Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’Avvocato generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha fatto pervenire con p. e. del 13 febbraio 2024, memoria difensiva con documenti allegati e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione degli onorari per essere l’indagato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila in funzione di riesame ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, tra gli altri, carico di NOME COGNOME, in quanto ritenuto indiziato del reato di tentato omicidio aggravato perché commesso da più di cinque persone, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi.
L’ordinanza genetica fonda sulla querela, i verbali di sommarie informazioni e di individuazione fotografica, con particolare riferimento a quelle rese da NOME COGNOME, gestore del locale dove si sono svolti i fatti, e di NOME COGNOME, figurante di sala.
Sono state indicate, inoltre, le risultanze delle sommarie informazioni rese dal dipendente del locale e da altro figurante di sala, nonché da un avventore, il contenuto delle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel locale, l’informativa di polizia giudiziaria, del 9 ottobre 2023, che di queste rende conto, nonché del referto del pronto soccorso con documentazione medica.
1.1.La difesa ha proposto tempestivo riesame contestando i gravi indizi di colpevolezza ritenendo neutro il contributo offerto alla realizzazione della condotta da parte del COGNOME come emerso, a parere del ricorrente, dalle informazioni testimoniali rese da NOME.
Si è, altresì, eccepita l’inefficacia della misura per mancata trasmissione del file audiovisivo della ripresa delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del locale teatro dei fatti.
Il pubblico ministero, all’udienza fissata dinanzi al Tribunale del riesame ha, con memoria, illustrato le ragioni per l’avvenuto deposito del file soltanto nella data dell’udienza, individuando delle difficoltà relative alla duplicazione dello stesso e indicando le risultanze come marginali rispetto ai gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME, che si trarrebbero da ulteriori elementi di prova.
1.2. Il Tribunale, con l’ordinanza censurata, ha evidenziato che il sistema di videosorveglianza installato presso il locale ha consentito di riprendere tutta la scena del fatto, con risultanze che, secondo la difesa, avrebbero confermato quanto dichiarato da NOME cioè che COGNOME non aveva partecipato all’aggressione, né aveva tenuto un comportamento tale da assurgere a concorso morale nell’attività dei concorrenti.
Tanto, in contrasto con la circostanza, emergente dall’informativa di polizia giudiziaria, che il soggetto, raffigurato nelle foto n. 3 identificato in COGNOME COGNOME co che aveva sferrato calci alla vittima mentre si trovava a terra.
Il supporto contenente il filmato, ha osservato il Tribunale, è stato depositato alla cancelleria solo nella data dell’udienza, quindi oltre 5 giorni
2 GLYPH
tx/’
dall’avviso all’autorità procedente, in violazione dell’articolo 309, comma 5, cod. proc. pen., precisando che si tratta di elemento decisivo tenuto conto che solo la visione del filmato consentirebbe di superare la dichiarazione di NOME e di dirimere il dubbio rispetto a quanto emerge dall’informativa, nella quale la polizia giudiziaria rende conto di aver visioNOME il filmato accertando che anche COGNOME partecipava materialmente all’aggressione.
L’ordinanza specifica che i fotogrammi, allegati all’informativa, sono immagini in bianco e nero nelle quali le persone raffigurate non si distinguono; sicché il dato che dovrebbe desumersi dalla visione del filrNOME non potrebbe essere ricostruito in altro modo.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il Procuratore presso la Repubblica del Tribunale di Teramo denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
L’impugnante evidenzia che, effettivamente, il dvd raffigurante le immagini videoriprese dal sistema di videosorveglianza, era stato depositato soltanto all’inizio dell’udienza fissata per il riesame dando atto, con una breve nota, di aver avuto conoscenza della mancata trasmissione degli atti soltanto con la nota del giorno 15 novembre 2023, con la quale il Tribunale del riesame aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari se tale supporto fosse stato trasmesso dal Pubblico ministero, ai sensi dell’ad 291, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente sottolinea che, in ogni caso, l’ordinanza applicativa della misura cautelare si basava soltanto quanto alla gravità indiziaria, sull’annotazione di polizia giudiziaria ritualmente e tempestivamente trasmessa, non anche sulla visione diretta del video e che soltanto in data 16 novembre 2023 veniva depositato il dvd mancante, attesa l’effettiva difficoltà di duplicazione riscontrata mediante gli strumenti informatici dell’ufficio.
Si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per il caso di omessa trasmissione di atti, in caso di incidenti di segreteria non controllabili facilment dall’autorità procedente, e che potrebbero essere superati mediante l’esercizio di un potere di integrazione del Tribunale.
