Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3165 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/07/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusione del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, decideva sulla “richiesta di rimessione in termini per proporre appello”, dopo aver così qualificato l’istanz proposta personalmente da NOME COGNOME, in riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 settembre 2010 (divenuta definitiva in data 26/04/2011).
La Corte di appello rilevava che la richiesta di restituzione nel termine era tardiva i quanto il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso in data 17 gennaio 2017 era stato notificato ad NOME COGNOME il 3 marzo 2017, sicché erano ampiamente decorsi i termini per proporre la richiesta di restituzione nel termine.
La Corte d’appello prendeva in esame anche le richieste presentate con memorie dei difensori dì fiducia che venivano ritenute inammissibili perché deducevano nullità delle notifiche deducibili sono in sede di impugnazione.
Nella parte in cui i difensori deducevano la mancata conoscenza del processo in capo allo COGNOME, infine, la Corte di appello riteneva di qualificare la richiesta come “ist
di rescissione del giudicato”; tale istanza veniva rigettata GLYPH sulla base del fatto che COGNOME NOME era stato arrestato e processato per rito direttissimo e che nell’annotazione lo stesso era stato reso edotto che sarebbe stati indagati a piede libero per gli altri reati giudicati con la sentenza del 27 settembre 2010 e sulla base del fatto che COGNOME aveva eletto domicilio presso il luogo di sua abituale dimora e non presso il difensore d’ufficio, il che indicava che egli si era sottratto colpevolmente al conoscenza del processo.
Avverso tale ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva :
2.1. violazione di legge (art. 670 cod. proc. pen.) l’ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui non aveva deciso le questioni relative alla formazione del titolo esecutivo di competenza del giudice dell’esecuzione;
2.2. violazione di legge (670 cod. proc. pen.): si deduceva che la notifica del provvedimento di unificazione di pene concorrenti non poteva essere equipollente la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e che, peraltro, non vi era prova che questo provvedimento di unificazione fosse stato notificato ad NOME COGNOME; anzi essendo stata eseguita la pena a distanza di oltre sei anni poteva supporsi il contrario.
In sintesi, si deduceva che il provvedimento esecutivo di una sentenza di condanna non poteva essere considerato equivalente all’estratto contumaciale e che il difetto di notifica dell’estratto o contumaciale imponeva la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo
Inoltre si contestava la legittimità del provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto che COGNOME fosse a conoscenza del processo: non poteva essere sufficiente l’informazione orale generica da parte di un agente di polizia giudiziaria nel corso delle indagini; inoltre la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 161, comma 4, cod. proc. pe in luogo diverso dal domicilio indicato non consentirebbe di ritenere sicura la conoscenza da parte del procedimento da parte dell’imputato;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata sciolta la riserva sulla richiesta di rinvio della camera di consiglio al fine di richiedere notizie sui period detenzione invero dalle annotazioni in calce all’estratto contumaciale; emergeva infatti che l’attività per la notifica era stata svolta tra 1’11 gennaio 2011 e il 10 marzo 2011 mentre COGNOME NOME era detenuto e lo stesso era ristretto in carcere anche nel periodo intercorrente tra la citazione e giudizio e la sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.11 collegio ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato l’istanza di NOME COGNOME come “istanza di restituzione nel termine” invece che come incidente
di esecuzione volto a verificare se la sentenza del 27 settembre 2010 fosse passata in giudicato e si fosse formato il titolo esecutivo.
1.2. sul tema si riafferma che le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. Nel caso deciso dalla Corte, sovrapponibile a quello in esame relativo ad una istanza presentata al giudice dell’esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come “richiesta di restituzione nel termine”, lamentava l’omessa notifica al condannato dell’estratto contumaciale della sentenza, si è ritenuto che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l’esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678 – 01, nello stesso senso Sez. 6, n. 18198 del 21/03/2018, K., Rv. 272907; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 251927).
1.3. Nel caso in esame nonostante fosse stata ritualmente eccepita, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, tale istanza n è stata esaminata dalla Corte di appello che ha ritenuto – erroneamente – che l’eccezioen riguardasse nullità deducibili solo nel giudizio di impugnazione.
Invero la regolarità della notifica dell’estratto contumaciale è essenziale per la formazione del titolo esecutivo e, dunque, per stabilire “se e quando” la sentenza del 27 settembre 2020 sia passata in giudicato, valutazione preliminare rispetto ad ogni altra azione processuale in ipotesi volta a restituire allo COGNOME i diritti processuali les eventuali difetti di conoscenza del processo (azione che, nel caso di specie, essendo COGNOME contumace non irreperibile, giudicato nel 2010 non può che essere la “restituzione nel termine”, dato che la rescissione del giudicato è stata introdotta dall I. n. 67 del 2014).
1.2. L’ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023
L’estensore GLYPH
Il Preside te
DEPOSITATO IN CANCELLARIA