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Trasmissione atti riesame: quando la misura è valida?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20739/2024, ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per associazione mafiosa. L’indagato lamentava l’incompleta trasmissione degli atti dal PM al GIP e la mancanza di autonoma valutazione del giudice. La Corte ha stabilito che la mancata trasmissione di alcuni atti da parte del PM non comporta la perdita di efficacia della misura, ma solo l’inutilizzabilità di tali atti. Inoltre, la censura sulla mancanza di autonoma valutazione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione, e comunque infondata nel merito. La decisione sottolinea i precisi limiti procedurali per la contestazione delle misure cautelari e chiarisce le conseguenze della parziale trasmissione atti riesame.

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Pubblicato il 19 novembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Trasmissione atti riesame: la misura cautelare resta valida anche con fascicolo incompleto

La corretta trasmissione atti riesame è un pilastro del diritto di difesa nel procedimento cautelare. Ma cosa succede se il Pubblico Ministero non deposita tutti gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)? La misura restrittiva perde efficacia? Con la sentenza n. 20739 del 2024, la Corte di Cassazione fa chiarezza su questo punto cruciale, distinguendo tra l’omissione del PM e quella del GIP e delineando le precise conseguenze procedurali.

I Fatti del Caso

Un individuo veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per gravi indizi relativi al reato di associazione di tipo mafioso. Il Tribunale del riesame, investito della questione, confermava la misura cautelare per tale reato, annullandola invece per un’altra accusa minore per un difetto di procedibilità.

L’indagato proponeva quindi ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La violazione delle norme sulla trasmissione atti riesame, sostenendo che il Pubblico Ministero avesse trasmesso al GIP solo una parte degli atti di indagine, impedendo così una valutazione completa. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia della misura.
2. La nullità dell’ordinanza cautelare originaria perché, a dire del ricorrente, il GIP si era limitato a copiare la richiesta del PM senza svolgere un’autonoma valutazione critica degli indizi.

L’analisi della Corte sulla trasmissione degli atti

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati e, per il secondo, anche inammissibili. La sentenza offre spunti di riflessione fondamentali sulla dinamica processuale della fase cautelare.

La trasmissione parziale da parte del Pubblico Ministero

Il cuore della decisione riguarda il primo motivo. I giudici supremi hanno chiarito un principio consolidato: la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica solo se il GIP (o il tribunale che ha emesso il provvedimento) omette di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti su cui ha basato la sua decisione.

L’omessa o incompleta trasmissione di atti da parte del Pubblico Ministero al GIP ha una conseguenza diversa: non determina l’inefficacia della misura, ma solo l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi. Il PM, in qualità di titolare dell’azione penale e direttore delle indagini, ha la facoltà di selezionare gli elementi da presentare al giudice a sostegno della sua richiesta. Il giudice, a sua volta, deciderà sulla base degli atti che gli sono stati effettivamente messi a disposizione. Se tali atti sono sufficienti a sostenere la misura, questa è legittima. Gli atti non trasmessi, semplicemente, non possono essere considerati.

Il motivo sulla mancanza di autonoma valutazione

Anche il secondo motivo viene respinto, ma per una ragione prevalentemente procedurale. La Corte ricorda che la nullità dell’ordinanza per mancanza di autonoma valutazione (la cosiddetta ordinanza “genetica” o “fotocopia”) è una “nullità a regime intermedio”. Questo significa che deve essere specificamente eccepita con la richiesta di riesame, a pena di decadenza.

Nel caso di specie, la difesa aveva presentato una richiesta di riesame con riserva dei motivi, e nei motivi sviluppati successivamente in udienza non aveva sollevato questa specifica doglianza. Averla proposta per la prima volta in Cassazione l’ha resa “indeducibile”, cioè non esaminabile.

La Corte, tuttavia, ha aggiunto a titolo di completezza che, dall’esame degli atti, il motivo sarebbe stato comunque infondato. Il GIP non si era limitato a una rassegna passiva delle prove, ma aveva esplicitato, seppur sinteticamente, le proprie valutazioni sugli elementi ritenuti rilevanti, in particolare su una specifica vicenda e sulla sussistenza dell'”affectio societatis”, ovvero la volontà di far parte del sodalizio criminale.

Le motivazioni della decisione

La sentenza si fonda su una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità procedurali. La sanzione drastica della perdita di efficacia della misura cautelare è prevista per garantire il diritto di difesa dell’indagato di fronte al Tribunale del riesame, che deve poter disporre dello stesso materiale probatorio valutato dal primo giudice. Pertanto, l’inadempimento sanzionato è quello del GIP che non trasmette tempestivamente gli atti al collegio del riesame.

Al contrario, il rapporto tra PM e GIP è diverso. Il PM seleziona le prove e il GIP valuta se queste sono sufficienti. Se la difesa ritiene che gli atti presentati non siano idonei a giustificare la misura, può contestarne la fondatezza nel merito, ma non può invocare la perdita di efficacia per il solo fatto che il PM non ha depositato l’intero fascicolo d’indagine. La scelta degli atti da parte del PM è una facoltà discrezionale che non inficia la validità della procedura, ma definisce solo il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione.

Per quanto riguarda la nullità per difetto di motivazione autonoma, la Corte ribadisce la necessità di rispettare i termini perentori per le eccezioni processuali. Permettere di sollevare per la prima volta in Cassazione un vizio non dedotto dinanzi al Tribunale del riesame significherebbe eludere le regole procedurali e i termini di decadenza previsti a garanzia della celerità e della certezza del procedimento.

Conclusioni

La sentenza n. 20739/2024 rafforza due principi fondamentali della procedura penale in materia cautelare:
1. Validità della Misura: L’efficacia di una misura cautelare non dipende dalla completezza del fascicolo trasmesso dal PM al GIP, ma dalla trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti su cui il GIP ha effettivamente fondato la propria decisione.
2. Onere della Difesa: Le nullità, anche quelle importanti come il difetto di autonoma valutazione, devono essere eccepite tempestivamente nel primo grado utile, ovvero con la richiesta di riesame. In caso contrario, la questione non potrà essere sollevata successivamente in Cassazione.

Questa pronuncia offre quindi una guida chiara per gli operatori del diritto, ribadendo che le sanzioni processuali sono strettamente legate a specifiche violazioni e che il rispetto dei termini e delle sedi processuali è un onere imprescindibile per la difesa.

Se il Pubblico Ministero non trasmette tutti gli atti di indagine al GIP, la misura cautelare perde efficacia?
No. Secondo la Corte, l’incompleta trasmissione degli atti dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) non causa la perdita di efficacia della misura cautelare. La conseguenza è solo l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini della decisione.

È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la mancanza di autonoma valutazione del GIP nell’ordinanza cautelare?
No. La Corte ha stabilito che la nullità dell’ordinanza per mancanza di autonoma valutazione è una “nullità a regime intermedio” e deve essere specificamente dedotta con la richiesta di riesame. Se non viene sollevata in quella sede, il motivo diventa inammissibile (“indeducibile”) in Cassazione.

La selezione degli atti da parte del Pubblico Ministero da presentare al giudice è sindacabile?
Non ai fini della validità della misura. La Corte chiarisce che il Pubblico Ministero ha la facoltà di selezionare gli atti da produrre a sostegno della richiesta cautelare. Questa scelta può essere contestata nel merito, sostenendo che gli atti prodotti sono insufficienti a provare la gravità indiziaria o le esigenze cautelari, ma non determina di per sé un vizio procedurale che invalida il provvedimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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