Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 30/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO generale in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto. limitatamente a COGNOME, l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato, dichiararsi inammissibile il ricorso di COGNOME, rigettarsi il discorso di COGNOME;
udito l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore degli imputati, che, dopo discussione orale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 7840/2022 del 30 novembre 2022 la Corte di appello, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 7 febbraio 2022, ha
assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo C con riferimento ai fatti dall’8 al 12 giugno 2019 e NOME COGNOME dal reato ascrittogli al capo G (ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990), perché il fatto non sussiste, e confermato, ma riducendo le pene, le condanne di NOME COGNOME per i reati di cui ai capi A, Cl e I in continuazione con il più grave reato descritto nel capo A, NOME COGNOME per i ‘reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990) di cui ai capi A, e G1 (con riferimento ai fatti del 16 febbraio 2019 e del 26 febbraio 2019) in continuazione con il più grave reato descritto nel capo A e, integralmente, la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A.
Nei ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza per i motivi nel seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nel ricorso di COGNOME si deducono: a) violazione di legge e vizio della motivazione circa la nullità del decreto di giudizio immediato con conseguente nullità della sentenza del Tribunale e di tutti gli atti derivati; b) violazione di legge e vi della motivazione circa la prova della responsabilità del ricorrente per i capi A, Cl e G1 Cl I; c) violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione del disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. GLYPH Nel ricorso di COGNOME si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e nel determinare la pena in misura distante dal minimo edittale.
2.3. GLYPH Il ricorso di COGNOME poggia su cinque motivi.
2.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del diritto di difesa in relazione al capo Gl, il cui contenuto risulta così generico e ambiguo da non consentire all’imputato di concretamente difendersi, in particolare dalle contestazioni relative ai fatti del 16/02/2019 e del 26/02/2019 per i quali è stato condannato, trascurando che dall’Il al 22 febbraio 2019 il ricorrente neanche si trovava in Italia.
2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione sulla prova della responsabilità del ricorrente ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per la transazione illecita di droga con NOME COGNOME del 16-18/02/ 2019. Si evidenzia che: non è stato considerato il documento dimostrativo dell’assenza del ricorrente dall’Italia nel periodo in cui avvenne la transazione illecita; non è stata apprezzata la ricostruzione alternativa dei fatti (secondo la quale NOME frequentava la casa di INDIRIZZO quale parente della moglie di COGNOME, oltre che come incaricato di andare prendere da scuola i figli della coppia per poi portarli a casa e, per altro
aspetto, le banconote delle quali si udì il fruscìo il 18/02/2023 nell’auto di NOME andrebbero correlate a un precedente credito di NOME); non emergono contatti telefonici fra i due nel periodo anteriore all’incontro.
2.3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione circa il disconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 nella ipotizzata cessione del 16-18 febbraio 2019, per avere ritenuto provato che la quantità di sostanza stupefacente fu non esigua solo sulla base della durata delle operazioni (udite tramite la fonoregistrazione) di conteggio del denaro derivante dalla sua vendita e pur in assenza di sequestri della sostanza che possano indicarne la quantità;
2.3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione della legge e vizio della motivazione circa la partecipazione di NOME all’episodio del 26/02/2019 nel trascurare, come risulta dalle dichiarazioni di NOME COGNOME (moglie di NOME) e da idonea documentazione, che NOME in quel periodo aveva un’autonoma disponibilità della abitazione sicché non è provato che a conservarvi la droga sia stato NOME il quale, come risulta dalla dichiarazione della COGNOME (con la quale NOME aveva una relazione), viveva pressoché stabilmente in un altro appartamento.
2.3.5. Con il quinto motivo si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche, nonostante la non gravità delle condotte e nel determinare gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. in misura eccessiva e incongruamente identica per i due reati di diversa gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per quanto riguarda il ricorso di COGNOME deve registrarsi che, come comunicato dalla Questura di Milano, l’imputato NOME COGNOME risulta deceduto il 4 luglio 2023, sicché nei suoi confronti la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile.
Il Tribunale ha concesso a COGNOME le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante ex art. 114 cod. pen. prevalenti sulla aggravante contestata applicandole nella massima estensione e ha determinato la pena nel minimo. In ogni caso, i motivi di appello hanno riguardato soltanto la responsabilità dell’imputato adducendo la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Pertanto, poiché proposto per la prima volta in questa sede, il motivo risulta inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. per la
stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME Vigni, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202).
3. Il ricorso di COGNOME è infondato.
Il ricorrente è stato condannato per i reati descritti nei capi A e G1 delle imputazioni e gli è stato attribuito il ruolo di fornitore di cocaina nelle condott delittuose oggetto del capo A e nello stesso capo G1 in cui sono analiticamente delineate le attività di quello che viene definito un «gruppo criminale organizzato» ma non tale da costituire una associazione per delinquere.
3.1. GLYPH I motivi di ricorso non contestano la responsabilità per il reato di cui ai capi A, per il quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna (escludendo la circostanza aggravante ex art. 80, d.P.R. n. 309/1990), ma per le condotte fra quelle descritte nel capo G1 per le quali è stato condannato e che sono successive a quella del capo A (riguardante 5 chilogrammi di cocaina fornita da COGNOME e custodita nella sua abitazione in INDIRIZZO a Milano.)
Il primo, il secondo e il quarto motivo di appello, riguardanti tali condotte, possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.
Circa il primo motivo di ricorso deve registrarsi che il capo G1 delle imputazioni descrive puntualmente gli episodi del 16 e del 26 febbraio 2019, per i quali COGNOME è stato condannato, quale promotore e organizzatore di una serie di scambi di droga con denaro, in termini che non sono incompatibili con la sua asserita assenza dai luoghi in quel periodo. L’argomentazione relativa alla responsabilità di COGNOME per le condotte descritte nel capo G1 è sviluppata analiticamente nella sentenza (p. 39 ss) e rigetta le spiegazioni alternative offerte dalla difesa (p. 40, 42), sulla base d pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in illogicità manifeste, osservando: a) in relazione all’episodio del 16/02/2019, nel quale si contesta al ricorrente di essere stato intermediario nella cessione di cocaina da parte di NOME COGNOME a un albanese per la somma di 25.000 euro, che COGNOME fu con certezza identificato fra i protagonisti della vicenda tramite plurimi servizi di osservazione svolti dagli investigatori che lo individuarono e anche lo fotografarono a bordo dell’autovettura utilizzata per l’attività illecita che in seguito si concluse quando COGNOME fu colto in possesso della sostanza
stupefacente mentre usciva dal box della casa abitata da NOME e dalla moglie con modalità non dissimili da quelle dell’attività oggetto del capo A (quando COGNOME consegnò a NOME una autovettura munita di un luogo dove occultare i 5 chilogrammi di cocaina prelevati dalla abitazione di NOME) e che rivelano come NOME non avesse una autonoma disponibilità della droga (p. 39-42); b) in relazione all’episodio del 26/02/2019, che NOME usci dal box (delle cui chiavi disponeva) della casa occupata da NOME con la moglie e i figli traportando 2 chilogrammi di cocaina occultata nell’automobile in involucri identici a quelli rinvenuti nella abitazione (in cu furono rinvenuti 31.000 euro in contanti) di COGNOME e contenenti anch’essi cocaina (p. 42-44). La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni delle due donne legate sentimentalmente a NOME, valutando che i servizi di osservazione non hanno mai rilevato la presenza di NOME nella abitazione per le ragioni addotte dalla difesa (aiutava la moglie di NOME a accudire i figli) e ha illustrato gli elementi valutazione, non contestati dal ricorrente, che hanno fatto ritenere NOME il soggetto terminale degli accordi per la compravendita di droga (p. 43).
3.2. GLYPH Poiché proposto per la prima volta in questa sede, il terzo motivo è inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen. per quanto prima esposto sub 1.
3.3. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha illustrato, così giustificando l’esercizio del suo potere discrezionale, i criteri con i quali ha escluso le circostanze attenuanti generiche evidenziando il ruolo primario del ricorrente, che deteneva la droga con cui riforniva i coimputati, i suoi precedenti specifici, la gestione da parte sua del complesso traffico di stupefacenti e l’assenza di elementi positivamente valutabili (p. 52).
Per quanto riguarda la pena, deve registrarsi che la pena-base (per il capo A) è stata quantificata nel minimo edittale e che l’aumento di un anno non risulta eccessivo stante l’arco edittale per il reato ex art. 73, cit.; inoltre, la gravità dei due reatisatellite (in continuazione interna nel capo G1) risulta sostanzialmente parificabile e lo stesso ricorso non evidenzia diversità significative.
Dal rigetto del ricorso di COGNOME e dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di COGNOME derivano, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del primo al pagamento delle spese processuali e del secondo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2023