Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4329 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA il 06/03/1951 NOME COGNOME nato a SANT’OMERO il 06/05/1947
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chi0éndo GLYPH t., v, · o 1
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 26 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per mat prescrizione e ha rideterminato la pena confermando nel resto la sentenz condanna resa in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, nei confro NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorrono per cassazione solo NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE, dalla sua costituzione sino al fallimento dichiarato il 21.4.2016, condannato in entrambi i gradi di merito per aver causato dolosamente fallimento della società, omettendo il regolare versamento delle imposte contributi dovuti, generando così un debito nei confronti dell’erario, per i l’Agenzia delle entrate è stata ammessa al passivo per quasi 5 milioni di (capo A), nonché per bancarotta patrimoniale per distrazione dell’intera azi a favore della neo costituita “RAGIONE_SOCIALE” (capo B) .
NOME COGNOME e NOME COGNOME, amministratrice di diritto della fallita dalla sua costituzione sino al fallimento, sono stati condannati, in tra loro,per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata attesa la distr dell’attivo di cassa e di alcuni macchinari ceduti alla RAGIONE_SOCIALE confezioni da questa non pagati (capo D) e per bancarotta fraudolenta documentale (ca E) per aver omesso di consegnare al curatore fallimentare, nonché occultato parte, i libri e le scritture contabili della fallita relativi agli anni 2015 particolare, le fatture attive e passive in modo da impedire la ricostruzi patrimonio complessivo e del movimento degli affari della fallita, anche al f occultare la distrazione di beni strumentali di cui ai capi B) e D).
3. NOME COGNOME affida il proprio ricorso a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce l’illegittimità costituzionale dell’ar cod. proc. pen., per violazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui non che il decreto di citazione, contenente una serie di avvisi che devono e indicati a pena di nullità, sia notificato al difensore, oltre che all rappresenta che l’eventuale nullità dell’avviso deve essere eccepita dal dif e che pertanto l’omessa previsione della notifica del decreto di citazione an difensore è idonea a ostacolare la difesa tecnica e, quindi, viola il diritto dell’imputato essendo inibito al difensore il controllo della presenza nel dec tutti i contenuti richiesti a pena di nullità .
3.2. Con il secondo motivo, deduce l’omessa motivazione in relazione a primo motivo di appello, con il quale si evidenziava che il mancato versame
dei tributi, riferito agli anni 2011-2014, lungi dal determin depauperamento del patrimonio sociale, aveva impedito, in concret l’impoverimento della società poiché si era preferito pagare la retribuzion lavoratrici piuttosto che pagare il debito all’Erario. Deduce che, nonost specifico motivo d’appello che contestava la riconduzione alle operazioni do dell’omesso pagamento del debito verso l’erario, la Corte d’appello si era li a disattendere le censure richiamando la motivazione di primo grado in modo d tutto apodittico e meramente ripetitivo.
3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione relazione alla sussistenza del dolo, nelle ipotesi di reato di cui ai capi B E), non avendo la Corte tenuto nella dovuta considerazione le dichiaraz dell’imputato suffragate sia dalle dichiarazioni del teste NOME COGNOME bilanci e dalle schede contabili della società.
3.4. Con il quarto motivo lamenta l’illogicità della motivazione nella in cui la Corte d’appello ha ritenuto di non concedere le circostanze atte generiche nonostante la confessione dell’imputato.
NOME COGNOME affida il proprio ricorso a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce l’omessa e illogica motivazione relazione al suo effettivo ruolo di “testa di legno”, essendo il vero amminis della società NOME COGNOME
4.2. Con il secondo motivo deduce l’illogicità della motivazion relazione al diniego delle attenuanti generiche.
4.3. Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine al richiesta di acquisizione della sentenza n.158 del 2022 del Tribunale di A Piceno con cui la ricorrente era stata assolta per non aver commesso il fa omesso versamento delle ritenute dovute ex art. 10 -bis d.l. n. 74 del 2 relazione alla società RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ricorso di NOME COGNOME.
