Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30454 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2024 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ragusa del 18 marzo 2024 che ha
applicato all’indagato la misura della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del concorso in una rapina pluriaggravata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 309, comma 5 e 10, 291, comma 1, cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per effetto dell’omessa trasmissione al Tribunale del riesame del verbale di individuazione fotografica e degli allegati documenti fotografici, atto su cui era stata fondata la valutazione della gravità indiziaria a carico del ricorrente. Era irrilevante la circostanza, evidenziata dal Tribunale del riesame, che di quell’atto vi fosse menzione nell’informativa redatta dalla polizia giudiziaria, non potendo valere tale richiamo a surrogare il contenuto dell’atto posto alla cognizione del G.i.p. e non trasmesso al Tribunale, così impedendo al Collegio di valutare i motivi di riesame attinenti alla valenza dell’operata individuazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto assente o, al più, meramente apparente, in riferimento alla censura sollevata con la memoria difensiva che aveva denunciato le incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e le caratteristiche fisiche dell’indagato (altezza dell’indagato; presenza di evidenti tatuaggi; difformità nella descrizione del volto e della barba del rapinatore), documentate dalla difesa e rilevabili direttamente dall’organo giudicante nel corso dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le censure formulate dalla difesa, specifiche e sostenute dall’allegazione degli atti di indagine cui ha fatto riferimento il ricorrente, oltre che del verbal dell’udienza svolta dinanzi al Tribunale del riesame e della memoria depositata in quella fase, trovano riscontro negli atti del fascicolo processuale che documentano la mancata (tempestiva) trasmissione degli atti allegati alla richiesta di applicazione della misura cautelare e valutati dal G.i.p. che ha emesso la misura.
Se è pacifico che, proposta l’istanza di riesame, l’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. concerne soltanto gli atti che il P.M. ha sottoposto al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273296 – 01; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 2006, Omodasun, Rv. 233530 – 01), dall’esame del fascicolo risulta che nell’avanzare la richiesta di convalida del fermo dell’indagato e di contestuale applicazione della misura cautelare il P.M. aveva trasmesso al G.i.p. l’intero fascicolo delle indagini, come da indicazione in calce alla richiesta e, quindi,
anche il verbale di individuazione fotografica e l’allegata documentazione fotografica sottoposta alla persona offesa per procedere all’individuazione dei soggetti che avevano commesso la rapina in suo danno.
Dal fascicolo, inoltre, risulta che in data 20 marzo 2024 il P.M. ha inviato gli atti richiesti dal Tribunale del riesame; tra gli atti trasmessi non vi era il verbal di individuazione né il fascicolo fotografico (ma solo i certificati penali, il verbale fermo di p.g., il verbale di sottoposizione alla misura pre-cautelare, la richiesta di convalida del fermo e l’interrogatorio reso dal fermato); in data 28 marzo si è svolta l’udienza davanti al Tribunale del riesame dalle ore 9.10 alle ore 9.19 (come risulta dalla chiusura del relativo verbale d’udienza); nello stesso giorno, ma alle ore 10,52 e 10,57 il P.M. ha “ritrasmesso” tutti gli atti del fascicolo, che aveva inviato al G.i.p. con la richiesta di convalida e di emissione della misura cautelare.
La mancanza di tale atto di indagine tra gli atti trasmessi (del resto ammessa dallo stesso Tribunale, che ha ritenuto di superare tale carenza con argomentazione del tutto inconferente rispetto alla funzione della messa a disposizione del Tribunale del medesimo compendio indiziario esaminato e valutato dal Giudice che ha emesso il provvedimento genetico: v. Sez. 3, n. 257 del 21/11/2017, dep. 2018, Gangi, Rv. 271828 – 01, che ha escluso l’equiparazione alla trasmissione degli atti al tribunale, della trascrizione, più o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare) ha determinato l’effetto della perdita di efficacia della misura cautelare, come previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (poiché «il parziale invio di atti utilizzati per l’emissione della custodia cautelare, da parte dell’organo procedente al Tribunale del riesame, deve equipararsi all’omesso inoltro con conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 309, comma dieci, cod. proc. pen.»: Sez. 3, n. 3630 del 24/10/1996, D’Oriano, Rv. 206528 01, che nell’enunciare il principio di diritto, ha affermato che esso potrebbe subire una eccezione solo nel caso in cui il lacunoso invio concernesse atti di nessuna rilevanza probatoria e noti alle parti).
La sanzione prevista dal legislatore, infatti, mira a salvaguardare il corretto esercizio delle prerogative difensive, esercizio pregiudicato ove al Tribunale del riesame sia messo a disposizione un quadro carente o incompleto su aspetti decisivi, costituenti l’oggetto delle censure che l’istante intende sottoporre alla valutazione del giudice dell’impugnazione mediante l’istanza il riesame (Sez. Unite, n. 19853 del 27/03/2002, NOME, Rv. 221393 – 01).
Nella specie, come del resto dimostra il contenuto del secondo motivo di ricorso, considerata la decisività dell’individuazione fotografica operata dalla persona offesa (unico elemento indiziario di rilievo a carico del ricorrente: Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, COGNOME, Rv. 286384 – 01; Sez. 6, n. 41468 del
12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370 – 01; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 270050 – 01; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263522 – 01) era fondamentale per l’indagato avere la possibilità di contestare la portata di quell’atto di indagine, censurando le modalità di esecuzione dell’individuazione, la rappresentazione fornita dalla vittima, le difformità tra l’aspetto dell’indagato e la descrizione fornita dal soggetto che aveva effettuato l’individuazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato, così come l’ordinanza genetica, vanno annullati per la perdita di efficacia della misura, con le conseguenti disposizioni in punto di immediata liberazione dell’indagato se non custodito per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa il 18/3/2024.
Dichiara l’inefficacia della misura cautelare, e dispone l’immediata scarcerazione di COGNOME NOME, se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen.
Così deciso il 10/7/2024