggiunge che il teste d’accusa, il COGNOME. COGNOME, viene ritenuto attendibile nonostante l evidenziate perplessità in relazione alla sua trasparenza e imparzialità, e la sua totale assenza di preparazione specifica nella materia (si pensi che ha affermato la presenza di olio esausto nella carcassa dell’autovettura trasportata senza averlo verificato).
3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 114 cod. pen., in ragione della esigua partecipazione al fatto.
3.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento all’articolo 131-bis cod. pen., non concesso dalla Corte di appello pur in presenza di un episodio occasionale, rinviando – la sentenza impugnata – alla motivazione resa in riferimento al coimputato COGNOME, che si trovava in posizione ben differente.
3.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento all’inquadramento della condotta del COGNOME, limitandosi a riproporre le stereotipe motivazioni rese dal giudice di primo grado, senza apportare alcuna motivazione propria.
Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il ricorrente assume di essere un semplice dipendente che stava eseguendo gli ordini del suo datore di lavoro. La motivazione addotta dalla Corte di appello, fondata sulle modeste dimensioni dell’azienda, è solo apparente.
Manca la prova della coscienza e volontà di agire in assenza dei necessari permessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. I giudici di appello fondano la conferma della condanna (in dettaglio con riferimento a COGNOME, ma con motivazione valida per entrambi’) alla luce della circostanza che i rifiuti trasportati fossero rifiuti, anche pericolosi, e che, in ragione della loro natura (la carcas un’autovettura, la cabina bruciata di un autocarro, il motore di altra vettura imbrattato d’ol doveva escludersi l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 266 d. Igs. 152/2006, concernent il trasporto occasionale di rifiuti svolto in forma ambulante.
Inoltre, lo stesso padre del COGNOME, NOMENOME titolare dell’azienda, ha riferito di ess stato lui ad incaricare i due imputati di effettuare il trasporto.
Del resto, l’autocarro era intestato alla ditta del padre dell’imputato e la ditta era sprovv di autorizzazione o iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A ciò consegue, secondo il giudice, l’illiceità della condotta.
3.2. Tale soluzione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Ed infatti, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all’art comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento.
Inoltre, il reato ascritto è istantaneo e si consuma in occasione di ogni singolo traspor effettuato da soggetto non autorizzato (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/20:14, NOME NOME, Rv. 262514; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247605), posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe inv integrare il ben più grave delitto di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, 26614/2013 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 257075)».
Occorre tuttavia, pur sempre, che si tratti di un’attività di «gestione» di rifiuti, dalla deve ritenersi esclusa la «assoluta occasionalità» (v., da ultimo, Sez. 3, n. 24676 de 10/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280375 – 01).
La Corte ha infatti precisato che, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente (la pacifica giurisprudenza della Corte esclud infatti che si tratti di un reato “proprio” dell’imprenditore; v. sul punto Sez. 3, n. 2907 04/06/2013, COGNOME, Rv. 256737; Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, COGNOME, Rv. 239011; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, COGNOME, Rv. 227956), bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi
Si è quindi affermato che ove la «attività» effettivamente svolta rientri tra quelle indic dalla norma quand’anche posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, intecira, al di fuori dell’ipotesi di occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescrit titolo abilitativo (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
Del resto, questa Corte ha evidenziato come la rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266305; Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, COGNOME, n.m.).
Sono stati pertanto posti in risalto, per effetto del sedimentarsi delle pronunc giurisprudenziali in subiecta materia, degli indici sintomatici della illecita «gestione», quali, a titolo esemplificativo:
la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispon l’abusiva gestione (Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023, Abom);
la eterogeneità dei rifiuti gestiti (ibidem);
la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, COGNOME, cit.);
il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 201 n .m);
l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 26630501).
le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di pr raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, Sentenza n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995-01).
Nel caso in cui il trasporto abusivo di rifiuti sia effettuato nell’ambito di attività di i poi, la Corte ha affermato (Sez. 3, n. 2290 del 28/11/2017, dep. 2018, Defilippis, n.m.) che anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della p attività d’impresa richiede l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, sia pur nell’appo sezione di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione.
L’inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione (v. Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuchi, Rv. 267660) integra la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett.
a), d.lgs. 152/2006, secondo cui «nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti p non pericolosi, risponde del reato di cui all’art. 256, comma primo, cl.lgs. n. 152 del 200 chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’RAGIONE_SOCIALE»
Conclusivamente, per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di «gestione» dei rifiuti, circostanza che è escl non già nel caso di condotta caratterizzata da mera «occasionalità», bensì da «assoluta occasionalità» (come, ad esempio, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica).