1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione 24 Cost. della disposizione di cui al primo comma dell’art. 601 cod. proc. nella parte in cui prevede la notifica del decreto di citazione per il gi appello al solo imputato e non anche al difensore – proposta per la prima vo nel giudizio di legittimità non avendo il difensore, nel giudizio d’a lamentato alcunché – è manifestamente infondata in quanto la prevision normativa de qua non comporta alcuna limitazione al diritto di difes dell’imputato, all’attività difensiva e alla pienezza del diritto all’impu rientrando nei limiti della discrezionalità del legislatore la previsione di
processuali funzionali al corretto e tempestivo esercizio della giurisdizione. in ogni caso precisare che la rituale costituzione del rapporto process realizza solo ove l’imputato personalmente sia avvisato della celebrazione processo a suo carico e sia messo nella condizione di parteciparvi, conoscend data della celebrazione del processo e il luogo ove si celebrerà, naturalmente il giudice avanti al quale dovrà presentarsi; il legislatore previsto, all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che venga dato avvi difensore al fine di fornire a questo la tempestiva informazione della celebra del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa t dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 26507 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264 potendo avere sicura conoscenza degli atti delle parti processuali attra l’esame del fascicolo processuale ed esercitare così in modo completo i diri difesa.
1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura l’ome motivazione con riferimento al primo motivo di appello con cui è stata contes la mancanza dell’elemento oggettivo del reato di cui al capo A) essendos Corte limitata, secondo la prospettazione del ricorrente, a richiamare, in pedissequo e apodittico, la motivazione del giudice di primo grado.
Orbene, com’è noto, con il ricorso in appello, si introduce un giudiz critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predetermina tipizzati dal legislatore a differenza di quanto accade nel giudizio dinan Corte di cassazione; il giudice di appello, dunque, pur nell’ambito del princi devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli a dell’istruttoria e agli elementi acquisiti al processo e, in presenza di uno motivo di appello, non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione d sentenza di primo grado, ma ha l’obbligo di motivare in modo puntuale analitico su ogni punto devoluto in modo da non incorrere nel vizio motivazione apparente (ex plurimis, Se. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/201 COGNOME, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,COGNOME, Rv. 259666).
Ciò precisato, deve rilevarsi che nel caso di che trattasi non s presenza di una motivazione mancante o apparente in quanto la sentenz d’appello, non solo attraverso consentiti ripetuti richiami alla conforme sen di primo grado, a cui si salda fornendo un unico complessivo corpo decisiona ma con proprie argomentazioni, ha esaminato debitamente la censura proposta dall’appellante (volta comunque a prospettare circostanze già esaminat ampiamente chiarite nella decisione di primo grado), fornendo ad essa u risposta esauriente attraverso, anche, la valorizzazione dei pr costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui le operaz
dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. fall., attengono alla commiss abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero a intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impre postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non g direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipaz occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutt riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedime comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (Sez. 5, n. 4 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha rit corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugna protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contribut che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società).
Alla luce di siffatte coordinate, correttamente, la Corte d’appel evidenziato che «L’esteso e sistematico inadempimento delle obbligazio previdenziali e tributarie aumentando ingiustificatamente l’esposizion società nei confronti dell’erario, aveva reso prevedibile il dissesto della anche in considerazione dell’inevitabile accumulo di interessi e sanzio Giudice d’appello ha precisato inoltre «che la sentenza impugnata compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della fallita, evidenziand l’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali era stato il f una consapevole scelta gestionale degli imputati portata avanti per anni fi accumulare un’ingente esposizione debitoria verso l’erario che – di bancarotta fraudolenta patrimoniale e document funzionali all’esautorazione e non al disvelannento – assurge a siste all’unica modalità conosciuta dagli imputati per l’esercizio dell’ imprenditoriale». L’inadempimento delle obbligazioni erariali, temporalmente entativamente esteso, ha stigmatizzto poi la Corte, si è tradotto in un gestionale a cui è conseguita l’indebita diminuzione dell’asse attiv interpretazione – su cui, si appuntano le critiche del ricorrente che rileva mancato pagamento dei debiti erariali era l’unico rimedio per mantenere in la società – è quindi del tutto rispondente all’esegesi di questa Corte se cui, come si è detto, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fisc previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali c conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell’impresa a seguito
iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, COGNOME e alt 273337 – 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, COGNOME, 270046 – 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, COGNOME, Rv. 265510 – 01, n massimata sul punto; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 260492 che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contribu previdenziali con carattere di sistematicità).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sentenza impugnata ha quindi compiutamente ricostruito le vicende finanziar della fallita, evidenziando che l’inadempimento delle obbligazioni fisc previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestional amministratori «portata avanti per anni fino ad accumulare una inge esposizione debitoria verso l’erario»; infatti, l’omissione, iniziata sostanz già quando la fallita diveniva operativa e protrattasi fino al fall determinando un’esposizione pari a quasi 6 milioni di euro ( così a pag. 16 sentenza di primo grado), non può che dirsi estesa e sistematica conseguente indebita diminuzione dell’asse attivo non è certo giustificabi termini di interesse per l’impresa.
1.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente la la contraddittorietà processuale della motivazione nella parte in cui rico come sussistente il dolo in relazione ai reati contestati sub B), D) ed E) avere considerato quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio, avva dalle dichiarazioni del teste COGNOME e dalla documentazione della fallita.
Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa C quello secondo cui «La mancata rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della pro (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omi della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indica maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travi nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in consideraz modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricer parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un es parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giud legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (così, in motivazi
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01) Orbene, il ricorrente si è limitato a riportare stralci della sua deposizion deposizione della COGNOME e già ciò rende inammissibile, per difetto di speci il motivo di ricorso dovendosi comunque in ogni caso stigmatizzare che ricorrente, nel lamentare la distorsione di quanto valorizzato nella motiva rispetto a quanto effettivamente acquisito nel giudizio (che per quan evidenzia nel ricorso non è comunque in grado di disarticolare le valuta conformi dei giudici di merito), sostanzialmente sollecita questa Cort effettuare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dec ad adottare diversi criteri di ricostruzione dei fatti e, cioè, a sovr propria valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiu precedenti gradi di merito, valutazione che, come si è detto, è del tutto pr a questa Corte di legittimità.
1.4. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso concernente l’as illogica motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonost l’ampia confessione resa dall’imputato.
Giova ribadire, a tal proposito, che la concessione o meno delle attenu generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezi del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti uti emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tan n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). La confessione è aspe incidente, ma non decisivo, nella valutazione che il giudice di merito è chi a compiere ai sensi degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. e intanto può essere positivamente valutata, al fine di fondare il riconoscimento delle circo attenuanti generiche, in quanto sia espressione precisa della riconsidera critica da parte dell’imputato del proprio operato e della discontinuit pregressi comportamenti (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME Rv. 271454 – 01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, COGNOME, Rv. 252229-01).
La Corte d’appello, nel confermare la decisione resa dal Giudice di pri grado in parte qua, e valorizzando il principio espresso dalla giurisprudenza d questa Corte e da ultimo riportato, non solo ha messo in evidenza la ” occasionalità” e la “peculiare gravità” dei fatti, ma soffermandosi sulla d confessione, ha evidenziato che questa non è stata espressione di «ser resipiscenza, avendo, comunque, cercato di contenere i danni essendosi manifestata solo in sede di giudizio a compendio probatorio acquisi (in termini, Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, COGNOME, Rv. 199886 – 01 secondo cui « È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato c esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, per es
stata la responsabilità già acquisita “aliundeTM, e perché dettata – tale confe – non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico»). La motiv della Corte d’appello, in parte qua, è logica e aderente alle risultanze istruttorie e, come si è detto, non può formare oggetto di rivalutazione in fatto presente sede di legittimità.
1.5. Il ricorso deve essere dunque rigettato e NOME COGNOME condannato pagamento delle spese di lite.
1.6. Nulla sulle spese di parte civile avendo tale parte depositato memoria priva di contenuti utili alla decisione (sul punto, Sez. U, n. 8 14/07/2022, COGNOME, in motivazione).
Ricorso di NOME COGNOME.
2.1. E’ fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determ l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
I giudici di merito hanno riconosciuto l’imputata, quale amministratr formale della fallita dalla costituzione alla data del fallimento, responsa concorso con il fratello, NOME COGNOME, amministratore di fatto nel mede periodo, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
La ricorrente, con il motivo in esame, ripropone censure già sviluppate appello sostanzialmente riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico reati a lei addebitati, rivestendo il ruolo di amministratore di diritto dell fallita solo in via formale. Deduce di aver operato quale mera “testa di le all’oscuro degli eventuali disegni criminosi del fratello, che l’aveva indi quale amministratrice proprio per la sua totale estraneità ai fatti di g societaria. La consapevolezza, da parte sua, del depauperamento del patrimon da parte di altri sarebbe stata dunque affermata dalla Corte sulla base di presunzioni e comunque non fondata su obiettivi riscontri. In tale prospettiv ricorrente deduce di non avere mai avuto un ruolo attivo nelle condo distrattive in quanto, al di là del titolo formale, ella aveva sempre e sol l’attività di operaia, non aveva mai tenuto alcun contatto con istituti b fornitori, clienti e con il commercialista, non aveva mai percepito compenso come amministratrice e non aveva alcuna competenza, né culturale, né professionale, per svolgere l’attività di amministratore. Evidenzia, infi il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza passata in giudicato, con riferimen reato di cui all’art. 10-bis d.lgs n. 74 del 2000 le aveva riconosciuto il mero prestanome nella società fallita.
