La mancata traduzione degli atti processuali: quando l’eccezione è tardiva
Il diritto alla comprensione degli atti processuali è un pilastro del giusto processo, specialmente per gli imputati stranieri. La corretta traduzione atti processuali garantisce che l’accusato possa partecipare consapevolmente al procedimento a suo carico. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti temporali e procedurali per sollevare tale questione, pena l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, condannato con sentenza irrevocabile dal Tribunale, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione. Chiedeva la revoca dell’esecutività della condanna e la restituzione nei termini per impugnare, lamentando che la sentenza non gli era mai stata tradotta in una lingua a lui nota. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, sostenendo che la questione fosse già stata affrontata e decisa durante il processo di primo grado (la cosiddetta fase di cognizione). Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione.
La questione della traduzione atti processuali in Cassazione
Nel suo ricorso, l’imputato riproponeva la medesima doglianza: l’omessa traduzione della sentenza di condanna avrebbe violato il suo diritto di difesa. Tuttavia, la difesa non contestava efficacemente il punto centrale della decisione del Tribunale. Anzi, ammetteva che il giudice della cognizione si era già espresso su due eccezioni difensive, una delle quali riguardava proprio la traduzione atti processuali. Di fatto, il ricorso si limitava a ripetere un argomento già vagliato e respinto nella sede processuale competente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha adeguatamente confutato l’argomentazione del giudice dell’esecuzione. Riproporre una doglianza già rigettata, senza introdurre nuovi e validi argomenti contro la decisione impugnata, rende il ricorso privo di fondamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine della procedura penale: il principio di preclusione. Le questioni procedurali, come quelle relative alla traduzione atti processuali, devono essere sollevate e decise all’interno della fase di cognizione. Una volta che il giudice di quella fase ha emesso una decisione su un’eccezione, la stessa non può essere riproposta indefinitamente, né tantomeno in fase esecutiva. Il giudice dell’esecuzione non può rimettere in discussione ciò che è già stato stabilito dal giudice del processo, salvo casi eccezionali non ravvisati nella fattispecie. Il ricorso era, pertanto, manifestamente infondato perché si limitava a reiterare una questione già coperta dal giudicato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante principio di economia processuale e di certezza del diritto. Il diritto alla traduzione è sacro, ma il suo esercizio è soggetto a precise regole procedurali. Le relative eccezioni devono essere sollevate tempestivamente durante il processo. Una volta rigettate, non possono essere utilizzate come pretesto per contestare la sentenza in fase esecutiva. Questa decisione serve da monito: le strategie difensive devono essere articolate nei tempi e nei modi corretti, poiché le questioni decise non possono, di norma, essere riaperte in un secondo momento.
È possibile contestare la mancata traduzione di una sentenza direttamente in fase di esecuzione?
No, secondo questa ordinanza, non è possibile se la questione è già stata sollevata e decisa dal giudice del processo (giudice della cognizione). Le eccezioni respinte in quella sede sono coperte da preclusione e non possono essere riproposte.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere motivi già respinti in precedenza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la mera riproposizione di una doglianza, senza confutare adeguatamente le ragioni della decisione impugnata, rende l’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1371 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1371 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Turchia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale di Sassari;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l ‘ordinanza del 25 giugno 2025, con la quale il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’es ecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della esecutività della sentenza di condanna irrevocabile n. 1366 del 2024 pronunciata dal medesimo Tribunale nei confronti di COGNOME NOME e di restituzione nel termine per proporre impugnazione;
rilevato che il Tribunale ha disatteso la richiesta del condannato, il quale lamentava l’omessa traduzione della sentenza nella lingua da lui conosciuta, argomentando che la questione era stata già vagliata dal giudice della cognizione;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ripropone la doglianza disattesa dal giudice di merito, ma non confuta adeguatamente l’ assunto a fondamento del provvedimento reiettivo, anzi riconosce che il giudice della cognizione nella sentenza di condanna ‘si era soffermato sulle ragioni del rigetto di due eccezioni difensive, una delle quali sembrerebbe aver avuto come oggetto la traduzione, senza distinzione, degli atti processuali’;
ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla c assa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME