Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10485 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10485 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME IMPERIALI NOME
R.G.N. 1290/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Cina il giorno 10/2/1987 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza NRG. 166/2024 in data 22/11/2024 del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 novembre 2024, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato, il Tribunale di Firenze in riforma dell’ordinanza emessa in data 15 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato all’indagato NOME COGNOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di violazione della legge sugli stupefacenti (capo A della rubrica delle imputazioni), resistenza a pubblico ufficiale (capo B), violazione della legge sulle armi (capo D) nonchØ per due fatti di ricettazione (capi E ed F).
Il Giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza riformata dal Tribunale aveva applicato allo Jiang, in relazione ai predetti reati, la misura cautelare del divieto di dimora nelle provincie di Prato, Firenze e Pistoia.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 143, comma 2, 2 92 cod. proc. pen., 24 comma 2 Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU. Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata deve essere dichiarata nulla per mancanza
della traduzione nella lingua cinese, ciò in quanto risulta dal verbale di udienza di convalida dell’arresto celebratosi in data 15 febbraio 2024 innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che l’imputato non parla nØ comprende la lingua italiana, tanto Ł vero che la relativa ordinanza Ł stata tradotta in cinese.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274 lett. c) e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di intensità dell’esigenza cautelare ravvisata (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in quanto il Tribunale non ha offerto adeguata motivazione in relazione al tempo trascorso dai fatti, situazione posta all’attenzione dell’organo giudicante con memoria depositata in data 21 novembre 2024 e rilevante ai fini di stabilire l’affievolimento delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato ed assorbente.
Risulta dagli atti che l’imputato non parla e comprende la lingua italiana e non sono emersi elementi di segno contrario.
Questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso ha affermato che «In materia di misure cautelari personali, l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, Ł affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti Ł valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 – 01).
A ciò si aggiunge che le citate Sezioni Unite ‘COGNOME‘ hanno anche chiarito in motivazione che: … il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01). L’interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, Ł opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove «sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto». Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».
Nel caso in esame, tuttavia, tale interesse Ł stato adeguatamente esplicitato con riferimento alla necessità di conoscere le ragioni per le quali Ł intervenuto un aggravamento della misura cautelare. Ciò premesso, affermata l’esistenza dei presupposti di cui sopra ed accertato che non risulta disposta la traduzione dell’ordinanza impugnata in lingua nota all’interessato, osserva l’odierno Collegio che occorre tuttavia distinguere tra il caso di un’ordinanza cautelare già portata ad esecuzione e quello – come nel caso di specie – di un’ordinanza che potrebbe eventualmente essere portata ad esecuzione soltanto dopo che questa Corte di legittimità avrà deciso il ricorso presentato dalla parte interessata.
Non v’Ł infatti dubbio che le Sezioni Unite ‘COGNOME‘ hanno affrontato il caso dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto alloglotta e portata ad esecuzione senza che si sia proceduto alla previa traduzione in lingua nota all’interessato. Si legge infatti testualmente nella sentenza da qua : «Il provvedimento che dispone una misura cautelare personale, infatti, fin da subito, produce i suoi effetti tipici, incidendo direttamente sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana. Non Ł, del resto, indifferente per l’arrestato ottenere in tempi rapidi la traduzione dell’ordinanza cautelare che lo riguarda piuttosto che disporne a notevole distanza di tempo dalla sua esecuzione, essendo evidente che, nel secondo caso, si verifica una, inevitabile, compressione delle sue prerogative difensive».
La ratio della decisione della richiamata sentenza delle Sezioni Unite Ł evidente: si vuole evitare che l’esecuzione dell’ordinanza dispositiva di misura cautelare personale si protragga sine die in attesa della traduzione della stessa e della conseguente possibilità per il soggetto destinatario della stessa di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Diverso Ł, come detto, il caso in esame nel quale l’assenza di esecutività dell’ordinanza cautelare comporta per il destinatario alloglotta al quale il provvedimento non Ł stato tradotto, il solo pregiudizio di non poter compiutamente esplicare innanzi a questa Corte di legittimità (ancorchØ con il necessario supporto del difensore) i propri argomenti difensivi, non creandogli la tempistica necessaria a provvedere a tale traduzione alcun ulteriore pregiudizio.
Ne consegue che la mancata traduzione in lingua nota all’interessato dell’ordinanza del Tribunale del riesame che, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero, applica una misura cautelare personale piø gravosa di quella disposta con il provvedimento cautelare genetico e non ancora eseguita od eseguibile, non comporta la nullità tout court dell’ordinanza stessa, ma ne impone esclusivamente la traduzione dalla cui notifica all’interessato decorreranno i termini per l’eventuale proposizione del ricorso innanzi alla Corte di cassazione.
Per le ragioni sopra indicate l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’indagato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze perchØ proceda ai necessari adempimenti di competenza.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’indagato e dispone la trasmissione al Tribunale di Firenze per quanto di competenza.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME