Trasmissione Atti: la Cassazione fissa i paletti sull’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45456 del 2023, offre un importante chiarimento sui meccanismi procedurali legati alla trasmissione atti tra uffici giudiziari. La decisione sottolinea i limiti dell’impugnabilità dei provvedimenti che dispongono tale trasferimento per ragioni di connessione, ribadendo che lo strumento corretto per contestare la competenza non è il ricorso, bensì il conflitto di competenza. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
Il caso: la trasmissione degli atti per connessione
La vicenda trae origine da una decisione del Giudice di Pace di Massa. Quest’ultimo, ravvisando un vincolo di connessione tra il procedimento pendente dinanzi a sé per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 286/1998 e un altro procedimento in corso presso il Tribunale di Massa, disponeva la trasmissione degli atti a quest’ultimo ufficio. La decisione si fondava sull’applicazione combinata dell’art. 6 del D.Lgs. 274/2000 e dell’art. 12 del codice di procedura penale, norme che disciplinano appunto i casi di connessione tra procedimenti di competenza di giudici diversi.
Il ricorso del Pubblico Ministero e la questione della trasmissione atti
Contro questa ordinanza, il Pubblico Ministero proponeva ricorso in Cassazione. La Procura sosteneva una violazione di legge, argomentando che tra i due reati non sussistesse un concorso formale e che, di conseguenza, il Giudice di Pace avesse errato nell’applicare la normativa sulla connessione. Il PM riteneva inoltre “irrituale” la successiva trasmissione degli atti disposta dal Presidente del Tribunale, che, anziché trattare il caso, li aveva a sua volta inoltrati all’ufficio della Procura competente.
La questione centrale posta alla Corte di Cassazione era quindi se un provvedimento che dispone la trasmissione atti per connessione fosse direttamente impugnabile dal Pubblico Ministero.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su consolidati principi di procedura penale. In primo luogo, i giudici hanno stabilito che il provvedimento del Giudice di Pace non può essere considerato “abnorme”. Un atto abnorme è solo quello che, per la sua stranezza, si colloca al di fuori del sistema processuale, determinando una stasi del procedimento impossibile da superare. L’ordinanza che dichiara la connessione e trasferisce gli atti, invece, è un atto previsto dal sistema e non crea alcuna paralisi.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza, la Cassazione ha ribadito che avverso la sentenza del Giudice di Pace che si limita a dichiarare la connessione non è previsto alcun mezzo di impugnazione autonomo. Lo strumento corretto a disposizione del giudice che riceve gli atti (in questo caso, il Tribunale) e che non si ritiene competente è quello di sollevare un conflitto di competenza. Sarà poi la Corte di Cassazione a dirimere il contrasto e a indicare il giudice competente.
Infine, la Corte ha specificato che anche l’ulteriore provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura non è impugnabile e, comunque, non era l’oggetto del ricorso iniziale del PM.
Le conclusioni
La decisione in esame è di fondamentale importanza pratica perché traccia una linea netta tra gli strumenti a disposizione delle parti processuali per contestare le decisioni sulla competenza. Il ricorso in Cassazione non è la via percorribile per contestare una decisione di trasmissione atti per connessione, a meno che il provvedimento non sia talmente anomalo da essere qualificabile come “abnorme”. La via maestra, indicata dal codice e ribadita dalla giurisprudenza, è quella del conflitto di competenza, un meccanismo pensato appositamente per risolvere in modo ordinato e definitivo le questioni relative alla ripartizione del lavoro tra i diversi uffici giudiziari.
È possibile ricorrere contro un provvedimento del Giudice di Pace che dispone la trasmissione degli atti ad altro giudice per connessione?
No, secondo la Corte di Cassazione, tale provvedimento non è considerato abnorme e non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione. L’eventuale dissenso sulla competenza va risolto tramite un conflitto di competenza.
Cosa si intende per provvedimento “abnorme” in procedura penale?
È un atto del giudice che, per la sua anomalia e stranezza, si colloca completamente al di fuori del sistema procedurale, causando una stasi del procedimento che non può essere risolta con gli strumenti ordinari previsti dalla legge.
Qual è lo strumento corretto per un giudice che riceve degli atti ma non si ritiene competente?
Il giudice che riceve gli atti e ritiene che la competenza spetti a un altro ufficio giudiziario (incluso quello che li ha trasmessi) deve sollevare un conflitto di competenza, la cui risoluzione è demandata alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45456 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45456 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MASSA nel procedimento a carico di:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE DI PACE di MASSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Massa, ravvisata la connessione con un procedimento pendente avanti il Tribunale di Massa ha disposto, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs 274/2000 e 12 cod. proc. pen., la trasmissione al Tribunale degli atti nei confronti di NOME COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs 286/1998;
Rilevato che con il ricorso il pubblico ministero -dato atto che in data 10/5/2023 il Presidente del Tribunale di Massa, vista la sentenza e ritenuta l’erroneità della trasmissione degli atti al Tribunale anziché al pm competente, ha disposto de plano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica- deduce la violazione di legge in quanto tra i due reati non sussisterebbe alcun concorso formale e, pertanto, il giudice di pace avrebbe erroneamente applicato la legge e che la trasmissione degli atti all’ufficio della Procura sarebbe irrituale;
Rilevato che il provvedimento avverso il quale ha proposto ricorso il pubblico ministero non è abnorme (Sez. 5, n. 1276 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274387 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 54016 del 30/10/2017, Rv. 271887 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 44600 del 15/09/2015, Rv. 265562 – 01) e che avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace che ha ritenuto la connessione con un procedimento pendente avanti il Tribunale non è previsto alcun mezzo di impugnazione in quanto, in caso, sarà questo a dover sollevare conflitto di competenza;
Rilevato che anche il provvedimento con cui il Presidente ha disposto la trasmissione all’ufficio della Procura della Repubblica non è impugnabile e, comunque, non è quello oggetto dell’attuale ricorso;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12/10/2023