Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio tiel’ordinanza impugnata
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza in preambolo, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 9 ottobre 2023, nei confronti di NOME, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso ai danni di NOME COGNOME.
A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato come, tra gli elementi indiziari trasmessi dall’Ufficio di Procura al Giudice per le indagini preliminari, v fosse una chiavetta USB contenente le videoriprese, effettuate da NOME COGNOME con il proprio telefono cellulare, della parte conclusiva dell’aggressione armata.
Tal f elemento indiziario, espressamente indicato nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, è stato ritenuto dalla difesa utile a supportare una diversa ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, l’estraneità dell’indagata dalla realizzazione degli stessi.
Il Tribunale ha, dunque, rilevato che la sua omessa trasmissione, che ha impedito la valutazione di un elemento costituente il compendio probatorio sottoposto al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., aveva determinato la perdita di efficacia della misura in atto nei riguardi di NOME.
Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e, con un unico motivo, deduce – ai sensi dell’art. 606, let. b), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Il Tribunale, erroneamente e in evidente spregio della costante giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, avrebbe applicato la sanzione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., pacificamente riguardante il caso di “omessa” trasmissione degli atti, ad una ipotesi – quale quella verificatasi nel caso di specie – di “incompleta” trasmissione degli stessi.
Il contenuto della chiavetta USB (rectius un supporto DVD) era comunque stato fatto oggetto di specifica annotazione di Polizia giudiziaria in data 18 settembre 2023 contenente i frames d’interesse investigativo e tale annotazione era stata ritualmente trasmessa al Tribuna di L’Aquila.
Infine, la difesa non avrebbe indicato quali elementi decisivi sarebbero stati sottratti all’apprezzamento del Tribunale a causa dell’incompleta trasmissione di detto supporto.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data25 gennaio 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa, con memoria e conclusioni scritte, depositate in data 26 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il Pubblico Ministero non ha l’obbligo di mettere a disposizione, del Giudice per le indagini preliminari prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità. Sono, pertanto, utilizzabi i risultati delle investigazioni, di cui il Pubblico Ministero abbia trasmesso non direttamente i supporti tecnici, ma i relativi verbali riassuntivi, purché quanto trasmesso sia rappresentativo degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia, per tale via, garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contradditt (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276444; Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 266928; Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 257662).
Il Pubblico ministero – si è condivisibilmente chiarito – ha un potere di selezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, sicché non costituisce violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. la circostanza che questi, esercitando tale facoltà, «abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato» (Sez. 2, n 8837 del 20/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258788).
Altrettanto pacifico è che «la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modo incompleto» (Sez. 2, n. 41990 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264681), ricollegandosi tale inefficacia alla sola “mancata” trasmissione e non alla trasmissione “difettosa” (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P., Rv. 282201; Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273879; Sez. 1, Sentenza n. 4567 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 242818)
Questa Corte (si veda, in motivazione, Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273879, citata) ha precisato che, in questo caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti).
Tanto premesso in diritto, nel caso che ci occupa il Tribunale non si è attenuto ai principi sin qui sunteggiati.
Come pertinentemente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, risulta che il contenuto del filmato di cui si tratta era stato trasfuso in un’annotazione di Polizia giudiziaria, ritualmente trasmessa ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Sicché il Tribunale, lungi dal limitarsi a prendere atto dell’incompleta trasmissione, ove avesse ritenuto di non poter decidere prescindendo dall’acquisizione del supporto, avrebbe dovuto esercitare il potere di sollecitarne la trasmissione.
A ciò si aggiunga che – secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata – la difesa, in sede di riesame, si è limitata a sostenere, in modo generico e assertivo, che il contenuto del supporto informatico era utile per sostenere l’innocenza dell’indagata perché evidenzierebbe non meglio specificate modalità della condotta, diverse da quelle riferite dalle persone offese.
Pertinente si reputa, sul punto, l’ulteriore principio espresso da questa Corte in virtù del quale «in tema d’impugnazioni relative a misure cautelari personali, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, richiamati ne provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo de tribunale e se, all’esito della “prova di resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisi cautelare» (ex pluribus Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370).
Nel caso di specie il Tribunale non ha svolto detta doverosa “prova di resistenza”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di L’aquila per nuovo giudizio che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi suindicati.
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P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso, il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente