Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Guinea-Bissau il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/02/2024, emessa dalla Corte di appello di Venezia; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 febbraio scorso, la Corte di appello di Venezia ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del cittadino portoghese NOME COGNOME al Regno di Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 22 novembre 2021 dal Tribunale di Madrid di quello Stato, ai fini dell’esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna per reati valutari, resa da quel medesimo ufficio giudiziario il 6 ottobre 2017.
Avverso la decisione della Corte di appello ricorre il consegnando, con atto del proprio difensore, denunciandone la nullità per mancata traduzione della stessa in lingua a lui nota, con conseguente violazione degli artt. 2, 10, comma 4, e 17,
comma 1, legge n. 69 del 2005, dell’art. 143, cod. proc. pen., dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6, par. 2, CEDU.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, in quanto la traduzione della sentenza in lingua nota al consegnando (francese) è stata effettuata ed è allegata agli atti trasmessi dalla Corte territoriale.
Vero è che – con sentenza n. 45292 dell’8 novembre 2023, ric. COGNOME (Rv. 285389) – questa Corte, come puntualizzato dal ricorrente, ha affermato, in motivazione, che la necessità della traduzione riguarda anche la sentenza che dispone la consegna, essendo anche tale atto riconnpreso nel catalogo dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dal d.igs. n. 32 del 2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE; ma questa stessa decisione ha specificato che l’effetto dell’omessa traduzione non consiste nella nullità della decisione, bensì nello spostamento del momento iniziale di decorrenza dei termine per impugnarla.
Peraltro, nello specifico, il consegnando non era – e non è – sottoposto a misure cautelari e la traduzione della sentenza è stata compiuta in tempi solleciti e congrui, essendo stata depositata in cancelleria e notificata agli interessati l’11 marzo seguente. Sicché nessun apprezzabile pregiudizio per i diritti di libertà o di difesa dell’interessato si è verificato, tale da giustificare la proposizione del ricor senza attendere l’espletamento di tale incombente procedurale.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.