Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Scandiano (RE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8/2/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8/2/2024, la Corte di appello di Bologna riconosceva effetti nello Stato italiano alla sentenza emessa dalla Dublin Circuit (Criminal) Court della Repubblica di Irlanda del 4/12/2019, irrevocabile il 13/1/2020, nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge ed il vizio di motivazione. La determinazione della pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione non avrebbe tenuto conto del tempo già scontato a titolo di carcerazione preventiva, pari a 6 mesi. Ad oggi, pertanto, il ricorrente avrebbe scontato la pena di 2 anni, non di 1 anno e 6 mesi come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. Ne conseguirebbe che la pena
residua – pari a 6 mesi di reclusione – dovrebbe essere sospesa, con il versamento della somma di 2.065,83 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per tardività.
Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata pronunciata in esito a rito camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., le cui forme sono espressamente richiamate dall’art. 734, comma 1, cod. proc. pen.; ne consegue che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e conformemente a tutti i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine per proporre impugnazione è pari a 15 giorni.
4.1. Tanto premesso, il ricorso per cassazione qui in esame è stato proposto tardivamente: a fronte di una sentenza emessa 1’8/2/2024, notificata al difensore il 26/2/2024 e all’imputato il 1°/3/2024, il ricorso è stato infatti depositato mezzo pec – il 18/3/2024, quindi oltre il termine di legge.
4.2. In senso contrario, peraltro, non varrebbe evidenziare che il giorno 16 marzo 2024 sia “caduto” di sabato, in quanto – per costante indirizzo di questa Corte – in materia di termini processuali è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quel indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato (Sez. 2, n. 13505 del 31/1/2018, Novak, Rv. 272469. Successivamente, tra le altre, non massimate, Sez. 1, n. 2644 del 3/10/2023, NOME; Sez. 2, n. 30696 del 6/6/2023, Quarta; Sez. 3, n. 49736 del 7/11/2019, COGNOME).
La stessa impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il GLYPH sigliere estensore
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024