Orbene, la censura coglie nel segno.
Ed invero, non vi è dubbio che l’amministratore di diritto ancorché “te di legno” può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in qu commessi, anche attraverso omissioni, in concorso con l’amministratore di fat
A norma dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. infatti, «non impedire, evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e si obbligo, nella vicenda in esame, scaturisce dal disposto di cui all’art. 23 civ. che individua gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. Ne dunque, che «rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali socie fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è corre configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le volte in l’amministratore di una società, violando l’obbligo di vigilanza e quello di a in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministra comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distra (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185887 – 01).
Quanto sopra affermato, però, esaurisce soltanto l’elemento oggettivo d reato, mentre in relazione all’elemento psicologico occorre effettuare le se precisazioni.
In tema di tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemen soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore for postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle sin operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il dell’amministratore di fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). Ed invero, costituisce principio ampiamente sostenuto da giurisprudenza di questa Corte e condiviso da questo Collegio, quello seco cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella dispon dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di ade giustificazione della destinazione ad essi data, non legittima la presunzio concorso nella dolosa sottrazione da parte dell’amministratore di diritto, testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. (S n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166-01; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/201 Succi, Rv. 247251-01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, COGNOME Rv. 228713- 01).
Tale principio, con gli opportuni adattamenti, si è fatto strada anch riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.
Ed invero, con riferimento all’ipotesi criminosa qui contest l’occultamento e la sottrazione delle scritture contabili richiede la sussist dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o d pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle ste disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della lorq o
tenuta. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/201 Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, R 269904). Con particolare riferimento all’elemento psicologico, come ricordato motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284677, «ne soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento , è richiesto un e ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto c intende raggiungere, per sé o per terzi), che integra il dolo specifico r dalla norma». Orbene, in tali casi, l’amministratore di diritto risponde di reato anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della soc fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e co le predette scritture, purché però sia fornita la dimostrazione dell’eff concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/20 Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancar documentale “generica” (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le ipotesi contemplate nell’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale, non occorre che quest sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizz contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzion affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibi dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei p doveri di vigilanza e controllo che gli competono.
In applicazione di siffatti principi, deve dunque affermarsi che sif consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntua motivazione.
Nella vicenda che qui ci occupa, anche se non può sottovalutarsi circostanza che l’amministratore di fatto, vero deus ex machina dell’intera operazione fraudolenta, abbia avvertito la necessità di far figurare amministratrice formale, già dalla costituzione della società, la sorell l’accettazione del ruolo di prestanome per l’intera vita della società po intravedere in capo a quest’ultima la consapevolezza di contribuire al dis fraudolento del congiunto, tuttavia non può non evidenziarsi che si trat elementi di mero sospetto, come tali non sufficienti a ritenere provato contributo della donna fosse consapevole delle specifiche finalità perse dall’amministratore di fatto.
La Corte d’appello ha ravvisato tale consapevolezza nella mer circostanza che NOME COGNOME aveva svolto le mansioni di operaia «nelle v
compagini che invariabilmente si sono succedute e già solo questo vale affermare che l’imputata sapeva qual era il modus operandi delle compagini di depauperamento del patrimonio sociale per effetto della lievitazione dei deb di creazione delle altre società che si diversificavano solo per la denominazi ella poi, ha evidenziato la Corte, è la sorella di NOME COGNOME e « se famiglia gli affari societari sono stati gestiti, comparendo come soci s familiari in due occasioni è stata presente negli incontri , ma anche considerando il tenore delle intercettazioni telefoniche sopraindicate dalle appare in tutta evidenza che l’attività di amministratore era riconducib NOME». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, è ovvio che l’assunzione solo formale della carica costituisce importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussiste reati addebitati, ma occorre altresì che vengano individuate, rifuggendo da r automatismi probatori, le specifiche ragioni per cui sia possibile ritene termini suindicati, che l’amministratrice formale ha consapevolmente concor nella realizzazione dei reati ad essa addebitati.
La Corte d’appello, pur investita di uno specifico motivo di impugnazion non ha fornito sul punto adeguata motivazione.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata limitatamente alla posizio di NOME COGNOME va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perug nuovo esame.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio p nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di par civile.
Roma, 12 novembre 2024
NOME
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