Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite
-l conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza d Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze in materia di liberazione anticipata.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, lamentando violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del reclamo.
Rileva, invero, la difesa che l’ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianz Firenze veniva notificata all’interessato il 12 gennaio 2023 e il reclamo era presentato i gennaio 2023, essendo il 22 gennaio 2023 una domenica, e, quindi, nel termine di rito dei dieci giorni, come prorogato ai sensi dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente insiste, pertanto, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Il comma 3 dell’art. 172 cod. proc. pen. prevede che «il termine stabilito a gio il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo».
Anche questa Corte si è pronunciata al riguardo, affermando che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla leg tra cui non è menzionato il sabato; e che è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla di disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ. – in base alla quale il termine sta giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo – essendo rimessa all discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una discip processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in ri nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 31/01/2018, Novak, Rv. 272469).
Orbene, come riscontrato dal Collegio attraverso il controllo degli atti, il termi dieci giorni di cui all’art. 69-bis, comma 3, I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen. proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, scadendo domenica 22 gennaio 2023, si
doveva ritenere prorogato al giorno successivo, e, pertanto, il reclamo, presentato il gennaio 2023, era tempestivo e non poteva essere dichiarato tardivo.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo
giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.