Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34260 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal terzo interessato NOME nato a Milano il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Ariano Irpino il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 04/04/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti il 4 novembre 2024 e il 26 marzo 2025 con i quali NOME COGNOME, nella veste di terzo interessato, impugnava il decreto di confisca di prevenzione emesso il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Roma nei
confronti di NOME COGNOME in relazione a beni a lui riconducibili anche per interposta persona.
La declaratoria di inammissibilità riposa sulla circostanza che NOME rotto ‘ risulta privo di legale rappresentanza delle società ‘ in nome e per conto delle quali ha presentato l’appello del 4 novembre 2024 , nonché sulla tardività de ll’appello del 26 marzo 2025 , ‘ così ridefinita la memoria istanza/istanza prodotta il 26 marzo 2025 ‘ .
Avverso l’indicato provvedimento ricorre NOME COGNOME, proponendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il ricorrente premette che la confisca (disposta in primo grado) e il prodromico sequestro hanno riguardato, tra l’altro, tutte le quote e l’ azienda della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito CCT).
Dette quote appartengono alla socia unica RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è procuratore speciale.
La CCT, sottoposta a procedura fallimentare, è tornata in bonis , a seguito di revoca della dichiarazione di fallimento.
2.2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di legittimazione di NOME COGNOME.
Si sostiene: che la sostituzione nella carica di amministratore di CCT è avvenuta in esecuzione del decreto di sequestro prodromico alla confisca di prevenzione; che la dichiarazione di fallimento di CCT non ha privato la fallita dell’interesse a intervenire nel procedimento di prevenzione; che, in ogni caso, CCT era tornata in bonis a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 24 ottobre 2024; che le quote di CCT erano interamente possedute da RAGIONE_SOCIALE, società che ha rilasciato al ricorrente una procura speciale per rappresentarla nel presente procedimento.
2.2. Il secondo motivo deduce inosservanza dell’art. 41, commi 1 -sexies e 5, d lgs. n. 159 del 2011, 127 comma 2 e 125 commi 3 e 7 cod. proc. pen.
Si lamenta la violazione del diritto di difesa e di quello al contraddittorio rispetto al decreto di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività aziendale di CCT adottato dal Tribunale di Roma il 2 aprile 2024.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Anzitutto occorre fissare i parametri processuali della vicenda, ricostruibili attraverso gli atti allegati al ricorso e quelli trasmessi dalla Corte di appello, su richiesta di questo ufficio.
Il 10 dicembre 2021 i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma e di Tivoli presentano istanza di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di NOME COGNOME, in quanto soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 159 del 2011. I Pubblici ministeri chiedono contestualmente l’adozione di un provvedimento di sequestro ex art. 20 d. lgs. n. 159 del 2011.
Con provvedimento del 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma respinge l’istanza di sequestro e fissa, dinanzi a sé, l’udienza del 10 ottobre 2022 ‘ per la trattazione della proposta ‘ .
Il procedimento incidentale cautelare conosce le seguenti fasi.
Con decreto deliberato il 29 novembre 2022 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame coltivato dai Pubblici ministeri, dispone il sequestro dei beni riconducibili ad NOME COGNOME, anche per interposta persona.
Il vincolo provvisorio viene apposto , tra l’altro, su tutte le quote societarie e sul l’intero compendio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE (all’epoca sottoposta a procedura fallimentare, poi tornata in bonis a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento).
Investita delle impugnazioni avverso il decreto di sequestro, la Corte di cassazione (sentenza Sez. 2, n. 47767 del 25 ottobre 2023) dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e rigetta quelli presentati dai terzi interessati (tra i quali COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Nel frattempo, il procedimento principale prosegue dinanzi al Tribunale di Roma che lo definisce con decreto del 14 aprile 2024, applicando nei confronti di NOME COGNOME la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché quella patrimoniale della confisca di numerosi beni ritenuti nella disponibilità del proposto, compresi quelli oggetto delle pretese dell’odierno ricorrente.
Il suddetto decreto di confisca viene appellato dal proposto, nonché da alcuni dei terzi interessati tra i quali figura l’odierno ricorrente.
Nel corso del procedimento di secondo grado, la Corte distrettuale emette il provvedimento impugnato, con cui dichiara inammissibili gi appelli presentati dal ricorrente; mentre il procedimento di prevenzione sta proseguendo dinanzi alla medesima Corte con espletamento di una perizia.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto non è previsto dall’ordinamento e risulta distonico rispetto ai caratteri del procedimento di prevenzione.
NOME COGNOME partecipa nella veste di terzo interessato e, in tale qualità, ha proposto appello per avversare la confisca delle quote e del patrimonio aziendale di RAGIONE_SOCIALE.
4.1. È utile fissare i principi cardine che connotano la posizione del terzo nel procedimento di prevenzione.
Seguendo, anche testualmente, le linee guida delineate, da ultimo, dalle Sezioni Unite n. 30355, del 27/03/2025, Putignano, può affermarsi quanto segue.
« L’ azione di prevenzione, che si esprime attraverso una “proposta” formulata ai sensi degli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 159 del 2011, mira all’applicazione di determinate misure nei confronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. La regiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti. Da qui, dunque, già un primo e significativo corollario: il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria (e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggetto l’applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concerna l’applicazione di una misura di carattere patrimoniale».
L’ art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 enuclea la posizione dei «terzi», tra i quali (per quanto qui interessa) sono compresi coloro che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati ( per un’analisi compiuta si rimanda a Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, COGNOME), e ne stabilisce la “chiamata” a intervenire all’udienza in camera di consiglio. Le Sezioni Unite Putignano hanno osservato che «tale locuzione è espressiva, sul piano processuale, di uno ius ad loquendum diverso da quello che caratterizza il diritto di «partecipare» come parte. Dunque, i «terzi» restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione (ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell’interesse) è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca».
«Si è, infatti, sottolineato che nel procedimento di prevenzione per l’applicazione di misure reali, l’omessa citazione del terzo, a differenza della vocatio del proposto, non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l’applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell’ extraneus di esplicare – successivamente e in modo compiuto – le sue difese provocando un incidente di esecuzione» (Sezioni Unite Putignano, cit.).
Orbene, come accennato, le modalità di partecipazione del terzo sono disciplinate dall’art. 23 d. lgs. n. 159 del 2011 che dà vita a un modello di tutela anticipata, rispetto allo schema del mero incidente di esecuzione, delle ragioni del terzo, cui la confisca risulterà all’esito, se per lui insoddisfacente, pienamente opponibile (cfr. Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019, dep. 2020, Lafleur, Rv. 27846902).
«La tutela anticipata, prevista dalle nuove disposizioni a regime, non realizza soltanto esigenze di economia e celerità dei giudizi, ma è indirizzata alla massima espansione delle garanzie del terzo, al quale in tal modo: – è riconosciuta la possibilità di interloquire sulla confisca minacciata nei suoi confronti in un contesto unitario, in cui i presupposti generali di applicabilità della misura sono oggetto di pregiudiziale rilievo e trattazione, nonché la possibilità di valersi e giovarsi altresì delle eventuali difese, di tipo argomentativo ed istruttorio, prospettate dall’imputato; -è riconosciuto, anche a prescindere dalle iniziative dell’imputato, sia pure entro i confini in cui le difese e le contestazioni del terzo debbano ritenersi ammesse, il pieno diritto al contraddittorio e alla prova, secondo le modalità procedimentali del giudizio al quale il terzo si trova a partecipare» (così Sez. 1, n. 1908 del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME, in tema di confisca ex art. 240 bis cod. pen., a proposito della c itazione del terzo ai sensi dell’ art. 104bis , comma 1 quinquies , disp. att. cod. proc. pen).
Sul tema del diritto alla prova, è utile richiamare gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, che riconoscono al terzo interessato “il diritto di difendersi provando”.
Invero, nonostante il procedimento di prevenzione presenti diversità di struttura e di finalità rispetto al processo penale, «non è discutibile che si tratti di procedimento giurisdizionale, sottoposto al rispetto di principi fondamentali del processo penale e qualificato come tale», ivi compreso il contraddittorio e l’inviolabilità del diritto di difesa (Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268652 – 01, che ha condivisibilmente richiamato Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 , dep. 2015, COGNOME, Rv. 262606; cfr. da ultimo, con ampiezza di argomenti, Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek).
4.2. Orbene, nel calare questi principi sulla fattispecie in rassegna, va osservato che, con il provvedimento impugnato, il giudice di secondo grado ha definito in via anticipata la posizione di COGNOME, estromettendolo, con effetto immediato, dal processo di appello.
Una siffatta pronuncia -interlocutoria nella forma, ma decisoria nella sostanza -non è prevista dall’ordinamento , né, del resto, è possibile ipotizzare che la Corte di appello abbia inteso effettuare (implicitamente) uno stralcio della posizione di COGNOME, per poi decidere in via separata il procedimento che lo riguarda, dato che, in forza dei principi AVV_NOTAIO sopra tracciati, non è consentita separare la posizione processuale del terzo da quella del proposto nell’ambito di un procedimento che è stato e deve rimanere unitario.
Al riguardo convince l’acuta analisi compiuta nella citata sentenza Sez. 1, n. 1908 del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME, che, pur riguardando la confisca ex art. 240 bis cod. pen., è agevolmente esportabile, per l’evidente analogia degli istituti, anche al caso in rassegna.
Nel sistema processuale attuale non è ipotizzabile, per difetto di qualsiasi referente normativo invocabile, un procedimento di prevenzione patrimoniale riguardante soltanto il terzo, svincolato dalla posizione e dalla partecipazione del proposto, da svolgersi nelle ordinarie forme di cui agli artt. 16 e ss. d. lgs. n. 159 del 2011.
L’ estromissione del terzo neppure sarebbe coerente con la filosofia che ha concorso a ispirare l a previsione dell’art. 23 d. lgs. n. 159 del 2011 , che è quella dell’accertamento unitario -rispetto al proposto e al terzo -dei presupposti di confiscabilità del bene.
In sostanza il terzo può anche non partecipare al procedimento di prevenzione nei confronti del proposto (e una sua eventuale pretermissione non è causa di nullità), ma una volta che viene chiamato a parteciparvi non può esserne escluso, dato che, secondo il paradigma disegnato dal legislatore, l’accertamento unitario è quello fisiologico e va preferito in quanto garantisce, con pienezza, il diritto di tutte le parti al contraddittorio.
Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME