Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45814 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBORNOZ MANTILLA HIPOLITO NOME nato il 21/07/1958
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Hipolito NOME COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza eme Gip del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare presso Pavia, emessa in data 03/11/2023 ed eseguita in data 09/04/2024 a seguito di esec mandato di arresto europeo, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d. deducendo violazione dell’art 143 cod. proc. pen., dell’art. 111, comma 3, Cost., comma 3, lett. a) del Patto internazionale dei diritti civili e politici, dell’art.6, cedu per omessa traduzione in lingua conosciuta dal cittadino straniero consegn procedura Mae.
In particolare, con unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente rapp l’indagato è nato in Perù, è stabilmente residente in Spagna, non ha alcun domicili non conosce la lingua italiana. Deduce quindi violazione di legge in quanto è stata e procedura Mae senza alcuna traduzione in lingua spagnola di stralci del provvedimento c Precisa che l’interrogatorio di garanzia è stato eseguito alla presenza di un’inter spagnola, ma GLYPH che la traduzione dell’ordinanza è stata effettuata solo successi dell’espletamento di tale incombente, avendo il giudice fissato un termine di gior traduzione. Viceversa, la traduzione dell’ordinanza applicativa della misura cautel dovuto essere disposta e resa nota al ricorrente prima dell’esecuzione dell’inte garanzia, in modo da consentire all’indagato di avere conoscenza delle accuse moss elementi a sostegno daltglell’accusa e, conseguentemente, di disporre di un congru necessario per rendere un adeguato interrogatorio. Evidenzia, pertanto che, in asse traduzione, anche parziale del provvedimento cautelare, GLYPH l’interrogatorio di garanzia non costituisce essa;Fè- estrinsecazione del diritto di difesa. Inoltre, lamenta violazio cod. proc. pen., norma che prevede espressamente la presunzione di conoscenza della italiana eà.à!i=r:Pe solo per i cittadini italiani. Non sussiste, quindi, alcuna conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri, ma anzi, vige la presunz secondo la quale il cittadino straniero che non risiede e non dimora, anche illegalmen stabile nel territorio italiano non conosca la lingua italiana. Deduce pertanto l ordinanza genetica applicativa della misura cautelare, nonché la conseguente sua inef Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica, il ricorrente produce documentazione attestante conoscenza della lingua italiana, consistente nella richiesta rivolta al Gip, da parte di nomina di un interprete allo scopo di poter comunicare con il proprio assistito e che dagli atti emerge che gli atti sono stati tradotti oralmente dall’interprete in da un militare che conosce la lingua spagnola. Pertanto, evidenzia che la condizione d alloglotta era già ben nota prima dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si è recentemente affermato che, in materia di misure cautelari personali, l’ordinanza custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emer che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nulli sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia g emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di cust cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la man conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti proces compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Rv. 28635).
Nel caso in disamina, il ricorrente rappresenta la condizione di indagato alloglotta, eme prima della emissione dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carce Lamenta che l’onere di verifica dtd:Cal;e1g:J=rEattEste32tteA della conoscenza della lingua italian non è quindi stato effettuato dall’autorità giudiziaria, sebbene sia emerso dagli at procedimento o da altre circostanze o elementi che fanno ritenere che l’imputato o indagat straniero non conoscesse la lingua italiana. Peraltro, si evince dalla prospettazione del medesi ricorrente, che gli atti gli erano stati tradotti oralmente e spiegati in lingua spagnol appuntato della Guardia di finanza.
Tuttavia, si osserva che, in tal modo il ricorrente lamenta la sussistenza di un eleme fattuale- la mancata conoscenza della lingua italiana – non deducibile con ricorso immediato pe cassazione, in quanto inerenti a profili fattuali riservati alla cognizione del giudice di
Trattasi, infatti, di ricorso per saltum avverso ordinanza impositiva di misura cautelare, ammissibile, a norma dell’art. 311 comma 2 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione d legge e non anche per vizi di motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legitti soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. proc. pen. ( Sez. U, 28/01/2004, COGNOME).
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, all’udienza del 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente