Traffico di stupefacenti: la Cassazione conferma la severità della pena
Il traffico di stupefacenti è un reato che il legislatore e la giurisprudenza trattano con estremo rigore, specialmente quando le quantità sequestrate e il profilo del reo indicano una spiccata capacità a delinquere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del giudizio di legittimità, chiarendo che non è possibile richiedere un terzo esame dei fatti se la motivazione dei giudici di merito è solida e coerente.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal ritrovamento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nello specifico 11 kg di hashish, occultati all’interno di box presi in locazione dall’imputato sotto falso nome. Le indagini avevano inoltre accertato che il soggetto utilizzava abitualmente un’autovettura all’interno della quale era stata rinvenuta ulteriore droga. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizio di motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come i motivi presentati dalla difesa fossero una mera riproposizione di argomenti già ampiamente analizzati e respinti nei gradi precedenti. In particolare, il tentativo di fornire una diversa interpretazione del compendio probatorio è stato giudicato non percorribile in sede di Cassazione, poiché il controllo della Suprema Corte deve limitarsi alla logicità della motivazione e non può sfociare in un nuovo esame del merito.
Il nodo delle attenuanti generiche
Un punto centrale del ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. Tuttavia, la Corte ha confermato che la gravità del fatto, desunta dall’elevato quantitativo di droga (11 kg di hashish), unitamente alla presenza di precedenti penali specifici dell’imputato, costituisce una motivazione più che sufficiente per negare qualsiasi riduzione di pena legata a elementi positivi, qui del tutto assenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza delle doglianze. La Corte ha precisato che i giudici di merito avevano correttamente motivato la responsabilità dell’imputato basandosi su dati oggettivi: l’uso continuativo dell’auto e la locazione dei box sotto pseudonimo. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, l’aumento della pena base è stato ritenuto giustificato dalla gravità del reato posto in continuazione e dalla recidiva specifica, elementi che precludono la valorizzazione di profili di mitigazione della pena.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla definitiva conferma della condanna e al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea che, in presenza di prove schiaccianti e di una condotta professionale nel traffico di stupefacenti, la strategia difensiva non può limitarsi a contestare i fatti già accertati, ma deve confrontarsi con i rigidi limiti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse questioni di merito già valutate nei gradi precedenti, cercando un nuovo esame dei fatti non consentito in sede di legittimità.
Quali elementi impediscono il riconoscimento delle attenuanti generiche?
La gravità del reato, come il possesso di 11 kg di hashish, e la presenza di precedenti penali specifici sono elementi che giustificano il diniego delle attenuanti generiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45253 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Carugate permanente al 18 maggio 2019.
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito spiegato che il ricorrente si serviva, fin dal 2017, della autovettura sulla quale era stata rinvenuta la droga e aveva preso in locazione, sia pure con altro nome, i box ove erano custoditi denaro e droga (pag 4 sentenza impugnata).
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte, sotto il primo profilo, ha richiamato l’assenza di elementi positivi da valorizzare ai fin della ulteriore mitigazione della pena e, sotto il secondo profilo, ha rilevato che la gravità del reato posto in continuazione (relativo alla detenzione di 11 kg di hashish) e il precedente specifico giustificavano l’aumento della pena base così come stabilito dal giudice di primo grado.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023