Nella specie, infatti, la difficile lettura delle immagini allegate all’informat avrebbe potuto essere colmata attraverso un potere di integrazione del Tribunale al quale gli atti erano stati trasmessi tempestivamente, già in data 10 novembre 2023, con l’acquisizione di una migliore scansione, magari a colori, dei frame riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria previa scansione da parte dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE.
Si ritiene, peraltro, che in questo caso non si tratterebbe di una mancanza di atti, tale da determinare la perdita di efficacia della misura, bensì di una difettosa trasmissione degli atti perché questi sarebbero stati regolarmente
inseriti nell’indice di quanto trasmesso dall’ufficio del pubblico ministero. Risulta, infatti, che quelli posti a fondamento della misura erano stati trasmessi.
Non può essere, invero, equiparata alla mancata trasmissione la circostanza che un atto già menzioNOME nell’indice degli atti trasmessi non risulti visibile o non risulti inserito.
3.L’Avvocato generale di questa Corte, AVV_NOTAIO. COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta delle parti di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. :LO ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023,, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, chiedendo l’annullamento con rinvio.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire con p.e.c. del 13 febbraio 2024, memoria difensiva con documenti allegati e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione degli onorari per essere l’indagato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Va premesso che il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura quando gli esiti dell stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444).
Inoltre, si rileva che l’inefficacia della misura per tardiva o omessa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia stato ritenuto da giudice determinante ai fini dell’applicazione della misura (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258797).
Invero, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’ar 309, comma 5, cod. proc. pen., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell’indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di “caricamento” nel sistema cd. TIAP da parte del Pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola “mancata” trasmissione e non anche dalla trasmissione “difettosa” (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, Rv. 282201; Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Rv. 273879, secondo la quale la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la
copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola “mancata” trasmissione e non alla trasmissione “difettosa”).
Come osservato in modo ineccepibile, nella requisitoria scritta della parte pubblica, invero, la sanzione della perdita di efficacia della misura coercitiva deve reputarsi correlata solo all’omessa trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’autorità procedente e non a profili accidentali, che possono avere cause varie, ma che non rientrano nella norma “di eccezione” quale va considerata quella espressa dal comma 5, dell’art. 309 cod. proc. pen. (in questo senso si segnala che si è orientata questa Corte di legittimità, per casi di ritardi omissioni che, nei casi di inoltro a mezzo posta elettronica certificata, risultino imputabili all’ufficio destinatario: Sez. 5, Sentenza n. 22620 del 11/03/2022, NOME, Rv. 283166), non potendosi addossare al Pubblico ministero quanto alla trasmissione degli atti, un’omissione non allo stesso ascrivibile
1.2. Ciò posto, si osserva, nel caso al vaglio, che, nota e condivisa, in via generale, la pacifica giurisprudenza che cita il difensore nell’articolata memoria da ultimo depositata, ai fini dell’adozione della misura genetica, originando gli elementi indiziari non dalla videoripresa di cui si discute, ma dall’insieme delle fonti di prova rappresentate nell’annotazione in questione, non può dirsi sussistente l’intempestiva trasmissione ock atti processuali da reputarsi determinanti ai fini dell’efficacia della misura.
Invero, si indicano, nel provvedimento genetico e nella stessa ordinanza impugnata, come scrutinati molti altri elementi indiziari, con i quali il Tribunale del riesame non si confronta, incentrandosi principalmente sulla scarsa visibilità del contenuto delle immagini allegate all’informativa, senza svolgere, in alcuna parte, la necessaria prova di resistenza in relazione alla decisività dell’elemento contestato, ai fini della sussistenza di indizi gradi di responsabilità a titolo concorso dell’indagato.
Nel provvedimento impugNOME non si spiega per quale ragione gli elementi di prova che il Tribunale ha reputato non ricavabili dalle immagini non nitide, abbiano avuto decisiva e determinante incidenza sul giudizio di gravità indiziaria, a fronte di ulteriori risultanze ricavabili dagli atti tempestivamente trasmessi.
Del resto, è appena il caso di osservare che, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale avrebbe avuto senz’altro il tempo di acquisire copia leggibile degli allegati all’informativa che indica come non in grado di chiarire l’identità dei soggetti raffigurati.
In ogni caso, infine, si rileva che il compendio integrale risulta essere stato comunque posto a disposizione dell’organo del riesame prima della decisione assunta in camera di consiglio, assicurando così la possibilità al Tribunale di
5
visionare il filmato, conservando la medesima, programmata data della decisione o differendo la decisione, fermo il termine di dieci giorni entro il quale decidere, come sottolineato dal Procuratore generale di questa Corte nella citata requisitoria scritta.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Non rientra nella competenza di questa Corte la richiesta liquidazione degli onorari del difensore, per essere l’indagato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ma al giudice del merito, a mente del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale dell’Aquila competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente