Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Beograd Bosnia Erzegovina il 29/04/1986
IL FUN7TON..
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 26/09/2024
R I O
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 05/09/2024, il Gip presso il Tribunale di Catania, previa convalida dell’arresto, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 ed 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa proponeva istanza di riesame eccependone la nullità per essere stata l’ordinanza cautelare tradotta in inglese, lingua non nota all’indagato.
In data 26/09/2024, Il Tribunale rigettava il gravame confermando l’ordinanza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso tale ultimo provvedimento, l’indagato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ed in particolare la violazione del diritto di difesa per omessa traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella lingua dell’indagato, il serbo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è Inammissibile perché manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’omessa traduzione in serbo dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti, sulla base della non comprensione dell’inglese, lingua in cui è stata, invece, tradotta l’ordinanza.
Tale presupposto è tuttavia palesemente sconfessato dal Tribunale del riesame, che ha, invece, evidenziato che dalla lettura della trascrizione stenotipica del verbale di udienza di convalida dell’arresto, svoltasi innanzi al G.i.p. il 05/09/2024, si evince che l’indagato, presente in videocollegamento ed assistito da un interprete in lingua inglese, comprendesse detto idioma, rispondendo alle domande con esattezza e puntualità.
A supporto di tale considerazione, il Tribunale osserva, altresì, che in sede di conferimento dell’incarico all’interprete di tradurre l’ordinanza in lingua inglese, avvenuto in udienza alla presenza dell’indagato e del difensore, nessuno dei presenti aveva sollevato obiezioni rispetto all’idioma prescelto per la traduzione.
Rispetto a tale articolato argomentativo, logico e lineare, il ricorso si limita a dedurre la non comprensione approfondita della lingua inglese, non sconfessando che l’indagato abbia risposto alle domande rivolte, ma deducendo che dal tenore delle stesse sarebbe stata evincibile una conoscenza minima dell’inglese da parte dell’indagato che non gli avrebbe consentito di comprendere la complessità dell’ordinanza cautelare.
2.Avendo il ricorrente prospettato una mera valutazione alternativa rispetto a quella effettuata dal Tribunale, non consentita in sede di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in data 05/12/2024
Il Consigliere estensore