Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16463 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i rìicorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 29 settembre 2023, e depositata il 13 ottobre 2023, il Tribunale di Venezia, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Venezia che aveva
rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia ex art 27 cod. proc. pe della misura della custodia cautelare in carcere emessa con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 10 febbraio 2023.
La misura cautelare è stata disposta per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e per reati fine. L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza genetica, osservando che non è applicabile la disciplina di cui a ll’a rt. 27 cod. proc. pen., in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione di incompetenza, e, in particolare, i provvedimenti di trasmissione pronunciati dal G.i.p. di Torino il 19 maggio 2023 e il 20 luglio 2023 hanno natura meramente “amministrativa”.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente.
Con i due motivi, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 27 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. 0), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta esclusione della perdita di efficacia della misura cautelare, anche per la affermata natura “amministrativa” dei provvedimenti di trasmissione pronunciati dal G.i.p. di Torino il 19 maggio 2023 e il 20 luglio 2023.
Si premette che: a) le indagini sono sorte a seguito dell’arresto in flagranza di NOME COGNOME a Tempio Pausania per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in data 2 aprile 2022; b) gli attuali ricorrenti, in data 24 giugno 2022, sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80, com 2, d.P.R. n. 309 del 1990 unitamente a NOME COGNOME a Torino; c) in data 9 febbraio 2023, gli attuali ricorrenti sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelar in carcere emessa dal G.i.p del Tribunale di Torino; d) in dal:a 18 maggio 2023, NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di estinzione della misura per decorso dei termini di fase al G.i.p. del Tribunale di Torino, e questo, in data 19 maggio 2022, ha trasmesso la sua istanza al G.i.p. del Tribunale di Venezia; e) il medesimo NOME COGNOME, è stato poi scarcerato dal Tribunale del riesame di Venezia, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., perché il G.i.p. del Tribunale di Torino ha dismesso la propria competenza in data 19 maggio 2023, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, e la misura non è stata rinnovata dal G.i.p. del Tribunale di Venezia; f) uno dei due attuali ricorrenti, NOME COGNOME, in data 19 luglio 2023, ha chiesto la dichiarazione di estinzione della misura per decorso dei termini di fase al G.i.p. del Tribunale di Torino, e questo, in data 20 luglio 2023, ha trasmesso la sua istanza al G.i.p. del Tribunale di Venezia; g) entrambi gli attuali ricorrenti hanno presentato richiesta di dichiarazione
ni
inefficacia della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., ma la stessa è stata rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Venezia e, poi, dal Tribunale del riesame di Venezia, adito in sede di appello.
Si deduce che, nella specie, vi era un obbligo di rinnovare il provvedimento coercitivo ex art. 27 cod. proc. pen., perché i provvedimenti del G.i.p. del Tribunale di Torino del 19 maggio 2023 e del 20 luglio 2023 sono atti giurisdizionali e non certo amministrativi. Si osserva, in proposito, che: a) gli atl:i emessi dal G.i.p hanno sempre valenza giurisdizionale; b) i provvedimenti del G.i.p. del Tribunale di Torino del 19 maggio 2023 e del 20 luglio 2023 hanno individuato la diversa autorità giurisdizionale competente, sia pure per relationem, e per questo gli atti sono stati trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Venezia; c) il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Torino del 19 maggio 2023, in relazione al quale il Tribunale del riesame di Venezia ha dichiarato l’inefficacia della misura ex art. 27 cod. proc. pen., è identico a quello del 20 luglio 2023; d) il G.i.p., come chiarito anche dalla Corte costituzionale, non è certo vincolato da un provvedimento di trasmissione atti disposto dal pubblico ministero ex art. 54 cod. proc. pen., perché quest’ultimo non può determinare la competenza, e la difesa può chiedere la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gl atti, ovvero, qualora egli declini la propria competenza, allo stesso giudice che l’ha emessa (si cita Corte cost. n. 262 del 1991), sicché il Giudice adito dall’interessato può o provvedere nel merito, e quindi affermare la propria competenza, o dichiarare la propria incompetenza.
Si aggiunge che le ordinanze del G.i.p. del Tribunale di Torino del 19 maggio 2023 e del 20 luglio 2023, anche a volerle ritenere affeCe da nullità, sono comunque provvedimenti esistenti e giuridicamente efficaci, e che il G.i.p. del Tribunale di Venezia, nel rigettare l’istanza di scarcerazione ex art. 27 cod. proc. pen., in tanto ha assunto la propria decisione, in quanto ha condiviso le determinazioni sulla competenza compiute dal G.i.p. del Tribunale di Torino che gli ha trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, che contestano il rigetto della richiesta di declaratoria di ineffica delle misure cautelari applicate ai ricorrenti per il decorso del termine di vent giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva disposto le stesse, senza che sia stato adottato un nuovo provvedimento impositivo da parte del giudice competente, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
Occorre premettere, sulla base di quanto risulta indicato nell’ordinanza impugnata e non contestato nei ricorsi, che: a) il procedimento contenente gli atti relativi ai due attuali ricorrenti, dopo l’adozione della misura cautelare nei lor confronti da parte del Gi.p. del Tribunale di Torino, è stato trasmesso ex art. 54 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ritenuta territorialmente competente, con nota sottoscritta nelle date del 21 e del 26 aprile 2023; b) l’avvenuta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia era conoscenza del difensore dei due attuali ricorrenti già in data 6 luglio 2023, siccome il medesimo, nell’interesse di NOME COGNOME, in quella data, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia la revoca della misura cautelare in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni a catena; c) la richiesta di revoca della medesima misura è stata presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 20 luglio 2023, e questi, il medesimo giorno, provvedendo in calce alla medesima istanza, ha disposto: «Visto, si trasmetta con urgenza all’a.g. territorialmente competente, che ha la disponibilità materiale degli atti».
Ciò posto, va osservato, innanzitutto, che, come puntualizzato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta dal giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni, né ad attribuirle un’efficac solo interinale: questo sia perché detta trasmissione è disposta da un soggetto avente natura di “parte”, sia perché sulle questioni in tema di distribuzione di attribuzioni e di contrasti tra diversi uffici del pubblico ministero non è previs alcun potere di intervento del giudice (così Corte cost., sent. n. 262 del 1991, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, tra le tantissime, Sez. 2, n. 16056 del 25/03/2015, Lanzata, Rv. 263447-01).
Sulla base di questa premessa, la giurisprudenza costituzionale osserva che, nel caso di trasferimento del procedimento a norma dell’art. 54 cod. proc. pen., non vi è ragione di ritenere che, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, debba intervenire un nuovo provvedimento cautelare del giudice presso il quale si trova l’ufficio del pubblico ministero a cui sono stati trasmessi gli atti, mancando, diversamente dall’ipotesi contemplata dall’art. 27, una promncia declinatoria di competenza (così Corte cost., sent. n. 262 del 1991, in motivazione, § 3).
E sottolinea conclusivamente: «Non sono invocabili, pertanto, né l’art. 3, trattandosi di situazioni diverse, né l’art. 25 Cost., non essendo la traslazione degli atti attributiva di competenza; e nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che
ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovvero qualora egli declin la propria competenza – allo stesso giudice che l’ha emessa» (così ancora Corte cost., sent. n. 262 del 1991, in motivazione, § 3).
Proprio muovendo da questa premessa, le Sezioni Unite hanno affermato che, quando la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida ex art. 391, comma 5, cod. proc. pen., e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice determina l’inefficacia della misura cautelare che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti (Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 246273-01).
Posto che la trasmissione degli atti ex art. 54 cod. proc. pen. non determina l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 27 cod. proc. pen., deve per valutarsi se l’applicazione di quest’ultima possa essere “provocata” dall’interessato mediante richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare al giudice che la ha disposta, pur essendo gli atti già stati trasferiti ad un ufficio del pubblic ministero istituto presso un diverso giudice.
In altri termini, la questione da esaminare è se sia ammissibile la richiesta del difensore al giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare di revocarla o sostituirla, quando gli atti siano stati trasmessi ex art. 54 cod. proc. pen. ad un ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice.
4.1. La disciplina in tema di determinazione della competenza del giudice con riguardo alle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari discende dal combinato disposto degli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att cod. proc. pen.
L’art. 279 cod. proc. pen. prevede: «Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari».
L’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., rubricato «Giudice competente in ordine alle misure cautelari», recita: «Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, sec:ondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte d’assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza costantemente afferma, in linea AVV_NOTAIO, che, in tema di misure cautelari personali, per «giudice che procede» competente ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen. deve intendersi, l’ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 47398 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271854-01, ma anche Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264731-01).
4.2. Con specifico riferimento alla individuazione del giudice per le indagini preliminari competente, poi, viene in rilievo l’art. 328, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione appena citata statuisce: «Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari».
Questa disposizione, letta in combinato disposto con quelle precedentemente riportate, fa ritenere, innanzitutto, che il giudice per le indagini prelimina competente a provvedere sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari è esclusivamente quello del tribunale presso il quale si trova il pubblico ministero che la ha disponibilità degli atti.
Non sembra infatti plausibile escludere, in tema di revoc:a o sostituzione di misure cautelari, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il quale si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti, in assenza d disposizioni utili a sostenere tale soluzione, e quando, anzi, l’ordinamento tende a privilegiare la contiguità materiale tra giudice e atti ai fini dell’individuazione de competenza in materia.
E, d’altro canto, non può postularsi un radicamento della competenza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura per la ragione che egli ha adottato tale provvedimento. Il sistema, infatti, non prevede la pendenza di alcun procedimento presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari fino all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione, e le pronunce di detto giudice hanno efficacia meramente incidentale, relativa al singolo atto richiesto. Una precisa conferma di questa conclusione è fornita dall’art. 22 cod. proc. pen., il quale prevede che, nel corso delle indagini preliminari, l’incompetenza è rilevata con ordinanza, la quale «produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto», ed implica la restituzione degli atti al pubblico ministero, e che, invece, dopo la chiusura delle indagini, l’incompetenza è dichiarata con sentenza e gli atti debbono essere trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente.
Né, ancora, è ipotizzabile una competenza concorrente di più giudici diversi, perché questa opzione si porrebbe in contrasto con il principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., consentendo alle parti di scegliersi il giudice.
4.3. L’art. 328, comma 1, cod. proc. pen., inoltre, induce ad escludere che il giudice per le indagini preliminari presso il quale “non” si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti abbia il “potere” di pronunciarsi sulle richieste revoca o sostituzione delle misure cautelari precedentemente adottate.
Invero, la disposizione appena citata prevede che il giudice per le indagini preliminari provvede sulle richieste delle parti «ei casi previsti dalla legge», i linea, del resto, con quanto statuito dall’art. 121, comma 2, cod. proc. pen., in forza del quale: «Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede ».
E, anzi, proprio in coerenza con questi rilievi, in giurisprudenza è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, dispone la sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari, successivamente alla trasmissione degli atti, a cura del pubblico ministero procedente, alla procura distrettuale, con conseguente radicamento della competenza funzionale in capo all’omologo” giudice per le indagini preliminari, in quanto in tal modo determina una stasi processuale ai fini dell’esercizio del potere di impugnazione ad opera dell’ufficio di Procura (così Sez. 2, n. 24813 del 24/07/2020, Coretti, Rv. 279655-01).
4.4. Le conclusioni accolte non pongono sacrifici al diritto di difesa.
Invero, la richiesta di revoca o sostituzione della misura può sempre essere proposta al giudice per le indagini preliminari presso il quale si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti, e con riguardo a tutti i profili rilev tanto in tema di gravi indizi di colpevolezza, quanto di esigenze cautelari.
Anzi, con la richiesta di revoca della misura può essere anche sollevata la questione della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il quale si trova il pubblico ministero che in quel momento ha la disponibilità degli atti, se detta questione fino a quel momento non è mai venuta in rilievo, e quindi non vi era alcuna ragione e possibilità di proporla.
4.5. Le conclusioni esposte sono in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 1991.
Il Giudice delle Leggi, infatti, ha evidenziato: «nemmeno può dirsi violato il diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti ovver qualora egli declini la propria competenza – allo stesso giudice che l’ha emessa» (Corte cost., sent. n. 262 del 1991, in motivazione, § 3).
Con queste affermazioni, sembra utile sottolinearlo, la Corte costituzionale ha anche espressamente precisato che giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della misura dopo la trasmissione degli atti ex art. 54 cod. proc. pen. ad altro ufficio di Procura è il «giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero c
ha ricevuto gli atti», e soltanto quando questo giudice «declini la propria competenza», il giudice che ha emesso la misura.
4.6. Può, quindi, affermarsi che l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2 cod. proc. pen. sulla necessità di rinnovazione del provvedimento cautelare non può essere determinata dalla presentazione di richiesta di revoca o di sostituzione della misura al giudice per le indagini preliminari che la ha disposta, quando gli atti sono stati già stati trasmessi, a norma dell’art. 54 cod. proc. pen., ad un ufficio del pubblico ministero istitt.;to presso un diverso giudice.
Il giudice per le indagini preliminari che ha disposto un provvedimento cautelare, infatti, dopo la trasmissione dei relativi atti ex art. 54 cod. proc. pen. ad un pubblico ministero presso un altro giudice, è del tutto sprovvisto di legittimazione a provvedere sulle richieste di revoca o sostituzione della misura.
Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari presso il quale si trova il pubblico ministero che non ha più la disponibilità degli atti del procedimento, per averli trasmessi ex art. 54 cod. proc. pen. ad altro ufficio di Procura, a fronte di eventuali istanze di revoca o sostituzione di misure cautelare da lui emesse, correttamente omette di pronunciarsi sulle stesse, e, quindi, di dichiararsi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen.
In applicazione del principio indicato, deve concludersi che le richieste di dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari nei confronti dei due ricorrenti, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., siccome incentrate sul provvedimento di trasmissione degli atti emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 20 luglio 2023, sono infondate.
Invero, il provvedimento di trasmissione degli atti emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 20 luglio 2023 è stato adottato a seguito, e sul presupposto dell’avvenuto trasferimento degli atti di indagine ex art. 54 cod. proc. pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ritenuta territorialnnente competente, con nota del 21/26 aprile 2023.
E correttamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con il precisato provvedimento, non si è dichiarato incompetente, ma ha semplicemente disposto la mera trasmissione dell’istanza di revoca della misura e degli atti ad essa allegati, mediante la frase: «Visto, si trasmetta con urgenza all’a.g. territorialmente competente, che ha la disponibilità materiale degli atti».
Alla infondatezza delle censure segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 08/02/2024
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