Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 18/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Padova ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito nei confronti di NOME COGNOME per detenzione in concorso di 2,173 chili di cocaina e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente formula un unico motivo con cui eccepisce la violazione degli art. 143 e 178 lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 6 CEDU per omessa traduzione dell’ordinanza di convalida di arresto nella lingua albanese.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta agli atti che il ricorrente ha avuto piena conoscenza RAGIONE_SOCIALE accuse a suo carico, perché il verbale di perquisizione e sequestro redatto il 16 novembre 2023 gli è stato tradotto oralmente in lingua albanese nelle immediatezze, e perché l’informativa ai fini della conoscenza del procedimento che reca anche il capo d’incolpazione e del verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio nonché l’informazione sul diritto di difesa gli è stato tradotto per iscri e copia dell’atto gli è stata consegnata. Il ricorrente ha sottoscritto entrambi documenti.
La censura non attiene dunque alla conoscenza dell’accusa ma alla traduzione dell’ordinanza di convalida di arresto. L’art. 143 cod. proc. pen. sul diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali prevede al comma 1 che l’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa da lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE udienze cui partecipa nonché nell’interlocuzione con il suo difensore, ma non prevede che si debba tradurre l’ordinanza di convalida di arresto. Il Collegio ritiene dunque di dare continuità all’orientamento dell giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche a seguito delrentrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull’assistenza linguistica, la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa di misur cautelare personale, emessa all’esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l’indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame (Sez. 1, n. 6623 del 16/12/2015, dep. 2016, Darbo, Rv. 266210-01, che in motivazione ha aggiunto che in questo modo si assicura anche l’accelerazione dell’azionabilità dei rimedi impugnatori previsti, che sarebbero invece dilatati ove si imponesse la traduzione scritta del provvedimento medesimo). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Si osserva ulteriormente che l’art. 143, comma 3, cod. proc. pen. nell’ammettere la traduzione gratuita di altri atti, rispetto a quelli relativi conoscenza dell’accusa di cui al comma 1 e a quelli specificati nel comma 2 (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio nonché sentenze e decreti penali di condanna), o anche solo di una parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice anche su richiesta di parte con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha avuto preventiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE accuse a suo carico nell’ambito degli atti eseguiti dalla polizia giudiziaria e h partecipato all’udienza e quindi interloquito con il suo difensore di fiducia con l’ausilio dell’interprete. Non consta che abbia chiesto la traduzione dell’ordinanza di convalida di arresto, cioè di un atto per il quale la legge non prescrive l’obblig di traduzione.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per omessa traduzione citando l’informazione provvisoria relativa alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione all’udienza del 27 ottobre 2023 secondo cui “l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato allo glotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove non sia già emerso che l’indagato o imputato allo glotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un con gruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi del/’art. 178 lett. e) cod. proc. pen.”
Ad avviso del Collegio tale decisione, come compendiata nell’informazione provvisoria, non rileva nel caso in esame dove il ricorrente non ha lamentato l’omessa traduzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare bensì dell’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza.
Peraltro, non ha allegato alcuna lesione alle sue prerogative difensive e non si è confrontato con l’orientamento di legittimità secondo cui la traduzione degli “altri atti” giudiziari è a richiesta di parte ai sensi del comma 3 dell’art. 143 c proc. pen., mentre l’omessa traduzione degli atti giudiziari del comma 2 è comunque sanabile e determina solo la sospensione dei termini di impugnazione che iniziano a decorrere dalla traduzione dell’atto impugnabile (così, a esempio, tra le molte, per le ordinanze cautelari, Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447 – 01 e per le sentenze Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, NOME, Rv. 283407 – 01 e Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283965 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 20 febbraio 2024
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore