Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13350 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/12/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo rigettava l’istanza di NOME COGNOME per la revoca o la sostituzione della misura cautelare in carcere allo stesso applicata ai sensi dell’art. 9 I. n. 69 del 2005, i quanto destinatario di un mandato di arresto europeo delle autorità tedesche per crimini relativi alla gestione illecita di rifiuti.
La Corte di appello dava atto che una precedente analoga richiesta era stata respinta con ordinanza del 20 novembre 2023 e che nel frattempo era stata ordinata con sentenza della stessa Corte la consegna del NOME all’autori giudiziaria tedesca.
Nel merito osservava che l’istanza riproponeva argomenti già esaminati e disattesi in precedenza, che venivano fatti propri nella motivazione dell’ordinanza.
La Corte di appello disponeva infine la traduzione in lingua tedesca dell’ordinanza prima della notifica della stessa al NOME.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 143, comma 2, 178, 299 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU per omessa traduzione in lingua tedesca dell’ordinanza di rigetto della istanza de libertate.
La Corte di appello ha emesso l’ordinanza impugnata notificandola ai soli difensori, senza provvedere alla sua traduzione nella lingua tedesca (è pacifico che il NOME non comprenda la lingua italiana) e alla successiva notifica all’interessato in un termine congruo.
Si richiamano i principi di diritto affermati in tema di traduzione degli att processuali, nonché la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 27 ottobre 2023 che ha stabilito la nullità dell’ordinanza cautelare personale in caso di mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato o indagato.
2.2. Violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 9, 22 -bis I. n. 69 del 2005, 125, 274, 275 cod. proc. pen.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è apparente, in quanto non riferibile alle risultanze processuali, e carente con riferimento al percorso logico seguito per giungere alle conclusioni.
Generica e apodittica è l’affermazione che l’istanza sia ripetitiva di argomenti già considerati e affrontati nel precedente provvedimento.
Il pericolo di fuga è stato ritenuto sulla base di formule di stile, tali da render la motivazione apparente e apodittica. Non si dà conto della concretezza e attualità del pericolo, non essendo stati considerati da un lato la risalenza nel tempo dei fatti oggetto del mandato di arresto europeo e dall’altro elementi di positiva valutazione (quali, la mancanza di documenti di riconoscimento, l’età del ricorrente, la disponibilità ad essere ospitato in regime di arresti donniciliari co presidio elettronico).
La Corte territoriale ha invece valorizzato la gravità del fatto, sebbene non ancora accertato in giudizio.
Sulla scorta del ragionamento della Corte di appello, a nessuno straniero, chenon sia residente o dimorante in Italia, può essere concessa una misura cautelare meno afflittiva di quella massima.
La Corte si è limitata a ripetere quanto risulta dalla imputazione, senza far comprendere perché tale fatto sia sintomatico del pericolo di fuga.
Non sono state valutate – se non in modo apparente – l’adeguatezza e la proporzionalità della misura alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 22-bis I. n. 69 del 2005, che richiedono una valutazione della necessità della misura in relazione alla durata del procedimento di consegna.
2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 9, 22-bis I. n. 69 del 2005, 125, 272, 274, 275 cod. proc. pen., 3, 24, 111 e 117 Cost., 5 CEDU.
La motivazione è apparente anche con riferimento alla richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
In ogni caso, alla luce anche degli strumenti sovranazionali, non deve essere penalizzato lo straniero non residente o dimorante in Italia, ricevendo un trattamento deteriore rispetto alla persona residente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto, in quanto complessivamente infondato.
Il primo motivo richiama il recente pronunciamento delle Sezioni Unite del 26 ottobre 2023, Rg. 6727/23, che attiene allo specifico tema della omessa traduzione dell’ordinanza cautelare personale “genetica” (notizia di decisione delle SU del 26/10/2023).
Come ha avuto già modo di spiegare questa Corte (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759), le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata traduzione in una lingua nota all’indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, determina la nullità dell’ordinanza che “applica” la misura cautelare, ove tale circostanza sia già emersa, e tale conclusione non è estensibile all’ordinanza che decide sull’istanza di riesame (o sull’appello) avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale.
L’art. 143, comma 3, cod. proc. pen. prevede la traduzione dei provvedimenti che “dispongono” misure cautelari, mentre nel caso in esame siamo in presenza di un provvedimento che mira piuttosto a confermare la misura cautelare genetica.
Esclusa la dedotta nullità, va considerato che in ogni caso la Corte di appello ha disposto la traduzione dell’ordinanza impugnata, così da consentire al ricorrente l’esercizio dei propri diritti e facoltà di difesa.
Oltre a ciò, deve rilevarsi che l’indagato ha conferito procura speciale in lingua italiana al proprio difensore, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione, CQ-COGNOME -mostrando di volere attribuire al proprio difensore e procuratore speciale i diritti processuali al medesimo spettanti (tale incombente non è infatti richiesto per la
materia cautelare dall’art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen., cfr. tra tante Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645).
3. Anche il secondo motivo non può essere accolto.
3.1. Il ricorrente si limita a definire apparente la motivazione, là dove invece la stessa ha adeguatamente evidenziato come la istanza non apportasse alcun elemento nuovo rispetto agli argomenti già affrontati da una precedente ordinanza de libe t . Argomenti, che la Corte di appello ha richiamato espressamente, sintetizzandone adeguatamente l’oggetto e la soluzione data.
Sulla effettiva riproposizione di questioni già in precedenza scrutinate, il ricorso è silente, finendo per essere aspecifico.
3.2. Tra l’altro, va rilevato che questa Corte con sentenza del 28 dicembre 2023 (depositata il giorno successivo) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME avverso l’ordinanza de libertate del 20 novembre 2023.
Quindi, allorquando è stato proposto il ricorso (datato 8 febbraio 2024), si era già formato su quelle questioni il giudicato cautelare.
3.3. In ogni caso, anche a voler ritenere elemento “nuovo” rispetto al precedente incidente cautelare la scadenza dei termini previsti dalla legge n. 69 del 2005 per la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, va osservato, come ha tra l’altro spiegato la stessa Corte di appello, che l’art. 22-bis, comma 3 I. cit (secondo cui “alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale è richiesta la consegna è ancora assolutamente necessaria per garantire l’esigenza di cui all’articolo 9, comma 4, e se la sua durata è proporzionata rispetto all’entità della pena oggetto dell’informazione richiamata all’articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna”), senza alcun automatismo caducatorio, impone soltanto al giudice di effettuare ex officio una verifica sulla necessità della cautela personale rispetto al protrarsi della procedura oltre i termini previsti dalla decisione quadro (2002/584/GAI) (art. 17). Protrazione che può avere cause diverse, anche fisiologiche al procedimento (ovvero connesse a plurime fasi di impugnazione, ad eventuali richieste di informazioni allo Stato di emissione, ecc.).
Nella specie, come si legge nell’ordinanza impugnata, questa verifica era stata attivata dallo stesso tutelato prima della scadenza dei termini previsti dal comma 2 dell’art. 22-bis cit., riproponendo però elementi già vagliati in precedenza.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto necessario il mantenimento della restrizione carceraria cautelare, ribadendo la proporzionalità e la adeguatezza della misura applicata, e ha vagliato l’incidenza del fattore tempo, rilevando che era già emessa la decisione sulla consegna (che evidentemente rendeva “attuale” e stringente l’esigenza di assicurare la consegna in vinculis), dopo un precedente annullamento di precedente decisione da parte della Corte di cassazione (che aveva determinato il protrarsi della durata del procedimento).
Anche il terzo motivo ripropone questioni già esaminate in precedenza, come si evince dalla sentenza di questa Corte che si è pronunciata sul precedente incidente cautelare.
Conclusivamente il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in termini di spese.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.