Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Biancavilla l’11/12/2003
avverso l’ordinanza emessa il 20 gennaio 2025 dal Tribunale di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.
RILEVATO IN FATTO
NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, commi primo e secondo, 416-bis.1 cod. pen. (capo 3) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 18).
Con un unico motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in relazione alla mancata trasmissione degli interrogatori, preventivi e di garanzia, resi dai coindagati e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
nella parte in cui il Tribunale ha affermato che era onere della difesa indicare gli elementi favorevoli all’indagato presenti negli atti non trasmessi. Sostiene il ricorrente che, in considerazione della contestazione provvisoria di condotte criminose in concorso con terzi, non era sufficiente la trasmissione del verbale di interrogatorio reso dal ricorrente, ma, trattandosi di elementi sopravvenuti a lui favorevoli, era necessaria la trasmissione al Tribunale di tutti i verbali degli interrogatori resi dagli altri coindagati, posto ch Pubblico Ministero si è servito delle dichiarazioni rese da ciascun indagato per contestare «un reato associativo o concorsuale». Si afferma, inoltre, che l’affermazione del Tribunale secondo la quale sarebbero stati prodotti tutti i verbali è priva di riscontri oggettivi generica. Si aggiunge, infine, che il Tribunale ha confuso l’interrogatorio preventivo con quello di garanzia richiamando, per il primo, una giurisprudenza che si è formata prima della novella normativa e per fattispecie non completamente sovrapponibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. L’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, prevede la trasmissione al tribunale competente per il riesame degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, degli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, nonché – elemento di novità introdotto dalla citata riforma – delle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio c.d. preventivo, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Tale ultima disposizione, anch’essa introdotta dalla legge n. 114 del 2024, prevede, infatti, una anticipazione del contraddittorio con l’indagato, prima dell’emissione della misura cautelare, salvo che ricorra taluna delle esigenze cautelari prevista dall’art. 274, comma 1, lett. a) e b) g ovvero l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lett. a) o all’art. comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Si tratta di una forma di contraddittorio anticipato sulla richiesta della misura cautelare già presente nell’ordinamento sia in relazione alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen.) che in relazione all’applicazione di misure cautelari nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (artt. 45-47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
La legge n. 114 del 2024 ha esteso questo modello a contraddittorio anticipato a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare personale sia adottato “a sorpresa”, prevedendolo come ordinaria forma procedirnentale, sia pure con le ampie deroghe correlate alle esigenze cautelari.
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Le dichiarazioni rese dall’indagato in tale sede dovranno essere esaminate dal giudice unitamente a tutti gli altri elementi trasmessi dal pubblico ministero a sostegno della richiesta cautelare. La novella del 2024 ha, peraltro, introdottoXuna autonoma sanzione processuale correlata all’inosservanza di tale obbligo: si è, infatti, prevista all’art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen. una autonoma causa di nullità dell’ordinanza cautelare ove questa manchi di una specifica valutazione degli elementi esposti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo.
In dottrina, si è affermato che tale contraddittorio anticipato risponde all’esigenza di rafforzare le garanzie difensive dell’indagato in quanto, da un lato consentedi veicolare al giudice, anteriormente all’applicazione della misura, argomenti a sostegno dell’innocenza o comunque dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, e, dall’altro lato, rafforza la terzietà del giudice, svincolandolo dal possibi condizionamento legato alla precedente adozione della misura cautelare.
2.1. Va, infine f aggiuntoche la legge n. 114 del 2024 ha mantenuto la possibilità di procedere all’interrogatorio successivamente all’adozione della misura cautelare, nei casi in cui il giudice non abbia espletato quello preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, ovvero nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.
Ciò premesso, il tema che il ricorso pone è se tra gli atti che devono essere obbligatoriamente trasmessi al tribunale, a prescindere dal loro contenuto, debbano ricomprendersi anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati, soprattutto nel caso in cui l’imputazione provvisoria riguardi un reato concorsuale.
Ritiene questa Corte che la lettera dell’art. 309, comma 5, laddove prevede che “in ogni caso” vanno trasmesse “le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater”, non lascia adito a dubbi sulla riferibilità di tale obbligo alle sole dichiarazioni rese dall’indagato che ha presentato la richiesta di riesame. Accanto al dato letterale, va, infatti, considerato che solo tali dichiarazioni possono assumere rilevanza in sede di riesame a prescindere dal loro contenuto, favorevole o meno, costituendo il primo momento di confronto dialettico tra il giudice e l’indagato sul reato oggetto dell’imputazione provvisoria. In tal caso, dunque, anche delle dichiarazioni parzialmente o integralmente confessorie, ovvero espressive di una scelta collaborativa dell’indagato, potrebbero, ad esempio, indurre il tribunale a rivalutare l’intensità delle esigenze cautelari ovvero a sostituire la misura cautelare applicata con altra meno afflittiva.
Depongono in tal senso anche delle considerazioni di carattere sistematico correlate alla previsione della causa di nullità introdotta all’art. 292, comma 2-ter, cod.
proc. pen. con riferimento alla sola omessa specifica valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato e non anche di quelle rese dai coindagati.
3.1. Con ciò non si vuole affermare che l’obbligo di trasmissione non possa estendersi anche ai verbali relativi agli interrogatori dei coindagati. Tali atti, infatti, co già affermato da questa Corte in relazione all’interrogatorio di cui all’art. 294 cod. proc. pen., dovranno essere trasmessi solo nel caso in cui contengano degli elementi favorevoli all’indagato; ciò a condizione che le dichiarazioni rese in tale sede abbiano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limitino alla mera contestazione delle accuse (cfr. Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025, Rv. 287715; Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 275574 – 01). Si è, infatti, sostenuto che l’interrogatorio di garanzia non costituisce, di per sé, un elemento favorevole all’indagato, non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente supporto alla difesa (cfr. Sez. U, n. 25 del 26/9/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217443, in motivazione).
Gli elementi favorevoli ai quali si riferisce il comma 5 dell’art. 309 consistono, infatti, non già in mere asserzioni difensive – come, appunto, quelle documentate nel verbale di interrogatorio – bensì in specifici dati fattuali, di natura oggettiva, sopravvenut alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l’indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l’organo dell’accusa non fosse tenuto al loro disvelamento in forza del precetto in esame.
3.2. Ad avviso del Collegio, tali considerazioni possono essere estese anche all’interrogatorio preventivo dei coindagati.
Va, a tale riguardo, considerato, che, sia pure con le peculiarità introdotte dalla novella in relazione al nuovo schema procedimentale a contraddittorio anticipato e ai suoi effetti sulla validità dell’ordinanza cautelare in caso di omessa specifica valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato, non vi è ragione di distinguere, quanto alla posizione dei coindagati, tra le dichiarazioni da questi rese in sede di interrogatorio, sia esso anticipato o successivo all’emissione della misura cautelare.
In entrambe le ipotesi, come correttamente affermato dal Tribunale, ove l’indagato intenda dolersi della omessa trasmissione dei verbali di tali interrogatori, ha l’onere di allegare specificamente gli elementi favorevoli contenuti in detti verbali, da intendersi nell’accezione sopra specificata (cfr. Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283000; Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 266972).
Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata ha legittimamente rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente, considerando l’aspecificità della censura, circoscritta alla sola generica deduzione della mancata trasmissione dei verbali delle dichiarazioni rese dai coindagati, senza alcuna indicazione dei dati fattuali favorevoli al ricorrente riferiti da costoro e non valutati dal Tribunale.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso il 04/04/2025