Ciò, soprattutto, ove il trasporto dei rifiuti avvenga nell’esercizio di attività di impresa
3.3. Nel caso in esame, come visto al par. 3.1, la sentenza impugnata risulta esente da vizi logici e si è attenuta ai principi sopra esposti nel valutare la condotta dell’imputato, opera nell’ambito di attività di impresa e trasportante rifiuti che, per la loro quantità e natura ( pericolosa), escludono la natura «assolutamente occasionale» della condotta.
La doglianza, che non si confronta né con il contenuto della sentenza né con la consolidata giurisprudenza della Corte, è pertanto manifestamente infondata.
Quanto alle dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME la sentenza chiarisce che lo stesso si è limitato a evidenziare il contenuto del verbale di sequestro e che la tipologia dei rifiuti si ev chiaramente dalle fotografie versate in atti.
Anche tale profilo di censura è pertanto manifestamente infondato.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non dedotto con i motivi di appello.
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella senten impugnata (pag. 2), tra i motivi di appello dedotti dal COGNOME quello In esame non risultava dedotto.
Esso si deve quindi ritenere dedotto per la prima volta in cassazione, con conseguente tardività.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardiv (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01).
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità dell condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma
anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e i comportamento risulta non abituale».
In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre al sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata allo schema di de legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua volta “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità dell condotta» e «l’esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indi dall’articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità de dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022).
Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussi l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolar tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una AVV_NOTAIO causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto AVV_NOTAIO presupposto dell’offensivi della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraver responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispec sottoposta alla sua cognizione».
Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginarli, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).
Sez. U., Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01, ha precisato che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categori indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado d colpevolezza. L’istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di
impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente».
Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispe concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È l concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).
Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione che ha ritenuto – non illogicamente – valida per entrambi gli imputati, che «l’offesa al bene giuridico tutelato (sub specie salubrit integrità dell’ambiente), invero, non può reputarsi di particolare tenuità e levità, consider l’ingente quantità dei rifiuti trasportati, siccome desumibile dalle foto in atti, la tipologi stessi e l’impiego di un autocarro di grosse dimensioni, sintomatico della destinazione della condotta allo smaltimento dei rifiuti medesimi per conto del RAGIONE_SOCIALE».
Il quarto motivo è inammissibile per genericità, in quanto censura la sentenza impugnata (la quale evidenziava come il mezzo fosse di proprietà della ditta del COGNOME, era condotto dal COGNOME ma con il COGNOME seduto a fianco, per cui, in assenza di versioni alternative fornite dall’imputato, si doveva ritenere che lo stesso avesse partecipato al carico e fosse in procinto d scaricare i rifiuti) per vizio di motivazione, ma, nel coltivare il motivo, non riesce ad andare generiche formule di stile (mancanza di un concreto apparato motivazionale, pretestuosità e mera presunzione circa la fondatezza delle asserzioni della prima pronuncia), omettendo di sviluppare e articolare il motivo dedotto, difettando della necessaria spec:ificità richiesta ai s dell’articolo 581 cod. proc. pen..
7. Il ricorso presentato da NOME COGNOME è manifestamente infondato.
Nel premettere che, nel caso in esame, il COGNOME è l’autore materiale del reato (in quanto era alla guida del camion), il Collegio evidenzia come la giurisprudenza di questa Corte è radicata nel sostenere che, nel caso in cui il reato sia materialmente posto in essere da un dipendente dell’azienda, «il dipendente privato che riceva dal proprio datore di lavoro una qualunque disposizione operativa, è tenuto a verificarne la rispondenza alla legge secondo gli ordinari canoni di diligenza e, qualora ne riscontri l’illegittimità, deve rifiutarne l’esecuzione, senza altrimenti, possa ravvisarsi l’impossibilità di sottrarsi all’ordine che esclude la punibilità condotta» (Sez. 3, n. 38021 del 30/05/2019, Viasu, Sez. 3, n. 50760 del 13/10/2016, COGNOME, Rv. 268661; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/199(1, COGNOME, Rv. 185894).
Va peraltro rammentato che, trattandosi di contravvenzione, non rileva, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato rappresentato dalla colpa, l’ignoranza circa la natura di rifiuto pericoloso del materiale trasportato (Sez. 3, n. 45342 del 19/10/2011 COGNOME, Rv. 251337 – 01).
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’ari:. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi pe ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso il 10/04/2024.