Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42457 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME l’inamrnissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di COGNOME NOME che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATI -0
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze sotto il profilo del trattamento sanzioNOMErio rideterminando la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpvcod.pen. e 73 DPR 309/90, per aver posto in essere plurime condotte di acquisto detenzione illecita di eroina, cocaina e cessioni in più occasioni di sostanze stupefacenti a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Guttadauro NOME. In Pisa e provincia fino altre 3 agosto 2013 .
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori di fiducia, il ricorrente, deducendo i seguenti motivi.
Ricorso AVV_NOTAIO Grasso:
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica con riferimento alla riconducibilità del fatto contestato all’imputato. Si tratta di un quadro meramente indiziario che, in quanto non è caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti, non assurge a prova e non supera il vaglio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In specie si contesta:
la riconducibilità all’imputato delle utenze di interesse investigativo e quindi il monitoraggio captativo con specifico riferimento al passaggio motivazionale di cui a fol 8 della sentenza impugnata;
-la partecipazione dell’imputato, COGNOME argomentata a fol 9/10 della sentenza impugnata, circa il concorso morale /materiale nella detenzione di gr 399,9 di eroina, condotta materialmente posta in essere dal fratello NOME, arrestato il flagranza, il 3.08.2013 che NOME trasportato la partita di eroina da Napoli a Pisa; si deduce un travisamento per omissione da parte della Corte distrettuale in quanto COGNOME il fratello NOME NOME vari interessi illeciti e quindi non necessariamente il ricorrente NOME essere COGNOME il destinatario o comunque concorrente nell’attività illecita di acquisto detenzione e trasporto dei 400gr di stupefacente; il fatto che NOME era stato fermato nei pressi dell’abitazione di NOME, che non era in casa, poteva essere del tutto occasionale; nessun requisito
di rilevanza causale è stato acquisito anche in relazione al rafforzamento del proposito criminoso;
-la carenza di concordanza di elementi indiziari; unico elemento indiziante è costituito dal legame parentale con il fratello NOME, arrestato per detenzione illegale di stupefacenti.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità delle azioni delittuose contestate. Si tratta di motivazione apodittica e apparente che non tiene conto delle modalità concrete e del contesto delle azioni illecite e della mancanza di un’organizzazione professionale;
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di concessione delle attenuanti generiche e alla omessa risposta alla richiesta difensiva che deduceva la necessità di tener conto di parametri positivi volti alla individualizzazione della pena;
2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge alla determinazione della pena base individuata in sette anni anziché nel minimo di 6 anni così come previsto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014; non viene indicato il reato che viene qualificato più grave e non viene esplicitata la motivazione per i singoli aumenti in continuazione; l’aumento di anni uno derivante dal cumulo giuridico è eccessivo e sproporzioNOME.
3. Ricorso AVV_NOTAIO.
Ha dedotto i seguenti motivi:
3.1.violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per la condotta di detenzione in concorso con COGNOME NOME di gr 399,9 di eroina; manca la prova dell’accordo illecito o comunque del mandato all’acquisto dato da NOME al fratello per il trasporto a Pisa del quantitativo di droga; la Corte territoriale ha argomentato in via presuntiva dai precedenti contatti e forniture intercorsi tra i fratelli, trascurando che il NOME poteva intrattenere in via autonoma traffici di sostanze stupefacenti in Pisa;
3.2. mancanza grafica della motivazione con riferimento alla invocata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata indicazione dei motivi che giustificano gli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione alle singole condotte delittuose anche perché non viene indicata l’ipotesi ritenuta più grave,
Il Procuratore generale in sede nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi proposti sono infondati, poiché svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo una rilettura di merito del compendio probatorio che è precluso alla Suprema Corte. E’ noto, infatti, che nel momento del controllo d legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di mer proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né de condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se ques giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di u plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 de 21/12/1993, Rv. 196955).
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudi di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiut dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di st se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattament applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 12-1995, Clarke ,Rv. 203428).
2.Nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzio difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logic giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e s base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata dove a fol 8 puntualmente sono stat fornite esaurienti risposte alle doglianze difensive riferite alla identifica dell’utilizzatore delle utenze in questione.
2.1. La Corte territoriale trae argomento logico per ritenere che l’uten 3314525516 e 3343120385, nel periodo preso in considerazione dal capo di imputazione, fosse in uso al ricorrente dall’esame dei messaggi intercettati co l’acquirente COGNOME, in cui si faceva il nome di NOME; dall’ osservazione di PG 2 luglio 2013 in cui COGNOME prende contatto con il conducente dell’autovettura Audi di colore nero che risultava in uso all’imputato; la stessa Audi poi incontr anche NOME COGNOME il 10.07.2013 e l’COGNOME, fermato dopo l’incontro e trovato in possesso di sostanza stupefacente, eroina, affermava di averla acquistata d
NOME, con il quale NOME preso contatti utilizzando come recapito l’utenza NUMERO_TELEFONO; sempre dall’intercettazioni dell’acquirente COGNOME si comprendeva che NOME NOME in uso anche l’altra utenza che spesso utilizzava anche i fratello NOME.
Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discras concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico s dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità anche per qua riguarda il coinvolgimento del ricorrente per il possesso della sostan stupefacente rinvenuta nella disponibilità del COGNOME NOME pari a 399,9 g di eroina. La Corte a fol 10 illustra gli elementi oggettivi che supportano giudizio di responsabilità: NOME NOME venduto tutta la droga ed era in riserva NOME con sé il denaro ottenuto dalla precedente fornitura che avrebbe consegNOME al NOME NOME NOME in Toscana (il foglio rinvenuto nella disponibilità di NOME NOME NOME somme che NOME NOME corrispondergli per le forniture pregresse, corroborando così un quadro accusatorio di pieno coinvolgimento nell’attività di illecita di acquisto e detenzione finalizzata spaccio). Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilit delle acquisizioni probatorie, poiché questa prerogativa è attribuita al giudice merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico come quelle contenute nella sentenza impugnata, accompagnate da un’esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindac legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767).
2.2.La Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata qualificazione dei fatti delittuosi in ipotesi di lieve entità. Occorre consid che, in riferimento alle condizioni per l’applicabilità dell’ipotesi di cui al V co dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espress dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio si conforma per condivi ragioni, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve en giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dal norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze dell stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quanti qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità della ipotesi autonoma ‘attenuta quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giurid protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649). Nel caso di specie a fol 11 la Corte territoriale h valutato la reiterazione e l’organizzazione dell’attività criminosa, la diversità stupefacente ceduto, i quantitativi non modici, elementi capaci di favorire proliferare del mercato della droga incompatibile con un giudizio di liev
L
offensività (fol 11). Significative sono anche le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che evidenzia, anche ai fini della congruità della pena, la personalità del ricorrente ( militare di carriera), il ruolo assunto di gestore del patrimonio frutto dei proventi illeciti ( conv 142 rit 260/13 dove si fa esplicito riferimento a bonifici bancari diretti al fratello NOME che è di fatto “un suo subalterno”), all’attività illecita posta in essere, volta al proliferare del mercato della droga capace di soddisfare un ampio bacino di utenza.
Nell’apprezzare la non COGNOME sussumibilità COGNOME dei fatti per i quali si procede nell’ambito applicativo dell’ipotesti di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, le argomentazioni della Corte territoriale a fol 10/11, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto attraverso un’analisi globale e coerente delle risultanze processuali.
2.3. Infine come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. VI 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”, vedi Sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
I motivi relativi alla COGNOME determinazione della pena sono infondati. La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e contraddizioni ha dedicato al trattamento sanzioNOMErio uno specifico paragrafo, il 27, illustrando in maniera sintetica e con giudizio insindacabile i parametri attinenti alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, dettagliatamente descritta dal primo giudice, al contesto operativo e organizzativo in cui sono maturate le condotte delittuose; ha operato valutazioni coerenti in base alle quali ha escluso implicitamente la concessione delle attenuanti generiche, considerato anche che la pena base individuata è di poco superiore al minimo edittale ( un anno ) e per le ipotesi di cessioni plurime è stata effettuato una aumento complessivo di un anno di reclusione, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 -01 La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve infatti per consolidato indirizzo . interpretativo di questa Corte ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il
rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzioNOMErio con il richiamo alle circostanze del fatto alla personalità dell’imputato e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.. Infine è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali),cfr. Sez. 5 -n. 32511 del 14/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020) Rv. 279770 – 01.
Al rigetto dei motivi dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1’11.10.2023