Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42290 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che, con la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pen di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 110/1975, e, in particolare, per il porto ingiustificato di un tirapugni;
Considerato, infatti, che il ricorso censura la motivazione della sentenza nella part in cui ha escluso la configurabilità dell’ipotesi della lieve entità di cui al terzo com citato art. 4, nonostante la incensuratezza e la giovane età dell’imputato, ris inammissibile perché la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che trattandosi di un’arma non era possibile ritenere la lieve entità (Sez. 1 – , Sentenza n. 23840 del 13/01/2021, Rv. 281398 – 01 e che quindi l’impugnazione è volta a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie – estraneo al sindacato di legittimità – alternativo rispetto a quello con dal giudice di appello in modo coerente;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che i ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.