Testimonianza Persona Offesa: La Cassazione Conferma la sua Centralità nel Processo Penale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio della testimonianza della persona offesa nel processo penale. La decisione ribadisce un principio fondamentale: le dichiarazioni della vittima, se attentamente vagliate, possono essere sufficienti da sole a fondare una sentenza di condanna, anche in assenza di altri elementi di prova a riscontro. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio. La difesa si è rivolta alla Suprema Corte lamentando un’errata valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito. In sostanza, l’imputato chiedeva ai giudici di Cassazione di operare una nuova valutazione delle prove e di fornire una ricostruzione della vicenda alternativa a quella che aveva portato alla sua condanna, contestando in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito, ancora una volta, i limiti del proprio sindacato. La Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le richieste della difesa, volte a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova e a criticare la “persuasività” della decisione dei giudici di merito, esulano completamente dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni: Il Valore della Testimonianza della Persona Offesa
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le censure sulla valutazione della testimonianza della persona offesa. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui le regole generali sulla valutazione della prova (previste dall’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale) non si applicano in modo rigido alle dichiarazioni della vittima.
Questo significa che la testimonianza della vittima può essere legittimamente posta da sola a fondamento della responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, proprio per la particolare posizione della vittima, tale prova richiede un controllo di credibilità più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato a un qualsiasi altro testimone. Il giudice deve valutare con particolare attenzione:
1. La credibilità soggettiva del dichiarante: analizzando la sua personalità, i suoi rapporti con l’imputato e l’eventuale presenza di motivi di rancore o interesse.
2. L’attendibilità intrinseca del racconto: verificando la coerenza, la precisione e la logicità della narrazione dei fatti.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già compiuto questa rigorosa valutazione, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni della vittima e, al contempo, giudicando inverosimile la versione alternativa fornita dall’imputato. Pertanto, la richiesta di una nuova valutazione in sede di Cassazione si è rivelata un tentativo inammissibile di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, definisce nettamente i confini del ricorso in Cassazione: non è possibile contestare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, a meno che la sua motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In secondo luogo, e con maggiore rilevanza pratica, conferma la centralità e il peso della testimonianza della persona offesa. Questa può essere l’unica prova su cui si basa una condanna, a condizione che il giudice di merito abbia svolto un’analisi approfondita e scrupolosa della sua attendibilità, dando conto del suo percorso logico in motivazione.
La sola testimonianza della persona offesa può bastare per una condanna?
Sì, l’ordinanza conferma che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Quali controlli devono essere fatti sulla testimonianza della persona offesa?
La sua testimonianza deve essere sottoposta a una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella degli altri testimoni. Il giudice deve valutare attentamente sia la credibilità soggettiva di chi dichiara, sia l’attendibilità intrinseca del suo racconto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, non è possibile. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può operare una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che spettano esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo di imputazione, è formulato in termini non consentiti in questa sede;
che, infatti, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito operazione all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spes della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., Sez. U, n. 41461 de 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni in fatto in ordine non soltanto alla complessiva attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ma, per altro verso, con rilievi su cui l difesa omette ogni considerazione, sulla inverosimiglianza della versione alternativa fornita dall’imputato in ordine alla causale del debito all’origine del richiesta di restituzione della somma e, pertanto, della qualificazione giuridica della condotta (cfr., in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.