Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40462 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 29/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento parziale con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni coonseguente statuizione.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma – 1 bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale del riesame di Salerno con provvedimento del 28/04/2024 (depositato il 08/05/2025), in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE, quale terza interessata, avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno del 13/03/2024 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha ridotto il vincolo sui beni in sequestro al valore di euro 40.920,00, con conseguente dissequestro e restituzione all’avente diritto del residuo valore.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali in relazione all’art. 125, comma 3, nonchØ artt. 321, comma 1, 309, comma 9, 324 cod. proc. pen. per avere il Tribunale confermato l’ordinanza di sequestro preventivo, nonostante con i motivi nuovi si fosse eccepita la assoluta estraneità dei beni intestati alla COGNOME rispetto alla posizione del coniuge COGNOME NOME, risultando sul punto il provvedimento del tutto privo di motivazione proprio quanto alla ricorrente e richiamando impropriamente come parametri di riferimento non solo la contestazione di cui ai capi 25, 27 e 44, ma anche 41; la difesa ha sostenuto la illegittimità della motivazione sul punto, atteso che rispetto alla posizione della COGNOME il decreto di
sequestro preventivo risultava privo della necessaria motivazione quanto alla riferibilità dei beni al COGNOME NOME; manca qualsiasi elemento di valutazione in merito al fatto che l’intestazione del terzo sia soltanto formale e quindi fittizia; il Gip avrebbe dovuto legittimare l’esecuzione del sequestro degli immobili intestati alla COGNOME valutando in concreto la ricorrenza delle condizioni per ritenere che gli stessi fossero nella disponibilità uti dominus del NOME, ovvero a questi direttamente riferibili.
2.2.Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178, lett. b) e 179, 321 cod. proc. pen. per avere confermato l’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal G.i.p. ritenendo parte dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca profitto diretto del reato di cui al capo 41) della rubrica in mancanza di qualsiasi iniziativa cautelare del Pubblico Ministero sul punto; il provvedimento si presentava illegittimo in diversi punti, sia avendo disposto il sequestro diretto nei confronti delle persone fisiche piuttosto che nei confronti delle persone giuridiche, che per aver richiamato quale elemento di riferimento un capo di imputazione, il 41, che non era stato oggetto del provvedimento del AVV_NOTAIO; la COGNOME Ł legittimata a proporre tali questioni in quanto il tema proposto Ł quello della legalità formale e sostanziale del provvedimento stesso.
2.3.Violazione di legge e violazione di norme processuali per aver erroneamente ritenuto identificabile negli immobili acquistati dalla COGNOME l’utilizzo della somma di euro 40.920,00 quale somma asseritamente messa disposizionedal marito NOME in relazione ai capi di imputazione provvisoria 41) e 44) non coincidendo i tempi descritti tra la creazione della provvista in favore della COGNOME per acquistare i beni originariamente del COGNOME NOME e posti in vendita in sede esecutiva e l’epoca di commissione del fatto di cui al capo 41).
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga solo parzialmente annullato con rinvio con riferimento al terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.I motivi proposti, nella qualità di terza interessata, possono essere trattati congiuntamente, attesa la stretta connessione tra gli stessi e la sostanziale identità e sovrapponibilità delle argomentazioni difensive proposte. I motivi sono manifestamente infondati.
3.In tal senso, si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 28643901; Sez.2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, COGNOME, Rv. 287396-01; Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, COGNOME, n.m. allo stato, Sez.3, n. 35805 del 23/09/2025, COGNOME n.m. allo stato; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, COGNOME, Rv.276700-01). Dunque, non può essere contestata l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, COGNOME; Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, COGNOME; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070-01; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019, Organo). I motivi proposti, già solo per la loro formulazione, in cui si deduce inosservanza di norme processuali in relazione alla posizione dell’indagato appaiono all’evidenza inammissibili, essendosi tra l’altro concentrati esclusivamente sulle
modalità di accertamento del fatto oggetto di imputazione provvisoria e non sulla relazione tra il terzo e i beni sottoposti a sequestro.
