Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KUCOVE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del Tribunale per il riesame di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Catania, pronunciando ai sensi dell’art..309 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 gennaio – 27 febbraio 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 novembre 2023, per quanto in questa sede rileva, convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria, ha applicato a COGNOME NOME, indagato per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish (violazione dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: capo n. 2 dell’editto), la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia violazione di legge, sotto il profilo della violazione dei diritti dell’indagat relazione alla mancata traduzione in lingua comprensibile allo stesso dell’ordinanza di applicazione della misura custodiale in un termine congruo, e del mancato rispetto degli artt. 143, comma 2, 178, lett. c), 180 e 292 cod. proc. pen., oltre che motivazione meramente apparente.
Essendo stata la questione già posta con il ricorso al Tribunale per il riesame (il cui contenuto si richiama) e dallo stesso risolta negativamente con la motivazione che si rinviene alle pp. 1-2 del provvedimento, si sottopone la decisione a serrata critica.
L’ordinanza del Tribunale per il riesame si sarebbe discostata dai principi di diritto fissati dalla sentenza della Sezioni Unite del 26 ottobre 2023, la cui “informazione provvisoria” (n. 15 del 26 ottobre 203) era già nota al momento dell’adozione del provvedimento e del deposito del ricorso (mentre la motivazione, con il num. di sent. 15069-24, è stata pubblicata l’11 aprile 2024).
Si sottolinea che, essendo stato lo stesso indagato arrestato dalla polizia giudiziaria per due ipotesi di reato (capi nn. 1 e 2), il 29 novembre 2023 si è tenuta udienza di convalida, all’esito della quale l’arresto è stato convalidato solo per uno dei due capi (il secondo) e che nel corso di tale udienza camerale è emersa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato, tanto che ha presenziato un interprete di lingua albanese. La traduzione dell’ordinanza verrà notificata all’indagato tardivamente, soltanto il 3 gennaio 2024.
A seguito di nuove indagini della Procura, il G.i.p. ha emesso il 15 dicembre 2023 ulteriore misura per il capo di accusa n. 1) (rispetto al quale il 29 novembre 2023 era stata esclusa la gravità indiziaria), per il capo n. 2) ed anche per un inedito capo n. 1-bis). Al relativo interrogatorio di garanzia ha presenziato un interprete di lingua albanese ed il giudice ha disposto la traduzione dell’ordinanza in lingua comprensibile all’indagato, traduzione (della seconda
ordinanza) che è stata effettuata in ritardo rispetto al termine di tre giorni assegnati e notificata in carcere al destinatario solo il 30 dicembre 2023, con udienza camerale tenutasi il 4 gennaio 2024 e conclusa con provvedimento di rigetto, che è oggetto di autonoma impugnazione da parte della Difesa.
Le aporie determinanti, ad avviso della Difesa, nullità dell’ordinanza genetica del 29 novembre 2023 e degli atti successivi, riguardano:
appunto, lo stesso provvedimento cautelare del G.i.p. del 29 novembre 2023, in quanto, «trattandosi di atto composto da poche pagine, il Gip avrebbe potuto agevolmente affidare l’incarico di traduzione peritale poco prima di procedere alla sua emissione, in modo da far sì che Io stesso venisse notificato già tradotto in lingua albanese» (così alla p. 5 del ricorso), siccome era noto al giudice alla data del 29 novembre 2023, avendo poco prima provveduto alla convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria, che l’indagato è alloglotta; onde – ad avviso della Difesa – una nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 143, 292,e 178 cod. proc. pen. già del provvedimento genetico;
e l’ordinanza del Tribunale per il riesame, che ha disatteso – si ritiene, erroneamente ed illegittimamente – la questione che era stata posta dalla Difesa dell’indagato, trascurando che il provvedimento tradotto è stato notificato al destinatario solo il 3 gennaio 2024, «dunque, a distanza di oltre trenta giorni dall’udienza di convalida dell’arresto eseguito ai danni dell’indagato, in spregio alla ratio della norma che individua nel concetto di congruità del termine un argine sostanziale alla discrezionalità del giudice e una garanzia concreta all’espletamento del consapevole diritto di difesa» (così alla p. 6 del ricorso), senza che possano avere peso le ragioni, quali che esse siano, del ritardo da parte dell’interprete nell’espletamento dell’incarico affidatogli dal magistrato.
Il Procuratore Generale della Corte di cassazione nella ampia requisitoria del 24 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Il Tribunale per il riesame, investito della questione della traduzione in lingua comprensibile al destinatario del provvedimento, ha risposto (pp. 1-2) che il G.i.p. all’udienza fissata per la convalida dell’arresto il 29 novembre 2023 ha dato immediatamente disposizione all’interprete di lingua albanese presente di effettuare la traduzione simultanea in udienza di tutta l’attività ivi svolta e inoltre di tradurre per iscritto l’ordinanza cautelare, il verbale di arresto e
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richiesta di convalida del P.M., assegnando per l’espletamento il termine di giorni sette, termine ritenuto congruo nella sua previsione astratta, tenuto conto del complessivo numero di pagine, ma poi non rispettato dall’ausiliario, anche se tale ritardo – ha osservato il Tribunale – non è idoneo a determinare una nullità, non essendo prevista la sanzione processuale in tal caso dall’ordinamento.
E’ incontestato che l’indagato abbia avuto a disposizione il testo scritto contente la traduzione 35 giorni, anziché 7 giorni, dopo l’adozione del provvedimento (infatti: 29 novembre 2023 – 3 gennaio 2024).
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi esistente la nullità ab origine di cui si tratta nella motivazione della sentenza di Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356 («In materia di misure caute/ari personali, l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare»): infatti nel caso in esame non risulta che il G.i.p. sapesse a priori che il soggetto arrestato di iniziativa dalla polizia giudiziaria e condotto in udienza su ordine del P.M. per la convalida non conoscesse l’italiano, essendo la fase della convalida e quella della valutazione delle richieste cautelari cronologicamente e logicamente interconnesse in maniera stretta, l’una seguendo immediatamente l’altra, senza soluzione di continuità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né si può presumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, per il solo fatto di essere, appunto, straniero (cfr. Sez. U, n 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239693, secondo cui il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto dell’accertata ignoranza della lingua italiana).
Nel caso di specie appare invero decisamente non congruo il termine di 35 giorni per la notifica degli atti tradotti, trattandosi peraltro di documento no particolarmente lungo (cfr. sul punto Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione, sub nn. 8 e 8.1 del “considerato in diritto”, pp. 21-23).
Tuttavia, al punto n. 7, pp. 20-21, del “considerato in diritto” della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, ric. AVV_NOTAIO, si legge che « il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza d un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285186 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01). L’interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell’ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove “sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto”. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita “in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggett legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo”». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Difettando nel caso di specie l’allegazione da parte del ricorrente del pregiudizio patito e dell’interesse ad impugnare, consegue il rigetto del ricorso, con condanna, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/05/2024.