Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14050 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14050 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Macerata il 22/03/2025 avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata in data 19/11/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME tramite i difensori, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata in data 19/11/2024 con la quale è stato rigettato il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip in data 16/09/2024, in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod. pen. (capo 1) e 648 ter 1 cod. pen. (capo 21).
Con un unico articolato motivo la difesa deduce l’illegittimità del provvedimento del riesame perché adottato in violazione dell’art. 324, comma 5,
cod. proc. pen. e cioè decorsi i dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Procura Europea non potendosi applicare, nel caso in esame, il principio della “trasmissione frazionata” degli atti, come sostenuto nel provvedimento impugnato, poiché l’atto trasmesso dalla Procura europea era un atto esecutivo del decreto di sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su un motivo infondato e va rigettato.
2. Il Tribunale si è attenuto al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, a condizione che si tratti di atti posti a base della misura cautelare ” (Sez. U. 26268 del 28/03/2013, Rv.255582; Sez. 3, n. 36814 del 21/06/2017, Rv. 270954).
E’ stato precisato infatti che “è in ordine ad essi che deve esercitarsi il controllo del riesame. Dovendo la base cognitiva essere la stessa di quella tenuta presente dal G.i.p. che ha emesso la misura, è consentito al Tribunale, ove la trasmissione degli atti posti a sostegno della misura sia stata parziale, di richiederne la trasmissione integrale.
Sicchè, soltanto quando la trasmissione sia stata completata ed il Tribunale abbia a disposizione tutti gli elementi per poter esercitare la sua funzione di verifica e definire il procedimento incidentale, inizierà a decorrere il termine di dieci giorni per l’emissione del provvedimento che decide sulla richiesta di riesame”.
Il ricorrente mette in dubbio la pertinenza di questo principio al caso di specie osservando che l’atto datato 08/11/2024, trasmesso dalla Procura Europea l’11/11/2024, non rientra tra quelli posti a base della cognizione del GIP, trattandosi di un atto esecutivo del disposto sequestro, successivo all’adozione della misura stessa.
Ed invero, l’interpretazione fornita dal Tribunale non si pone in contrasto con il dettato normativo e con il principio giurisprudenziale richiamato nel ricorso poiché, considerato il tenore, assai generico, dell’istanza di riesame, l’acquisizione degli atti, tra i quali l’elenco di rapporti bancari riconducibil diversi indagati fra cui NOME titolare del conto corrente 1000/6464 ( cfr. pag. 4 dell’ordinanza) era necessaria per completare la base cognitiva del decidente investito della richiesta, in quanto strettamente legata alla verifica del
concreto interesse ad impugnare della parte, in relazione all’oggetto materiale del sequestro.
Ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all’esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli
atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle
indagini.
In una situazione, come quella che si è concretamente verificata nel caso in scrutinio, l’ufficio requirente, che aveva posto in esecuzione il decreto oggetto di
riesame, era tenuto alla relativa trasmissione, ai sensi dell’art. 324 co. 3 cod.
proc. pen., e il Tribunale era tenuto ad acquisire gli elementi documentali attestanti l’avvenuta esecuzione del sequestro, per una piena cognizione ai fini
del decidere.
4. Conseguentemente, la decisione appare tempestiva e il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2025