4.Il primo e il secondo motivo di ricorso denunciano, in modo non consentito la violazione di norme processuali, per poi giungere a proporre, in modo non consentito in questa sede, una valutazione alternativa delle argomentazioni del Tribunale quanto al sequestro disposto in via principale nei confronti del COGNOME NOME, senza effettivamente allegare alcun elemento a sostegno della effettiva titolarità del bene in capo alla ricorrente o alla disponibilità di fatto del bene da riferire alla COGNOME. Il Tribunale ha logicamente e approfonditamente motivato sul punto, ricostruendo gli elementi a carico del COGNOME, la tempistica delle azioni poste in essere con spostamenti di somme di denaro, la assenza di riscontrate fonti di reddito riferibili direttamente alla ricorrente, con una ampia ricostruzione di contesto che ha coinvolto non solo i reati oggetto del provvedimento impugnato (capi 25, 27, 44), ma anche una condotta diversa riferita direttamente alla ricorrente quale indagata, per dimostrare al contrario delle generiche allegazioni della stessa, anche in questa sede, la vicinanza della ricorrente al contestato indagato che ha portato alle plurime contestazioni provvisorie a carico del marito, COGNOME NOME. In tal senso, appare evidente come la ricorrente abbia contestato la legittimità del provvedimento di sequestro quanto ai suoi presupposti legittimanti, attività come già detto non consentita, senza allegare alcun effettivo elemento in base al quale ritenere la ricorrenza quanto meno di un vizio della motivazione perchØ omessa o apparente, tale da ricondurre la censura alla violazione di legge. In altri termini, non Ł stato esplicitato alcun elemento di censura in relazione al quale ritenere la diretta riferibilità dei beni alla terza interessata.
5.Anche il terzo motivo di ricorso non Ł consentito nell’evocare genericamente la violazione di norme processuali e la violazione di legge per proporre in concreto una lettura alternativa degli elementi complessivamente valutati dal Tribunale, basata su una lettura parziale e frammentaria delle complessive argomentazioni rese dal provvedimento impugnato. Difatti, la ricorrente, quanto ai beni oggetto di sequestro, si Ł in via principale concentrata nel proporre una serie di argomentazioni relative alle caratteristiche del provvedimento di sequestro contestandone i presupposti (in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati) ed ha, in subordine ritenuto la ricorrenza di una aporia argomentativa insuperabile quanto al richiamo nella motivazione anche di capo di incolpazione (alla stessa direttamente riferito) non coinvolto dalla iniziativa cautelare reale oggetto di contestazione. Nel porre tale argomentazione la ricorrente non si confronta con l’ampia ricostruzione in fatto del Tribunale quanto: – alla galassia di condotte illecite ascritte al destinatario principale del provvedimento di sequestro (COGNOME NOME); – al chiaro coinvolgimento della ricorrente in tale contesto in relazione alla specifica attività alla stessa provvisoriamente imputata per titolo diverso di reato; – alla articolata movimentazione di ingenti flussi di denaro, con diretta confluenza sui conti della stessa, in relazione a complesse ed organizzate attività illecite poste in essere dal COGNOME; – alla individuazione di elementi indiscutibili a carico della ricorrente quanto alla consapevolezza della provenienza delle somme di denaro con le quali si giungeva all’acquisto di beni originariamente del COGNOME, posti all’asta ed aggiudicati in sede esecutiva alla ricorrente (in tal senso pag. 11 e seg. dove Ł stata valorizzata l’intercettazione del 08/09/2022, riscontrata dalla documentazione bancaria riferibile a COGNOME NOME, con relativi flussi di denaro del 09/09/2022 e 14/09/2022, elemento temporale questo di oggettiva rilevanza, specificamente considerato quanto alla posizione delle ricorrente, in modo risolutivo rispetto alla critica avanzata in questa sede e con il quale la ricorrente non si confronta affatto, oltre alla ricostruzione di una serie di rilevanti
movimentazioni bancarie che andavano ad integrare matematicamente la provvista dell’assegno circolare per la somma di euro 40.920,00 a saldo del pagamento dei decreti di trasferimento dei beni espropriati).
6.Con tale articolata motivazione non solo la ricorrente non si confronta (anche quanto alla identificazione temporale dei diversi flussi di denaro), ma si concentra nel proporre una censura in ordine al richiamo di un capo di imputazione provvisoria non oggetto della azione cautelare avviata, richiamato per una ricostruzione di contesto, e comunque senza mai allegare in alcun modo la diretta riferibilità delle somme identificate al fine degli acquisiti in questione a proprie specifiche attività e dunque alla propria esclusiva titolarità, con ciò ricadendo in una evidente aspecificità del motivo di ricorso, concentrato su censure che non rientrano nell’alveo della azione del terzo interessato.
7.Conclusivamente, si deve ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione Ł consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’ , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si Ł chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, Ł ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’ “iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893-01). Principi ermeneutici, questi appena citati, che si devono leggere in modo integrato con l’ambito della contestazione possibile per il terzo interessato, che in relazione al caso di specie portano a rilevare la inammissibilità del ricorso proposto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME